CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 2025
Cassazione n. 23863/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di SAN SEVEROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso, nel quale è stato convertito l'appello presentato dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, con la quale egli è stato condannato a pena esclusivamente pecuniaria; rilevato che il secondo motivo di impugnazione — con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il giudice di pace abbia illegittimamente omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto — non è manifestamente infondato, atteso che l'imputato, all'udienza del 21 febbraio 2003, chiese, in via subordinata, per come risulta dal relativo verbale, l'adozione di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto (sia pure incorrendo in imprecisione nell'indicazione del pertinente riferimento normativo) e che il giudice di pace, con la sentenza impugnata, non ha esaminato, neanche implicitamente, la questione, pur ritualmente dedotta; che detta circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., maturata il 6 gennaio 2025, ovvero ad un anno e sei mesi di distanza dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per proporre impugnazione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.. Così deciso i