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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13756/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26060/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 1206/2017 depositata il04/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ha spiccato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA derivanti dalla determinazione di ricavi non dichiarati per complessivi euro 350.000,00 a seguito della vendita di capannone e terreno per il prezzo di euro 4.500.000,00 in luogo del minor prezzo dichiarato di euro 4.150.000,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Forlì ha respinto il ricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame della contribuente, annullando l’atto impugnato e osservando che il brogliaccio su cui era stato fondato l’accertamento dell’Ufficio, richiamato dall’avviso di accertamento, poteva sì essere utilizzato come mezzo di prova ma esso non consentiva di dimostrare il maggior prezzo di euro 4.500.000,00, indicato come « prezzo a prima ipotesi», riportando anche il prezzo di euro 4.000.000,00 come «offerta proposta dal mediatore» nonché i l prezzo di euro 4.170.000,00 come «calcolo rivisto alla luce della nuova offerta per fare una controfferta».

3. Quindi, secondo la CTR, non vi era prova del raggiungimento dell’accordo sul maggior prezzo di euro 4.500.000,00 né tale prova poteva desumersi dalle intercettazioni nelle quali si discuteva soltanto della ripartizione del prezzo tra capannone e terreno.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi.

5. Ha resistito con controricorso la contribuente, che deposita memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Va premesso che la censura deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo (Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017), senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (ex multis, v.

Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 5795 del 2017).

1.3. In quest o caso il motivo tende alla rivalutazione del complessivo materiale istruttorio (brogliacci, intercettazioni, “commenti contenuti nella perizia” svolta in sede penale); la ricorrente, infatti, si duole del fatto che « se la [OSCURATO:PERSONA] avesse realmente e concretamente valutato le suddette risultanze probatorie documentali e fattuali, non avrebbe potuto giungere ad annullare l’atto impositivo», mostrando di voler rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova, senza segnalare peraltro alcun specifico fatto storico decisivo il cui esame è stato omesso.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all'art.360 comma 1 n.3) c.p.c. , perché la CTR non aveva considerato il complesso del materiale indiziario fornito dall’Ufficio nell’ambito dell’accertamento analitico – induttivo svolto, consistente in presunzioni gravi, precise e concordanti, ma si era limitata a fare proprie le osservazioni di parte contribuente che aveva contestato il rilievo probatorio degli appunti rinvenuti , recantimere ipotesi di offerte d’acquisto.

2.1. Disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da controparte, perché il motivo evidenzia specifici profili di violazione di legge in tema di presunzioni, il motivo deve essere accolto non avendo la CTR fatto buon governo delle regole sul ragionamento presuntivo.

2.2. Va premesso che l’accertamento analitico – induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente all’Amministrazione di desumere in via induttiva il reddito del contribuente sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. n. 35713 del 2022; Cass. n. 26026 del 2015).

Il giudice, a sua volta, è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solopresunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisiatomistica degli stessi (Cass. n. 9054 del 2022) .

2.3. In particolare, l e presunzioni devono essere valutate secondo un modello "atomistico-analitico", fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza (Cass. n. 18327 del 2023), mentre in questo caso vi è stato un esame solo atomistico e comunque parziale delle risultanze istruttorie, essendosi omessa una valutazione complessiva degli elementi raccolti, in violazione quindi delle regole suddette.

2.3. La CTR si è concentrata su alcune risultanze degli appunti rinvenuti, evidenziando gli elementi non univoci e contrastanti, ma dall’esposizione in ricorso emergono ulteriori elementi pertinenti, non considerati dalla CTR , e segnatamente: i n uno dei due brogliacci rinvenuti è indicato chiaramente l’importo di euro 4.500.000,00 come «prezzo» (v. riproduzione pag. 19); la perizia svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento penale aveva concluso che si fosse « aggiusta to » il risultato di esercizio, «al fine di occultare materiale imponibile», «pilotando» il prezzo della vendita (v. trascrizione pag. 14 - 15) ; d alle intercettazioni risulta la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] , uno dei soci della società,per l’imposizione fiscale sul ricavato della vendita (“era un affare da quattro milioni di euro, (…)che me li portano via tutti quando alla fine c’ho un milione e due di..(…)tasse sopra”) (v. pag. 13).

3. Conclusivamente, accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la causa deve essere rinviata al giudice del merito per nuovo accertamento e per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie secondo motivo di ricorso , rigettato il primo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26060/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1206/2017 depositata il04/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ha spiccato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA derivanti dalla determinazione di ricavi non dichiarati per complessivi euro 350.000,00 a seguito della vendita di capannone e terreno per il prezzo di euro 4.500.000,00 in luogo del minor prezzo dichiarato di euro 4.150.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Forlì ha respinto il ricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame della contribuente, annullando l’atto impugnato e osservando che il brogliaccio su cui era stato fondato l’accertamento dell’Ufficio, richiamato dall’avviso di accertamento, poteva sì essere utilizzato come mezzo di prova ma esso non consentiva di dimostrare il maggior prezzo di euro 4.500.000,00, indicato come « prezzo a prima ipotesi», riportando anche il prezzo di euro 4.000.000,00 come «offerta proposta dal mediatore» nonché i l prezzo di euro 4.170.000,00 come «calcolo rivisto alla luce della nuova offerta per fare una controfferta». 3. Quindi, secondo la CTR, non vi era prova del raggiungimento dell’accordo sul maggior prezzo di euro 4.500.000,00 né tale prova poteva desumersi dalle intercettazioni nelle quali si discuteva soltanto della ripartizione del prezzo tra capannone e terreno. 4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi. 5. Ha resistito con controricorso la contribuente, che deposita memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Va premesso che la censura deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo (Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017), senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (ex multis, v. Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 5795 del 2017). 1.3. In quest o caso il motivo tende alla rivalutazione del complessivo materiale istruttorio (brogliacci, intercettazioni, “commenti contenuti nella perizia” svolta in sede penale); la ricorrente, infatti, si duole del fatto che « se la [OSCURATO:PERSONA] avesse realmente e concretamente valutato le suddette risultanze probatorie documentali e fattuali, non avrebbe potuto giungere ad annullare l’atto impositivo», mostrando di voler rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova, senza segnalare peraltro alcun specifico fatto storico decisivo il cui esame è stato omesso. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all'art.360 comma 1 n.3) c.p.c. , perché la CTR non aveva considerato il complesso del materiale indiziario fornito dall’Ufficio nell’ambito dell’accertamento analitico – induttivo svolto, consistente in presunzioni gravi, precise e concordanti, ma si era limitata a fare proprie le osservazioni di parte contribuente che aveva contestato il rilievo probatorio degli appunti rinvenuti , recantimere ipotesi di offerte d’acquisto. 2.1. Disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da controparte, perché il motivo evidenzia specifici profili di violazione di legge in tema di presunzioni, il motivo deve essere accolto non avendo la CTR fatto buon governo delle regole sul ragionamento presuntivo. 2.2. Va premesso che l’accertamento analitico – induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente all’Amministrazione di desumere in via induttiva il reddito del contribuente sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. n. 35713 del 2022; Cass. n. 26026 del 2015). Il giudice, a sua volta, è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solopresunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisiatomistica degli stessi (Cass. n. 9054 del 2022) . 2.3. In particolare, l e presunzioni devono essere valutate secondo un modello "atomistico-analitico", fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza (Cass. n. 18327 del 2023), mentre in questo caso vi è stato un esame solo atomistico e comunque parziale delle risultanze istruttorie, essendosi omessa una valutazione complessiva degli elementi raccolti, in violazione quindi delle regole suddette. 2.3. La CTR si è concentrata su alcune risultanze degli appunti rinvenuti, evidenziando gli elementi non univoci e contrastanti, ma dall’esposizione in ricorso emergono ulteriori elementi pertinenti, non considerati dalla CTR , e segnatamente: i n uno dei due brogliacci rinvenuti è indicato chiaramente l’importo di euro 4.500.000,00 come «prezzo» (v. riproduzione pag. 19); la perizia svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento penale aveva concluso che si fosse « aggiusta to » il risultato di esercizio, «al fine di occultare materiale imponibile», «pilotando» il prezzo della vendita (v. trascrizione pag. 14 - 15) ; d alle intercettazioni risulta la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] , uno dei soci della società,per l’imposizione fiscale sul ricavato della vendita (“era un affare da quattro milioni di euro, (…)che me li portano via tutti quando alla fine c’ho un milione e due di..(…)tasse sopra”) (v. pag. 13). 3. Conclusivamente, accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la causa deve essere rinviata al giudice del merito per nuovo accertamento e per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie secondo motivo di ricorso , rigettato il primo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] in diversa
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