CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 ed esclusione della recidiva - la pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in relazione alla detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente (grammi 34 di cocaina, suddivisi in 21 involucri, e gr. 10 di crack). 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., di cui il giudice deve dar conto ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che il Tribunale avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico-giuridico posto a fondamento dell'esclusione delle cause di proscioglimento, così incorrendo in un vizio radicale di motivazione su un punto decisivo del controllo demandatogli. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come dedotto nel caso di specie - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio. Il motivo, così come articolato, si colloca al di fuori del perimetro tassativo della impugnazione consentita. Né vale a sottrarre il ricorso alla sanzione di inammissibilità il richiamo, sia pur non esplicitato in autonomo motivo, alla qualificazione giuridica del fatto.Nel caso in esame, peraltro, l'imputato ha ottenuto proprio la riqualificazione del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, sì che nessun ulteriore interesse è ravvisabile sul punto. In ogni caso, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in una sentenza di patteggiamento è limitata ai soli casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, ord. n. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252); del pari, è stato affermato che la deduzione dell'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). Nella specie, alcun errore manifesto è ravvisabile, avendo il Tribunale dato conto - con motivazione congrua e non illogica - delle ragioni della riqualificazione operata e dell'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen., alla luce delle risultanze del fascicolo del pubblico ministero. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M