Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17739/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23121/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti e controricorrenti incidentali contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Lecce, alla via Zanardelli n. 115. controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza, n. cron. 769/2017, della [OSCURATO:PERSONA] LECCEdepositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 31/05/2022giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di aver costituito, con il fratello [OSCURATO:PERSONA], una società semplice, denominata “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto la gestione dei terreni agricoli di loro proprietà o da essi condotti in affitto in deroga alla legge n. 203 del 1982, ed attribuendo a quest’ultimo condotte di gestione della stessa (emissione di assegni, di importo superiore a Lire 30.000.000, senza il necessario consenso dell’attore, co-amministratore; svariati prelievi di denaro dal conto utilizzato dalla società, benché intestato ai predetti due fratelli ed alla loro madre, poi versati sul proprio conto personale) violative dei doveri su di lui gravanti come amministratore, lo citò, innanzi al Tribunale di Brindisi, chiedendo accertarsene la dedotta mala gestio e, di conseguenza: i) dichiararsi lo scioglimento della società per impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale e previa reintegrazione di tutte le somme trasferite dal medesimo senza il consenso del fratello o di cui il primo risultava essersi appropriato; ii) ordinarsi a [OSCURATO:PERSONA] la presentazione del rendiconto della sua gestione della società.

1.1. Il convenuto si costituì eccependo, tra l’altro: a) la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di scioglimento della società; b) l'infondatezza dell'avversa iniziativa, stante la condivisione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto co-amministratore della società con pari poteri gestori, degli atti di amministrazione in concreto dal primo posti in essere, mai contrastati ex art. 2257 cod. civ. e, comunque, anche sotto il profilo dell'insussistenza di un danno per la società, atteso che la contestata attività di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato un incremento del patrimonio sociale, in termini di migliorie dei terreni gestiti dalla società, di proprietà dei componenti della famiglia Arsieni; c) l’inammissibilità della domanda di rendiconto ex art. 2261 cod. civ., proponibile solo dai soci non amministratori; d) l’infondatezza della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 domanda di scioglimento della società per insussistenza della dedotta Data pubblicazione 31/05/2022 "impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale".

1.2. Decorsi i termini per la compiuta definizione del thema decidendum e per la definitiva formulazione delle richieste istruttorie, i procuratori delle parti diedero atto dell'intervenuta scomparsa del convenuto e della nomina di un curatore ex art. 48 cod. civ., il quale si costituì chiedendo, senza ottenerlo, di essere rimesso in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ. al fine di poter produrre documentazione volta a dimostrare l'insussistenza dei crediti vantati dall'attore nei confronti dello scomparso.

1.3. In corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] rinunciò alla domanda di scioglimento della società semplice ed a quella di rendiconto, insistendo per la condanna del convenuto, previo accertamento dell'irregolarità della sua attività gestoria, al pagamento, in suo favore, della somma di € 150.000,00, quale 50% delle somme di cui il fratello si era appropriato, e per la declaratoria di inammissibilità di tutta la documentazione depositata da controparte il 14 giugno 2012, in quanto prodotta tardivamente ed irritualmente.

1.4. Con sentenza parziale n. 1443 del 2013, il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore della società, dell'importo di € 273.092,44 oltre interessi di legge dal giorno della domanda.

Con successiva sentenza definitiva n. 1469 del 2014, poi, dichiarò la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di scioglimento della società per impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale e condannò il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, comprensive di quelle della espletata c.t.u..

2. Tali decisioni sono state entrambe impugnate da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (medio tempore dichiarato assente dal Tribunale di Brindisi) ed immessa nel possesso dei suoi beni.

2.1. Luisa ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], si sono costituite spiegando appello incidentale per una discordanza tra dispositivo e motivazione della menzionata sentenza non definitiva n. 1443/2013.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Data pubblicazione 31/05/2022

2.2. La Corte di appello di Lecce, riuniti i gravami, ha così pronunciato: «accoglie, per quanto di ragione, gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell'assente [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza parziale n. 1443/13 ed avverso quella definitiva n. 1469/14, entrambe emesse dal Tribunale di Brindisi è, per l'effetto: dichiara la nullità della sentenza parziale n. 1443/13 e, disposta preliminarmente, l’espunzione dagli atti di causa di tutta la documentazione prodotta oltre il termine del 10 giugno 2004, fatta eccezione per quella consistente in "documentazione contabile ed aziendale in possesso delle parti ed utile all'indagine (peritale)", rigetta la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di somme in favore della società semplice "Azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]"; dichiara venuto meno l'interesse alla decisione sull'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza parziale n. 1443/13; accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza definitiva n. 1469/14, dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio e la ripartizione al 50 % fra loro delle spese di CTU».

2.3. Per quanto oggi ancora di rilievo, quella corte, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa dal tribunale non in composizione collegiale, ma monocraticamente, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, opinando che gli accertamenti effettuati dal consulente tecnico di ufficio e le conclusioni da lui formulate "in termini di mere ipotesi" non hanno consentito di ritenere dimostrato, «…con il necessario grado di evidenza probatoria, che le operazioni segnalate dall'attore abbiano occasionato una obiettiva distrazione di risorse dalla società in favore del patrimonio personale del convenuto».

2.3.1. In particolare, dopo aver descritto il contenuto dell’incarico affidato dal tribunale al menzionato consulente ed aver evidenziato che F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 quest’ultimo ha «rappresentato di non essere in grado, alla stregua della documentazione contabile messa a sua disposizione, di accertare se le operazioni bancarie irregolari individuate dall'attore siano state, o meno, utilizzate per finalità estranee alla società semplice Arsieni-Arsieni […]», ha rimarcato che lo stesso, «una volta escluso di poter rinvenire prove basate su scritture contabili, ha esplicitato di avere inteso dare comunque seguito al suo incarico interpretandolo "nel senso di ricerca dì indizi sintomatici di distrazioni o sottrazioni patrimoniali"».

2.3.2. La stessa, tuttavia, ha ritenuto che «le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'interno di tale sua interpretazione del mandato, formulate, per l'appunto, in via di mera ipotesi, non valgano a cogliere gli obiettivi di accertamento prefigurati con il conferimento dell'incarico, sicché non si ritiene che gli stessi possano fondare un accoglimento, sul punto, della domanda dell'attore.

In definitiva, pare di poter concludere, in esito alla delibazione degli atti del primo grado di giudizio che, pur nel rilievo di un'amministrazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], non formalmente rispettosa delle regole poste dal contratto sociale (all'interno di un complessivo contesto di rapporti non adeguatamente chiarito ed oggetto di una produzione documentale irrituale intervenuta in occasione della CTU - che, considerata dal consulente ai fini di una possibile definizione conciliativa della lite, deve però ritenersi estranea al "thema decidendum"), non risultano, però, compiutamente provati i profili di "malagestio" solo evocati dall'attore, il quale - è il caso di rilevarlo - non ha mai ritenuto di impegnarsi nella più precisa prospettazione di un danno derivatone per gli interessi della società, avendo anzi affermato, nel corso del suo interrogatorio: " E' vero che la società ha migliorato i fondi anche se senza la mia autorizzazione " […].

Ancora, non ci si può esimere dal rilevare come le doglianze dell'attore avverso la gestione della società da parte del fratello non contemplino la prospettazione dei motivi per cui egli, co-amministratore della società con i medesimi poteri del fratello, abbia di fatto dismesso tale ruolo omettendo di esercitare il diritto di opposizione di cui all'art. 2257 cod. civ. avverso gli atti ritenuti illegittimi, autorizzando il dubbio di una sua F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sostanziale acquiescenza all'operato del fratello, verosimilmente, nella convinzione che egli, al di là delle deviazioni formali dallo schema di amministrazione societario concordato, operasse comunque nell'interesse della società […]».

2.3.3. La corte territoriale, infine, ha aggiunto che, «del resto, essendo in atti la sentenza n. 2775/07 emessa dal Tribunale di Brindisi il 16.0.2012, con cui il liquidatore della società semplice "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]" in liquidazione ha citato in giudizio i due soci (e per [OSCURATO:PERSONA], scomparso, il di lui curatore) per chiederne, ottenendola, la condanna al pagamento di indennità commisurate ai miglioramenti apportati dalla società ai terreni di proprietà e condotti (in forza del contratto d'affitto del 2/4/1996), già conferiti in gestione alla società in forza del contratto sociale del 3.04.1996, è plausibile ritenere che la fase della liquidazione della società, esitata nella cancellazione della stessa dal registro delle imprese, abbia rappresentato, senza residui, la sede propria di razionalizzazione delle vicende inerenti la vita della società anche nei rapporti con i soci».

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono Luisa ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima propone, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, resistiti, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dalle ricorrenti principali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale denunciano, rispettivamente, «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.» e «violazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Essi ascrivono alla corte distrettuale di avere completamente ignorato che [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio in primo grado, non aveva contestato i fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, limitandosi a giustificare F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 la propria condotta con l’assunto che il fratello fosse consenziente: assunto, Data pubblicazione 31/05/2022 quest’ultimo, che, essendo stato negato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere dimostrato dall’originario convenuto, configurandosi come «eccezione riconvenzionale tendente a paralizzare la domanda attraverso fatti modificativi o estintivi relativi a quest’ultima».

Nulla, invece, aveva provato, sul punto, [OSCURATO:PERSONA], né lo stesso aveva dimostrato la finalità sociale delle somme sottratte, sicché il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda attorea.

1.1. Tali censure, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili per le considerazioni tutte di cui appresso.

1.2. Giova premettere che «il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69 del 2009, è ritenuto applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella (come quello oggi in esame, intrapreso con citazione notificata il 20 settembre del 2002.

Ndr), avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi» (cfr. Cass. n. 5429 del 2020).

Opportunamente, peraltro, Cass.n. 40756 del 2021, ha puntualizzato che, «in tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, della legge n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, cod. proc. civ., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello».

1.2.1. E’ noto, poi, che: i) quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, la parte ricorrente, per consentire alla Corte di legittimità di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, ha l'onere di Data pubblicazione 31/05/2022 indicare non solo con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (cfr. Cass. n. 31619 del 2018; Cass. n. 24062 del 2017; Cass. n. 15961 del 2007); ii) l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto (cfr. Cass. n. 30744 del 2017; Cass. n. 12748 del 2016; Cass. n. 6606 del 2016).

Ciò che attiene alla componente valutativa, invece, è sottratto al principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 30744 del 2017; Cass. n. 1918 del 2016; Cass. n. 5299 del 2007); iii) «l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile» (cfr. Cass. n. 27490 del 2019).

1.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, innanzitutto, è inammissibile il primo motivo per effetto della mescolanza e sovrapposizione di mezzi eterogenei ivi effettuata, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. (vizio motivazionale ed error in iudicando), non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili e che miri a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9776 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018;F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del Data pubblicazione 31/05/2022 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).

1.4. Il medesimo motivo, poi, mostra di non aver colto appieno la ratio decidendi, in parte qua, della sentenza oggi impugnata e conclusione analoga vale per il secondo.

1.4.1. Invero, come agevolmente può evincersi dall’attenta lettura delle pagine da 12 a 17 di detta sentenza (in larga parte già riprodotte nei §§ da

2.3. a

2.3.2. dei “Fatti di causa”, da intendersi, qui, interamente richiamate), essa, lungi dall’aver negato e/o ritenuto indimostrate le operazioni di erogazione di somme dell'importo superiore, ciascuna, a lire 30.000.000 senza il consenso dell'originario attore, operate da [OSCURATO:PERSONA], nonché il prelievo di somme dal conto corrente comune (intestato ai due fratelli ed alla madre, ma asseritamente utilizzato anche dalla società semplice costituita tra i primi due) trasferendole al proprio conto corrente, ha semplicemente rimarcato che, attesi i rapporti e la funzione di gestore e co-amministratore della società esercitata da [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non era affatto sufficiente, da sola, a configurare una responsabilità risarcitoria di quest’ultimo, atteso che era perfettamente coerente con le stesse funzioni esercitate che dette somme potessero essere apprese da conti comuni, essendo invece dirimente e determinante individuare l'utilizzo delle somme apprese, ai fine di verificare se si fosse trattato di operazioni distrattive e, quindi, di appropriazioni finali delle stesse.

Quanto, poi, all'emissione di assegni, la impugnata sentenza ha affermato che la pretesa di reintegrazione della compagine risultava inammissibile «non avendo l'attore offerto una prospettiva risarcitoria, né formulato una domanda eventualmente diretta ad investire l'efficacia giuridica di tale atto e non essendo pertanto chiaro che azione abbia inteso esercitare» (cfr. pag. 13).

1.4.2. In altri termini, quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] costituendosi in primo grado, poteva aver determinato, al più, la non contestazione della emissione di assegni in favore di terzi, per importi superiori a lire 30.000.000 cadauno, in spregio delle norme convenzionali di gestione F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 societaria, ma un siffatto riconoscimento non comportava affatto Data pubblicazione 31/05/2022 l’ammissione di appropriazione di tali somme da parte sua.

Parimenti dicasi quanto al prelievo di somme dal conto corrente comune (non societario) ed al loro trasferimento di somme su conti propri: in presenza di una costante gestione di fatto, esclusiva, di [OSCURATO:PERSONA], ciò, di per sé stesso, non implica riconoscimento di appropriazione indebita di somme.

Si è già detto, infatti, che il principio di non contestazione ha ad oggetto fatti storici e/o fenomenici, non già valutazioni giuridiche di fatti (cfr. Cass. n. 30744 del 2017; Cass. n. 1918 del 2016; Cass. n. 5299 del 2007).

1.5. Va aggiunto, poi, per mera completezza e con più specifico riguardo al secondo motivo del ricorso principale in esame, che la ivi lamentata violazione dell'art. 2697 cod. civ. è assolutamente estranea alle concrete ragioni della decisione della corte territoriale quanto alle “sottoarticolazioni" della domanda dell’originario attore.

1.5.1. Quella corte, infatti, ha respinto la richiesta di reintegrazione di tutte le somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle argomentazioni già in precedenza richiamate al § 1.4.1., mentre, quanto all’avvenuto rigetto della domanda risarcitoria vera propria, il suo convincimento si è fondato sulla ritenuta mancata dimostrazione di un danno realmente cagionato alla società, dovendosi solo ricordare, dunque, che: i) il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 26300 del 2018, Cass. n. 18541 del 2020 e Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 6000 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022); ii) in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. n. 22799 del 2017).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Data pubblicazione 31/05/2022

2. Esame unitario è possibile, poi, anche con riguardo al terzo ed al quinto motivo del ricorso principale, rivelandosi entrambi affetti da analoghe ragioni di inammissibilità.

2.1. Essi, rubricati, rispettivamente, «violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» e «violazione o falsa applicazione di norme di diritto contemplate dall’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sostanzialmente ascrivono alla corte territoriale di non aver considerato inammissibile la documentazione tutta consegnata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - costituitasi quale curatore di [OSCURATO:PERSONA], dopo che quest’ultimo era stato dichiarato assente dal Tribunale di Brindisi, allorquando erano già decorsi i termini ex art. 184 cod. proc. civ. assegnati dal tribunale - al consulente tecnico di ufficio, con conseguente inquinamento delle risultanze degli accertamenti da lui eseguiti.

In altri termini, il giudice a quo, esaminando la c.t.u., aveva, di fatto, ammesso detta documentazione benché irritualmente depositata.

2.2. Queste doglianze sono inammissibili, a tacer d’altro, per una duplice concorrente ragione.

2.2.1. Innanzitutto, per difetto di autosufficienza, posto che non specificano i documenti, asseritamente depositati tardivamente, che il consulente di ufficio avrebbe preso in considerazione e valutato, neppure indicandone il relativo contenuto.

Questa Corte, pertanto, si trova nell’impossibilità di verificare quali sarebbero, secondo le ricorrenti, i documenti teoricamente depositati tardivamente, come pure di valutarne la loro astratta ammissibilità, quand’anche depositati oltre la scadenza - 10 giugno 2004 - dei termini ex art. 184 cod. proc. civ. assegnati dal tribunale, posto che tanto quest’ultimo che la corte d'appello ebbero a consentire l'ingresso di documenti prodotti dopo quella data aventi natura di "documentazione contabile e aziendale in possesso delle parti utile all'indagine peritale", senza che nessuna censura risulta essere stata formulata su questo specifico punto.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022

2.2.2. A tanto deve aggiungersi che l’avere utilizzato il c.t.u.

Data pubblicazione 31/05/2022 documentazione eventualmente depositata irritualmente e/o tardivamente da una delle parti aveva comportato un vizio della sua relazione che avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato nella prima difesa successiva al suo avvenuto deposito (cfr. Cass., SU, n. 3086 del 2022).

Non risulta, però, che sia mai stata dedotta una siffatta nullità, né tanto è stato lamentato in questa sede.

3. Il quarto motivo del ricorso principale, infine, denuncia l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, omessa motivazione della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «del resto, essendo in atti la sentenza n. 2775/07 emessa dal Tribunale di Brindisi il 16.0.2012, con cui il liquidatore della società semplice "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]" in liquidazione, ha citato in giudizio i due soci (e per [OSCURATO:PERSONA], scomparso, il di lui curatore) per chiederne, ottenendola, la condanna al pagamento di indennità commisurate ai miglioramenti apportati dalla società ai terreni di proprietà e condotti (in forza del contratto d'affitto del 2/4/1996), già conferiti in gestione alla società in forza del contratto sociale del 3.04.1996, è plausibile ritenere che la fase della liquidazione della società, esitata nella cancellazione della stessa dal registro delle imprese, abbia rappresentato, senza residui, la sede propria di razionalizzazione delle vicende inerenti la vita della società anche nei rapporti con i soci».

3.1. Anche questa doglianza è inammissibile, posto che, a tacer d’altro, essa investe un’argomentazione chiaramente costituente un obiter dictum, totalmente obliterando, però, che, in sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (cfr. Cass. n. 22380 del 2014).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022

3.1.1. In ogni caso, ove pure volesse considerarsi quell’argomentazione Data pubblicazione 31/05/2022 come una ratio decidendi ulteriore, e chiaramente autonoma, rispetto a quella già censurata con gli altri motivi, già esaminati, del ricorso principale, l’esito dello scrutinio di questi ultimi renderebbe comunque inammissibile la censura in esame in applicazione del principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o infondata impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021, in motivazione; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

4. In definitiva, il ricorso principale di Luisa ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deve considerarsi inammissibile, rimanendo pertanto assorbiti tutti i tre motivi («Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 183, comma 3, c.p.c. [all’epoca vigente], dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 101 c.p.c. quanto ad entrambi i procedimenti riuniti e conseguente nullità della sentenza impugnata»; «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.»; «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli art. 2312 e 2495 c.c., ed all’art. 81 c.p.c.»;) del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dichiaratamente proposto per la sola ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi del ricorso principale.

5. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, restano a carico delle ricorrenti principali, in solido tra loro, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, Data pubblicazione 31/05/2022 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera delle medesime ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di Luisa ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ed assorbito quello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna le suddette ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in via solidale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23121/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti e controricorrenti incidentali contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Lecce, alla via Zanardelli n. 115. controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza, n. cron. 769/2017, della [OSCURATO:PERSONA] LECCEdepositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 31/05/2022giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di aver costituito, con il fratello [OSCURATO:PERSONA], una società semplice, denominata “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]”, avente ad oggetto la gestione dei terreni agricoli di loro proprietà o da essi condotti in affitto in deroga alla legge n. 203 del 1982, ed attribuendo a quest’ultimo condotte di gestione della stessa (emissione di assegni, di importo superiore a Lire 30.000.000, senza il necessario consenso dell’attore, co-amministratore; svariati prelievi di denaro dal conto utilizzato dalla società, benché intestato ai predetti due fratelli ed alla loro madre, poi versati sul proprio conto personale) violative dei doveri su di lui gravanti come amministratore, lo citò, innanzi al Tribunale di Brindisi, chiedendo accertarsene la dedotta mala gestio e, di conseguenza: i) dichiararsi lo scioglimento della società per impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale e previa reintegrazione di tutte le somme trasferite dal medesimo senza il consenso del fratello o di cui il primo risultava essersi appropriato; ii) ordinarsi a [OSCURATO:PERSONA] la presentazione del rendiconto della sua gestione della società. 1.1. Il convenuto si costituì eccependo, tra l’altro: a) la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di scioglimento della società; b) l'infondatezza dell'avversa iniziativa, stante la condivisione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto co-amministratore della società con pari poteri gestori, degli atti di amministrazione in concreto dal primo posti in essere, mai contrastati ex art. 2257 cod. civ. e, comunque, anche sotto il profilo dell'insussistenza di un danno per la società, atteso che la contestata attività di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato un incremento del patrimonio sociale, in termini di migliorie dei terreni gestiti dalla società, di proprietà dei componenti della famiglia Arsieni; c) l’inammissibilità della domanda di rendiconto ex art. 2261 cod. civ., proponibile solo dai soci non amministratori; d) l’infondatezza della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 domanda di scioglimento della società per insussistenza della dedotta Data pubblicazione 31/05/2022 "impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale". 1.2. Decorsi i termini per la compiuta definizione del thema decidendum e per la definitiva formulazione delle richieste istruttorie, i procuratori delle parti diedero atto dell'intervenuta scomparsa del convenuto e della nomina di un curatore ex art. 48 cod. civ., il quale si costituì chiedendo, senza ottenerlo, di essere rimesso in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ. al fine di poter produrre documentazione volta a dimostrare l'insussistenza dei crediti vantati dall'attore nei confronti dello scomparso. 1.3. In corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] rinunciò alla domanda di scioglimento della società semplice ed a quella di rendiconto, insistendo per la condanna del convenuto, previo accertamento dell'irregolarità della sua attività gestoria, al pagamento, in suo favore, della somma di € 150.000,00, quale 50% delle somme di cui il fratello si era appropriato, e per la declaratoria di inammissibilità di tutta la documentazione depositata da controparte il 14 giugno 2012, in quanto prodotta tardivamente ed irritualmente. 1.4. Con sentenza parziale n. 1443 del 2013, il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore della società, dell'importo di € 273.092,44 oltre interessi di legge dal giorno della domanda. Con successiva sentenza definitiva n. 1469 del 2014, poi, dichiarò la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di scioglimento della società per impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale e condannò il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, comprensive di quelle della espletata c.t.u.. 2. Tali decisioni sono state entrambe impugnate da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (medio tempore dichiarato assente dal Tribunale di Brindisi) ed immessa nel possesso dei suoi beni. 2.1. Luisa ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], si sono costituite spiegando appello incidentale per una discordanza tra dispositivo e motivazione della menzionata sentenza non definitiva n. 1443/2013.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 2.2. La Corte di appello di Lecce, riuniti i gravami, ha così pronunciato: «accoglie, per quanto di ragione, gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell'assente [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza parziale n. 1443/13 ed avverso quella definitiva n. 1469/14, entrambe emesse dal Tribunale di Brindisi è, per l'effetto: dichiara la nullità della sentenza parziale n. 1443/13 e, disposta preliminarmente, l’espunzione dagli atti di causa di tutta la documentazione prodotta oltre il termine del 10 giugno 2004, fatta eccezione per quella consistente in "documentazione contabile ed aziendale in possesso delle parti ed utile all'indagine (peritale)", rigetta la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di somme in favore della società semplice "Azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]"; dichiara venuto meno l'interesse alla decisione sull'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza parziale n. 1443/13; accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza definitiva n. 1469/14, dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio e la ripartizione al 50 % fra loro delle spese di CTU». 2.3. Per quanto oggi ancora di rilievo, quella corte, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa dal tribunale non in composizione collegiale, ma monocraticamente, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, opinando che gli accertamenti effettuati dal consulente tecnico di ufficio e le conclusioni da lui formulate "in termini di mere ipotesi" non hanno consentito di ritenere dimostrato, «…con il necessario grado di evidenza probatoria, che le operazioni segnalate dall'attore abbiano occasionato una obiettiva distrazione di risorse dalla società in favore del patrimonio personale del convenuto». 2.3.1. In particolare, dopo aver descritto il contenuto dell’incarico affidato dal tribunale al menzionato consulente ed aver evidenziato che F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 quest’ultimo ha «rappresentato di non essere in grado, alla stregua della documentazione contabile messa a sua disposizione, di accertare se le operazioni bancarie irregolari individuate dall'attore siano state, o meno, utilizzate per finalità estranee alla società semplice Arsieni-Arsieni […]», ha rimarcato che lo stesso, «una volta escluso di poter rinvenire prove basate su scritture contabili, ha esplicitato di avere inteso dare comunque seguito al suo incarico interpretandolo "nel senso di ricerca dì indizi sintomatici di distrazioni o sottrazioni patrimoniali"». 2.3.2. La stessa, tuttavia, ha ritenuto che «le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'interno di tale sua interpretazione del mandato, formulate, per l'appunto, in via di mera ipotesi, non valgano a cogliere gli obiettivi di accertamento prefigurati con il conferimento dell'incarico, sicché non si ritiene che gli stessi possano fondare un accoglimento, sul punto, della domanda dell'attore. In definitiva, pare di poter concludere, in esito alla delibazione degli atti del primo grado di giudizio che, pur nel rilievo di un'amministrazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], non formalmente rispettosa delle regole poste dal contratto sociale (all'interno di un complessivo contesto di rapporti non adeguatamente chiarito ed oggetto di una produzione documentale irrituale intervenuta in occasione della CTU - che, considerata dal consulente ai fini di una possibile definizione conciliativa della lite, deve però ritenersi estranea al "thema decidendum"), non risultano, però, compiutamente provati i profili di "malagestio" solo evocati dall'attore, il quale - è il caso di rilevarlo - non ha mai ritenuto di impegnarsi nella più precisa prospettazione di un danno derivatone per gli interessi della società, avendo anzi affermato, nel corso del suo interrogatorio: " E' vero che la società ha migliorato i fondi anche se senza la mia autorizzazione " […]. Ancora, non ci si può esimere dal rilevare come le doglianze dell'attore avverso la gestione della società da parte del fratello non contemplino la prospettazione dei motivi per cui egli, co-amministratore della società con i medesimi poteri del fratello, abbia di fatto dismesso tale ruolo omettendo di esercitare il diritto di opposizione di cui all'art. 2257 cod. civ. avverso gli atti ritenuti illegittimi, autorizzando il dubbio di una sua F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sostanziale acquiescenza all'operato del fratello, verosimilmente, nella convinzione che egli, al di là delle deviazioni formali dallo schema di amministrazione societario concordato, operasse comunque nell'interesse della società […]». 2.3.3. La corte territoriale, infine, ha aggiunto che, «del resto, essendo in atti la sentenza n. 2775/07 emessa dal Tribunale di Brindisi il 16.0.2012, con cui il liquidatore della società semplice "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]" in liquidazione ha citato in giudizio i due soci (e per [OSCURATO:PERSONA], scomparso, il di lui curatore) per chiederne, ottenendola, la condanna al pagamento di indennità commisurate ai miglioramenti apportati dalla società ai terreni di proprietà e condotti (in forza del contratto d'affitto del 2/4/1996), già conferiti in gestione alla società in forza del contratto sociale del 3.04.1996, è plausibile ritenere che la fase della liquidazione della società, esitata nella cancellazione della stessa dal registro delle imprese, abbia rappresentato, senza residui, la sede propria di razionalizzazione delle vicende inerenti la vita della società anche nei rapporti con i soci». 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono Luisa ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima propone, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, resistiti, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dalle ricorrenti principali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale denunciano, rispettivamente, «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.» e «violazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Essi ascrivono alla corte distrettuale di avere completamente ignorato che [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio in primo grado, non aveva contestato i fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, limitandosi a giustificare F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 la propria condotta con l’assunto che il fratello fosse consenziente: assunto, Data pubblicazione 31/05/2022 quest’ultimo, che, essendo stato negato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere dimostrato dall’originario convenuto, configurandosi come «eccezione riconvenzionale tendente a paralizzare la domanda attraverso fatti modificativi o estintivi relativi a quest’ultima». Nulla, invece, aveva provato, sul punto, [OSCURATO:PERSONA], né lo stesso aveva dimostrato la finalità sociale delle somme sottratte, sicché il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda attorea. 1.1. Tali censure, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili per le considerazioni tutte di cui appresso. 1.2. Giova premettere che «il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69 del 2009, è ritenuto applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella (come quello oggi in esame, intrapreso con citazione notificata il 20 settembre del 2002. Ndr), avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi» (cfr. Cass. n. 5429 del 2020). Opportunamente, peraltro, Cass.n. 40756 del 2021, ha puntualizzato che, «in tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, della legge n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, cod. proc. civ., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello». 1.2.1. E’ noto, poi, che: i) quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, la parte ricorrente, per consentire alla Corte di legittimità di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, ha l'onere di Data pubblicazione 31/05/2022 indicare non solo con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (cfr. Cass. n. 31619 del 2018; Cass. n. 24062 del 2017; Cass. n. 15961 del 2007); ii) l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto (cfr. Cass. n. 30744 del 2017; Cass. n. 12748 del 2016; Cass. n. 6606 del 2016). Ciò che attiene alla componente valutativa, invece, è sottratto al principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 30744 del 2017; Cass. n. 1918 del 2016; Cass. n. 5299 del 2007); iii) «l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile» (cfr. Cass. n. 27490 del 2019). 1.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, innanzitutto, è inammissibile il primo motivo per effetto della mescolanza e sovrapposizione di mezzi eterogenei ivi effettuata, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. (vizio motivazionale ed error in iudicando), non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili e che miri a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9776 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018;F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del Data pubblicazione 31/05/2022 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). 1.4. Il medesimo motivo, poi, mostra di non aver colto appieno la ratio decidendi, in parte qua, della sentenza oggi impugnata e conclusione analoga vale per il secondo. 1.4.1. Invero, come agevolmente può evincersi dall’attenta lettura delle pagine da 12 a 17 di detta sentenza (in larga parte già riprodotte nei §§ da 2.3. a 2.3.2. dei “Fatti di causa”, da intendersi, qui, interamente richiamate), essa, lungi dall’aver negato e/o ritenuto indimostrate le operazioni di erogazione di somme dell'importo superiore, ciascuna, a lire 30.000.000 senza il consenso dell'originario attore, operate da [OSCURATO:PERSONA], nonché il prelievo di somme dal conto corrente comune (intestato ai due fratelli ed alla madre, ma asseritamente utilizzato anche dalla società semplice costituita tra i primi due) trasferendole al proprio conto corrente, ha semplicemente rimarcato che, attesi i rapporti e la funzione di gestore e co-amministratore della società esercitata da [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza non era affatto sufficiente, da sola, a configurare una responsabilità risarcitoria di quest’ultimo, atteso che era perfettamente coerente con le stesse funzioni esercitate che dette somme potessero essere apprese da conti comuni, essendo invece dirimente e determinante individuare l'utilizzo delle somme apprese, ai fine di verificare se si fosse trattato di operazioni distrattive e, quindi, di appropriazioni finali delle stesse. Quanto, poi, all'emissione di assegni, la impugnata sentenza ha affermato che la pretesa di reintegrazione della compagine risultava inammissibile «non avendo l'attore offerto una prospettiva risarcitoria, né formulato una domanda eventualmente diretta ad investire l'efficacia giuridica di tale atto e non essendo pertanto chiaro che azione abbia inteso esercitare» (cfr. pag. 13). 1.4.2. In altri termini, quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] costituendosi in primo grado, poteva aver determinato, al più, la non contestazione della emissione di assegni in favore di terzi, per importi superiori a lire 30.000.000 cadauno, in spregio delle norme convenzionali di gestione F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 societaria, ma un siffatto riconoscimento non comportava affatto Data pubblicazione 31/05/2022 l’ammissione di appropriazione di tali somme da parte sua. Parimenti dicasi quanto al prelievo di somme dal conto corrente comune (non societario) ed al loro trasferimento di somme su conti propri: in presenza di una costante gestione di fatto, esclusiva, di [OSCURATO:PERSONA], ciò, di per sé stesso, non implica riconoscimento di appropriazione indebita di somme. Si è già detto, infatti, che il principio di non contestazione ha ad oggetto fatti storici e/o fenomenici, non già valutazioni giuridiche di fatti (cfr. Cass. n. 30744 del 2017; Cass. n. 1918 del 2016; Cass. n. 5299 del 2007). 1.5. Va aggiunto, poi, per mera completezza e con più specifico riguardo al secondo motivo del ricorso principale in esame, che la ivi lamentata violazione dell'art. 2697 cod. civ. è assolutamente estranea alle concrete ragioni della decisione della corte territoriale quanto alle “sottoarticolazioni" della domanda dell’originario attore. 1.5.1. Quella corte, infatti, ha respinto la richiesta di reintegrazione di tutte le somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle argomentazioni già in precedenza richiamate al § 1.4.1., mentre, quanto all’avvenuto rigetto della domanda risarcitoria vera propria, il suo convincimento si è fondato sulla ritenuta mancata dimostrazione di un danno realmente cagionato alla società, dovendosi solo ricordare, dunque, che: i) il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 26300 del 2018, Cass. n. 18541 del 2020 e Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 6000 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022); ii) in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. n. 22799 del 2017).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 2. Esame unitario è possibile, poi, anche con riguardo al terzo ed al quinto motivo del ricorso principale, rivelandosi entrambi affetti da analoghe ragioni di inammissibilità. 2.1. Essi, rubricati, rispettivamente, «violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» e «violazione o falsa applicazione di norme di diritto contemplate dall’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sostanzialmente ascrivono alla corte territoriale di non aver considerato inammissibile la documentazione tutta consegnata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - costituitasi quale curatore di [OSCURATO:PERSONA], dopo che quest’ultimo era stato dichiarato assente dal Tribunale di Brindisi, allorquando erano già decorsi i termini ex art. 184 cod. proc. civ. assegnati dal tribunale - al consulente tecnico di ufficio, con conseguente inquinamento delle risultanze degli accertamenti da lui eseguiti. In altri termini, il giudice a quo, esaminando la c.t.u., aveva, di fatto, ammesso detta documentazione benché irritualmente depositata. 2.2. Queste doglianze sono inammissibili, a tacer d’altro, per una duplice concorrente ragione. 2.2.1. Innanzitutto, per difetto di autosufficienza, posto che non specificano i documenti, asseritamente depositati tardivamente, che il consulente di ufficio avrebbe preso in considerazione e valutato, neppure indicandone il relativo contenuto. Questa Corte, pertanto, si trova nell’impossibilità di verificare quali sarebbero, secondo le ricorrenti, i documenti teoricamente depositati tardivamente, come pure di valutarne la loro astratta ammissibilità, quand’anche depositati oltre la scadenza - 10 giugno 2004 - dei termini ex art. 184 cod. proc. civ. assegnati dal tribunale, posto che tanto quest’ultimo che la corte d'appello ebbero a consentire l'ingresso di documenti prodotti dopo quella data aventi natura di "documentazione contabile e aziendale in possesso delle parti utile all'indagine peritale", senza che nessuna censura risulta essere stata formulata su questo specifico punto.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 2.2.2. A tanto deve aggiungersi che l’avere utilizzato il c.t.u. Data pubblicazione 31/05/2022 documentazione eventualmente depositata irritualmente e/o tardivamente da una delle parti aveva comportato un vizio della sua relazione che avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato nella prima difesa successiva al suo avvenuto deposito (cfr. Cass., SU, n. 3086 del 2022). Non risulta, però, che sia mai stata dedotta una siffatta nullità, né tanto è stato lamentato in questa sede. 3. Il quarto motivo del ricorso principale, infine, denuncia l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, omessa motivazione della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «del resto, essendo in atti la sentenza n. 2775/07 emessa dal Tribunale di Brindisi il 16.0.2012, con cui il liquidatore della società semplice "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]" in liquidazione, ha citato in giudizio i due soci (e per [OSCURATO:PERSONA], scomparso, il di lui curatore) per chiederne, ottenendola, la condanna al pagamento di indennità commisurate ai miglioramenti apportati dalla società ai terreni di proprietà e condotti (in forza del contratto d'affitto del 2/4/1996), già conferiti in gestione alla società in forza del contratto sociale del 3.04.1996, è plausibile ritenere che la fase della liquidazione della società, esitata nella cancellazione della stessa dal registro delle imprese, abbia rappresentato, senza residui, la sede propria di razionalizzazione delle vicende inerenti la vita della società anche nei rapporti con i soci». 3.1. Anche questa doglianza è inammissibile, posto che, a tacer d’altro, essa investe un’argomentazione chiaramente costituente un obiter dictum, totalmente obliterando, però, che, in sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (cfr. Cass. n. 22380 del 2014).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 3.1.1. In ogni caso, ove pure volesse considerarsi quell’argomentazione Data pubblicazione 31/05/2022 come una ratio decidendi ulteriore, e chiaramente autonoma, rispetto a quella già censurata con gli altri motivi, già esaminati, del ricorso principale, l’esito dello scrutinio di questi ultimi renderebbe comunque inammissibile la censura in esame in applicazione del principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o infondata impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021, in motivazione; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 4. In definitiva, il ricorso principale di Luisa ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deve considerarsi inammissibile, rimanendo pertanto assorbiti tutti i tre motivi («Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 183, comma 3, c.p.c. [all’epoca vigente], dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 101 c.p.c. quanto ad entrambi i procedimenti riuniti e conseguente nullità della sentenza impugnata»; «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.»; «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli art. 2312 e 2495 c.c., ed all’art. 81 c.p.c.»;) del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dichiaratamente proposto per la sola ipotesi di accoglimento anche di uno solo dei motivi del ricorso principale. 5. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, restano a carico delle ricorrenti principali, in solido tra loro, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23121/2017 Numero sezionale 2117/2022 Numero di raccolta generale 17739/2022 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, Data pubblicazione 31/05/2022 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera delle medesime ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di Luisa ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ed assorbito quello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna le suddette ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesime ricorrenti, in via solidale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassa
Sentenza Cassazione n. 17739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris