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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 27331/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 25692-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 25692/2015 Cron.

Rep.

Ud. 06/07/2022 PU 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 684/2015 - cronologico 3861/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/09/2015 R.G.N. 39222/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTO

1. Con decreto 23 settembre 2015, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, allo stato passivo della società datrice in amministrazione straordinaria, dal quale era stato escluso, per difetto di prova, il credito insinuato in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., di € 56.223,38 oltre accessori, a titolo di differenze retributive e T.f.r., in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di assistente di volo, dal 22 giugno 2000 (o, in subordine, dal 18 aprile 2002) al 31 ottobre 2008, previo accertamento della nullità dei termini apposti ai suddetti contratti, stipulati tra le parti dal 22 giugno 2000 al 1° febbraio 2007, in violazione del limite semestrale stabilito dall’art. 1, secondo comma, lett. f) l. 230/1962 e comunque dal contratto del 18 aprile 2002, in violazione del termine annuale massimo di utilizzazione dei contrati a termine, fissato dall’art. 2 d.lgs. 368/2001.

2. Preliminarmente disattesa l’eccezione della procedura resistente, di inammissibilità della domanda della lavoratrice, per mancanza di specificazione del titolo giustificante il credito e di allegazione di analitici calcoli sulla base del ricorso introduttivo e delle successive note autorizzate, il Tribunale ha invece ritenuto fondata quella assorbente di decadenza, ai sensi dell’art. 32, terzo comma l. 183/2010 (di estensione anche all’impugnazione di invalidità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato del regime di impugnazione del licenziamento, ai sensi dell’art. 6 l. 604/1966, come novellato dallo stesso art. 32, primo comma), applicabile alla controversia ratione temporis, in assenza di atti di impugnazione tra la scadenza dei singoli contratti (maturata tra il 21 aprile 2001 e il 31 maggio 2007) e il deposito della domanda di insinuazione allo stato passivo (il 14 novembre 2008).

3. Con atto notificato il 22 ottobre 2015, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società in a.s. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con unico motivo e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

4. La causa, già fissata a precedente udienza davanti ad altra sezione, era quindi rimessa a questa, competente per materia e quindi fissata all’odierna udienza.

5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso del rigetto del ricorso principale e dell’assorbimento dell’incidentale condizionato.

6. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c, per omessa decisione sulla domanda di ammissione al passivo del credito per T.f.r. risultante dalla stessa certificazione datoriale del 31 ottobre 2008 depositata, in subordine per vizio motivo per totale assenza di motivazione sul punto, in subordine ulteriore per violazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, primo comma c.p.c., per mancato accoglimento della domanda di credito in mancanza di una specifica contestazione della resistente.

2. Esso è inammissibile.

3. Il mezzo è dedotto con una formulazione palesemente promiscua, sotto plurimi profili, tra loro anche contraddittori (quelli di nullità del decreto per omessa pronuncia sul credito per T.f.r., da una parte e di mancanza di motivazione, dall’altra, sull’evidente contrario presupposto dell’esistenza sì di una decisione, ma affatto argomentata: Cass. 18 giugno 2014, n. 13866; Cass.5 marzo 2021, n. 6150), così da non consentirne al giudice un distinto esame separato, per la sostanziale impossibilità di individuare i vizi specificamente denunciati, in conformità alla tassativa previsione dell’art. 360 c.p.c.: in tal modo, rimettendo inammissibilmente al giudice medesimo il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. 16 aprile 2021, n. 10156).

3.1. Inoltre, il motivo difetta pure di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per l’omessa trascrizione del documento (certificazione datoriale del 31 ottobre 2008, di cui la ricorrente ha solo indicato la sede di produzione) comprovante il suddetto credito per T.f.r. (Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48): difetto di specificità ben rilevabile, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, Succi e altri c.

Italia, in quanto interpretazione non eccessivamente formalistica del principio, ma tale da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950).

4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, terzo e quarto comma, lett. a), b ) l. 183/2010, per inapplicabilità del regime di decadenza, prevista esclusivamente per i contratti a termine regolati dal d.lgs. 368/2001 “in corso di esecuzione” al momento di entrata in vigore della legge (24 novembre 2011) e già conclusi anche ai sensi del d.lgs. cit. e con decorrenza dalla stessa data, a contratti non rientranti nella previsione, come quelli di specie, cessati da oltre tre anni al momento dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010.

5. Con il terzo, ella deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. 183/2010, per avere domandato, non già la condanna al pagamento di somme derivanti dall’interruzione del rapporto, ma l’accertamento, in via incidentale, di nullità del termine ai fini dell’ammissione al passivo delle differenze retributive conseguenti all’accertamento dell’unicità del rapporto ai fini dell’anzianità retributiva; in subordine, quand’anche ritenuta applicabile la disposizione, per avere proposto tempestivamente, con il ricorso di insinuazione allo stato passivo depositato il 14 novembre 2008, un atto di impugnazione entro il termine massimo del 24 novembre 2011 da essa stabilito.

6. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati.

7. Giova sul punto ribadire come il regime di decadenza, introdotto dall’art. 32, quarto comma, lett. a), b) l. 183/2010 (come prorogato per tutti dal comma 1bis dello stesso articolo, inserito dall’art. 2, comma 54 d.l. 225/2010 conv. con mod. in l. 10/2011: e pertanto al 1° gennaio 2012), sia applicabile ai contratti, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al d.lgs. 368/2021, con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della l. 183/2010) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), per il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini (Cass. s.u. 14 marzo 2016, n. 4913; Cass. 6 maggio 2021, n. 12033).

E tale regime di decadenza si reputa operare anche per i contratti, che siano cessati in epoca anteriore, ma per i quali sussista “una situazione in fieri che non si” sia “ancora consumata” , sicché “la novella non” ha inciso “sul fatto generator e, ovvero sul contratto … asseritamente illegittimo e sui suoi effetti sostanziali, ma sul diverso procedimento impugnatorio, ancora in corso”; posto che, in conformità ad un risalente ma pur sempre attuale, insegnamento di questa Corte (sentenze nn. 2705/1982, 2743/1975), “ non sussiste infatti retroattività quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore siano da questo distinti ontologicamente e funzionalmente e quindi suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina, come è appunto il caso dell'introduzione d'un termine di decadenza, ove prima non ve ne erano, in cui il potere d'azione era già sorto ma non ancora consumato” (Cass. 27 marzo 2017, n. 7788).

Sicché, correttamente questa Corte ha affermato l'applicabilità della decadenza a rapporti cessati, in riferimento ai quali il potere impugnatorio (come appunto nel caso della controversia decisa dalla sentenza citata) non sia stato definitivamente consumato, per gli effetti che esso possa ancora produrre su di essi, da considerare in una fase ancora suscettibile di evoluzione (nel linguaggio della sentenza citata: in fieri), in riferimento a diritti (nei contenuti di attivazione di un potere, come quello sopravvenuto di decadenza) ancora esercitabili.

7.1. Nel caso di specie, non si configura però una situazione evolutiva di un procedimento impugnatorio ancora in corso, che sia suscettibile di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina, come appunto il caso dell'introduzione d'un termine di decadenza, che possa essere ancora utilmente osservato.

Esso deve pertanto essere regolato dal regime previgente l'entrata in vigore della l. 183/2010, di proponibilità in ogni tempo dell'azione di nullità parziale del contratto, a norma degli artt. 1418 e 1419, secondo comma c.c., per sua natura imprescrittibile; con soggezione a prescrizione soltanto dei diritti discendenti dalla conversione ex lege del rapporto a tempo determinato (Cass. 2 luglio 2015 n. 13563, in motivazione).

Nell’odierna controversia, ogni potere impugnatorio è stato, infatti, consumato con il deposito il 14 novembre 2008 dell a domanda di insinuazione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria, per l’ammissione ad esso in via privilegiata del credito di € 56.223,38, a titolo di differenze retributive e t.f.r., previo accertamento di nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati nell’arco temporale dal 22 giugno 2000 (o in subordine dal 18 aprile 2002) all'1 aprile 2007.

7.2. È noto che l'istanza di insinuazione al passivo fallimentare produca un effetto interruttivo, a norma dell’art. 94 l. fall. (richiamato dall’art. 53, primo comma d.lgs. 270/1999, di nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza), equiparabile alla domanda giudiziale, comportante, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass. 30 agosto 2016, n. 17412; Cass. 19 aprile 2019, n. 9638: entrambe in riferimento più specifico alla determinazione di tale effetto anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, a norma dell’art. 1310, primo comma c.c.).

7.3. Pertanto, la domanda di insinuazione del credito della lavoratrice allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della società datrice, con ricorso depositato il 14 novembre 2008, produce un effetto interruttivo, equiparabile a quello della domanda giudiziale, in relazione alla denunciata nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati tra le parti dal 22 giugno 2000 al 1° febbraio 2007 e di conversione ex lege in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22 giugno 2000 o dall’eventuale data successiva di un contratto a termine (riconosciuto nullo) posteriore: avendone la lavoratrice chiesto, in via incidentale, l’accertamento in funzione strumentale del proprio diritto di credito per la partecipazione al concorso (pertanto radicante la cognizione dell’adito giudice fallimentare: Cass.20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass. 26 giugno 2020, n. 12833), inibitole dall’erroneamente ritenuta decadenza ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 368/2001, inapplicabile ratione temporis.

7.4. Deve allora essere ribadito che, nell’ipotesi di pluralità di contratti a termine illegittimamente apposto con la conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, il diritto al pagamento dell'indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva", prevista dell'art. 32, quinto comma l. 183/2010, si distingue da quello imprescrittibile a far valere la nullità del termine ed è soggetto al termine di prescrizione ordinario, essendo invece inapplicabili i termini prescrizionali stabiliti dall'art. 2948 n. 4 c.c. o dagli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. (invece decorrenti per i crediti retributivi, in caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali sia legittimo ed efficace, dal giorno di insorgenza per i crediti maturanti nel corso del rapporto lavorativo e dalla cessazione del rapporto, se insorgenti in tale momento: Cass. s.u. 16 gennaio 2003, n. 575); fermo restando che, in considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità (che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato), durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione del diritto all'indennità, al pari dei diritti derivanti dalla detta conversione (Cass. 7 settembre 2012, n. 14996; Cass. 7 giugno 2018, n. 14827).

L’indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" è applicabile ratione temporisquale ius superveniens ai giudizi pendenti, ai sensi dell’art. 32, settimo comma d.lgs. cit., nel senso chiarito dall’art. 1, tredicesimo comma l. 92/2012 di interpretazione autentica, secondo cui “La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro” (Cass. 7 settembre 2012, n. 14996; Cass. 9 gennaio 2015, n. 151; Cass. 26 marzo 2019, n. 8385).

8. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto (relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 368/2001 anche come vizio motivo per totale assenza di motivazione, omessi accertamento di nullità dei rapporti a termine e statuizione sulle conseguenze in ordine all’anzianità di servizio ed alle relative differenze retributive) e del quinto motivo (relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per violazione dei parametri tariffari stabiliti dal d.m. 55/2014 sulla liquidazione delle spese processuali).

9. Con unico motivo, la controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale condizionato, la violazione dell’art. 99 l. fall., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda della lavoratrice, per non avere specificato il titolo dedotto a giustificazione del credito, né allegato i relativi analitici calcoli con il ricorso introduttivo, né con le successive note autorizzate.

10. Esso è infondato.

11. In tema di formazione dello stato passivo, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assicurata la chiarezza e l’intelligibilità, assumendo rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell'atto processuale e nei documenti ad esso allegati (Cass. 4 settembre 2019, n. 22080).

11.1. Nel caso di specie, la lavoratrice ha offerto una più che adeguata specificazione della domanda con il ricorso in opposizione, integrato nei suindicati requisiti, in funzione della chiara intelligibilità della vicenda fattuale e delle ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione, correttamente ritenuta dal Tribunale (al primo periodo di pg. 3 del decreto); tanto più, alla luce del credito conseguibile, nel caso di accertamento (incidentale) della nullità dedotta e della conseguente conversione del rapporto, in ragione dell’indennità prevista dall’art. 32, quinto comma l. 183/2010.

12. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, l’inammissibilità del primo e l’assorbimento degli altri, nonché il rigetto del ricorso incidentale condizionato, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Roma in diversa composizione e, in relazione al rigetto del ricorso incidentale condizionato, il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; inammissibile il primo; assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione; rigetta il ricorso incidentale condizionato.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 25692-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 25692/2015 Cron. Rep. Ud. 06/07/2022 PU 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 684/2015 - cronologico 3861/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/09/2015 R.G.N. 39222/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con decreto 23 settembre 2015, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, allo stato passivo della società datrice in amministrazione straordinaria, dal quale era stato escluso, per difetto di prova, il credito insinuato in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., di € 56.223,38 oltre accessori, a titolo di differenze retributive e T.f.r., in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di assistente di volo, dal 22 giugno 2000 (o, in subordine, dal 18 aprile 2002) al 31 ottobre 2008, previo accertamento della nullità dei termini apposti ai suddetti contratti, stipulati tra le parti dal 22 giugno 2000 al 1° febbraio 2007, in violazione del limite semestrale stabilito dall’art. 1, secondo comma, lett. f) l. 230/1962 e comunque dal contratto del 18 aprile 2002, in violazione del termine annuale massimo di utilizzazione dei contrati a termine, fissato dall’art. 2 d.lgs. 368/2001. 2. Preliminarmente disattesa l’eccezione della procedura resistente, di inammissibilità della domanda della lavoratrice, per mancanza di specificazione del titolo giustificante il credito e di allegazione di analitici calcoli sulla base del ricorso introduttivo e delle successive note autorizzate, il Tribunale ha invece ritenuto fondata quella assorbente di decadenza, ai sensi dell’art. 32, terzo comma l. 183/2010 (di estensione anche all’impugnazione di invalidità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato del regime di impugnazione del licenziamento, ai sensi dell’art. 6 l. 604/1966, come novellato dallo stesso art. 32, primo comma), applicabile alla controversia ratione temporis, in assenza di atti di impugnazione tra la scadenza dei singoli contratti (maturata tra il 21 aprile 2001 e il 31 maggio 2007) e il deposito della domanda di insinuazione allo stato passivo (il 14 novembre 2008). 3. Con atto notificato il 22 ottobre 2015, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società in a.s. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con unico motivo e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. 4. La causa, già fissata a precedente udienza davanti ad altra sezione, era quindi rimessa a questa, competente per materia e quindi fissata all’odierna udienza. 5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso del rigetto del ricorso principale e dell’assorbimento dell’incidentale condizionato. 6. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c, per omessa decisione sulla domanda di ammissione al passivo del credito per T.f.r. risultante dalla stessa certificazione datoriale del 31 ottobre 2008 depositata, in subordine per vizio motivo per totale assenza di motivazione sul punto, in subordine ulteriore per violazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, primo comma c.p.c., per mancato accoglimento della domanda di credito in mancanza di una specifica contestazione della resistente. 2. Esso è inammissibile. 3. Il mezzo è dedotto con una formulazione palesemente promiscua, sotto plurimi profili, tra loro anche contraddittori (quelli di nullità del decreto per omessa pronuncia sul credito per T.f.r., da una parte e di mancanza di motivazione, dall’altra, sull’evidente contrario presupposto dell’esistenza sì di una decisione, ma affatto argomentata: Cass. 18 giugno 2014, n. 13866; Cass.5 marzo 2021, n. 6150), così da non consentirne al giudice un distinto esame separato, per la sostanziale impossibilità di individuare i vizi specificamente denunciati, in conformità alla tassativa previsione dell’art. 360 c.p.c.: in tal modo, rimettendo inammissibilmente al giudice medesimo il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. 16 aprile 2021, n. 10156). 3.1. Inoltre, il motivo difetta pure di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per l’omessa trascrizione del documento (certificazione datoriale del 31 ottobre 2008, di cui la ricorrente ha solo indicato la sede di produzione) comprovante il suddetto credito per T.f.r. (Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48): difetto di specificità ben rilevabile, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, in quanto interpretazione non eccessivamente formalistica del principio, ma tale da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950). 4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, terzo e quarto comma, lett. a), b ) l. 183/2010, per inapplicabilità del regime di decadenza, prevista esclusivamente per i contratti a termine regolati dal d.lgs. 368/2001 “in corso di esecuzione” al momento di entrata in vigore della legge (24 novembre 2011) e già conclusi anche ai sensi del d.lgs. cit. e con decorrenza dalla stessa data, a contratti non rientranti nella previsione, come quelli di specie, cessati da oltre tre anni al momento dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010. 5. Con il terzo, ella deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. 183/2010, per avere domandato, non già la condanna al pagamento di somme derivanti dall’interruzione del rapporto, ma l’accertamento, in via incidentale, di nullità del termine ai fini dell’ammissione al passivo delle differenze retributive conseguenti all’accertamento dell’unicità del rapporto ai fini dell’anzianità retributiva; in subordine, quand’anche ritenuta applicabile la disposizione, per avere proposto tempestivamente, con il ricorso di insinuazione allo stato passivo depositato il 14 novembre 2008, un atto di impugnazione entro il termine massimo del 24 novembre 2011 da essa stabilito. 6. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati. 7. Giova sul punto ribadire come il regime di decadenza, introdotto dall’art. 32, quarto comma, lett. a), b) l. 183/2010 (come prorogato per tutti dal comma 1bis dello stesso articolo, inserito dall’art. 2, comma 54 d.l. 225/2010 conv. con mod. in l. 10/2011: e pertanto al 1° gennaio 2012), sia applicabile ai contratti, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al d.lgs. 368/2021, con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della l. 183/2010) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), per il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini (Cass. s.u. 14 marzo 2016, n. 4913; Cass. 6 maggio 2021, n. 12033). E tale regime di decadenza si reputa operare anche per i contratti, che siano cessati in epoca anteriore, ma per i quali sussista “una situazione in fieri che non si” sia “ancora consumata” , sicché “la novella non” ha inciso “sul fatto generator e, ovvero sul contratto … asseritamente illegittimo e sui suoi effetti sostanziali, ma sul diverso procedimento impugnatorio, ancora in corso”; posto che, in conformità ad un risalente ma pur sempre attuale, insegnamento di questa Corte (sentenze nn. 2705/1982, 2743/1975), “ non sussiste infatti retroattività quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore siano da questo distinti ontologicamente e funzionalmente e quindi suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina, come è appunto il caso dell'introduzione d'un termine di decadenza, ove prima non ve ne erano, in cui il potere d'azione era già sorto ma non ancora consumato” (Cass. 27 marzo 2017, n. 7788). Sicché, correttamente questa Corte ha affermato l'applicabilità della decadenza a rapporti cessati, in riferimento ai quali il potere impugnatorio (come appunto nel caso della controversia decisa dalla sentenza citata) non sia stato definitivamente consumato, per gli effetti che esso possa ancora produrre su di essi, da considerare in una fase ancora suscettibile di evoluzione (nel linguaggio della sentenza citata: in fieri), in riferimento a diritti (nei contenuti di attivazione di un potere, come quello sopravvenuto di decadenza) ancora esercitabili. 7.1. Nel caso di specie, non si configura però una situazione evolutiva di un procedimento impugnatorio ancora in corso, che sia suscettibile di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina, come appunto il caso dell'introduzione d'un termine di decadenza, che possa essere ancora utilmente osservato. Esso deve pertanto essere regolato dal regime previgente l'entrata in vigore della l. 183/2010, di proponibilità in ogni tempo dell'azione di nullità parziale del contratto, a norma degli artt. 1418 e 1419, secondo comma c.c., per sua natura imprescrittibile; con soggezione a prescrizione soltanto dei diritti discendenti dalla conversione ex lege del rapporto a tempo determinato (Cass. 2 luglio 2015 n. 13563, in motivazione). Nell’odierna controversia, ogni potere impugnatorio è stato, infatti, consumato con il deposito il 14 novembre 2008 dell a domanda di insinuazione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria, per l’ammissione ad esso in via privilegiata del credito di € 56.223,38, a titolo di differenze retributive e t.f.r., previo accertamento di nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati nell’arco temporale dal 22 giugno 2000 (o in subordine dal 18 aprile 2002) all'1 aprile 2007. 7.2. È noto che l'istanza di insinuazione al passivo fallimentare produca un effetto interruttivo, a norma dell’art. 94 l. fall. (richiamato dall’art. 53, primo comma d.lgs. 270/1999, di nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza), equiparabile alla domanda giudiziale, comportante, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass. 30 agosto 2016, n. 17412; Cass. 19 aprile 2019, n. 9638: entrambe in riferimento più specifico alla determinazione di tale effetto anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, a norma dell’art. 1310, primo comma c.c.). 7.3. Pertanto, la domanda di insinuazione del credito della lavoratrice allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della società datrice, con ricorso depositato il 14 novembre 2008, produce un effetto interruttivo, equiparabile a quello della domanda giudiziale, in relazione alla denunciata nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati tra le parti dal 22 giugno 2000 al 1° febbraio 2007 e di conversione ex lege in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22 giugno 2000 o dall’eventuale data successiva di un contratto a termine (riconosciuto nullo) posteriore: avendone la lavoratrice chiesto, in via incidentale, l’accertamento in funzione strumentale del proprio diritto di credito per la partecipazione al concorso (pertanto radicante la cognizione dell’adito giudice fallimentare: Cass.20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass. 26 giugno 2020, n. 12833), inibitole dall’erroneamente ritenuta decadenza ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 368/2001, inapplicabile ratione temporis. 7.4. Deve allora essere ribadito che, nell’ipotesi di pluralità di contratti a termine illegittimamente apposto con la conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, il diritto al pagamento dell'indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva", prevista dell'art. 32, quinto comma l. 183/2010, si distingue da quello imprescrittibile a far valere la nullità del termine ed è soggetto al termine di prescrizione ordinario, essendo invece inapplicabili i termini prescrizionali stabiliti dall'art. 2948 n. 4 c.c. o dagli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. (invece decorrenti per i crediti retributivi, in caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali sia legittimo ed efficace, dal giorno di insorgenza per i crediti maturanti nel corso del rapporto lavorativo e dalla cessazione del rapporto, se insorgenti in tale momento: Cass. s.u. 16 gennaio 2003, n. 575); fermo restando che, in considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità (che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato), durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione del diritto all'indennità, al pari dei diritti derivanti dalla detta conversione (Cass. 7 settembre 2012, n. 14996; Cass. 7 giugno 2018, n. 14827). L’indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" è applicabile ratione temporisquale ius superveniens ai giudizi pendenti, ai sensi dell’art. 32, settimo comma d.lgs. cit., nel senso chiarito dall’art. 1, tredicesimo comma l. 92/2012 di interpretazione autentica, secondo cui “La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro” (Cass. 7 settembre 2012, n. 14996; Cass. 9 gennaio 2015, n. 151; Cass. 26 marzo 2019, n. 8385). 8. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta l’assorbimento del quarto (relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 368/2001 anche come vizio motivo per totale assenza di motivazione, omessi accertamento di nullità dei rapporti a termine e statuizione sulle conseguenze in ordine all’anzianità di servizio ed alle relative differenze retributive) e del quinto motivo (relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per violazione dei parametri tariffari stabiliti dal d.m. 55/2014 sulla liquidazione delle spese processuali). 9. Con unico motivo, la controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale condizionato, la violazione dell’art. 99 l. fall., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda della lavoratrice, per non avere specificato il titolo dedotto a giustificazione del credito, né allegato i relativi analitici calcoli con il ricorso introduttivo, né con le successive note autorizzate. 10. Esso è infondato. 11. In tema di formazione dello stato passivo, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assicurata la chiarezza e l’intelligibilità, assumendo rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell'atto processuale e nei documenti ad esso allegati (Cass. 4 settembre 2019, n. 22080). 11.1. Nel caso di specie, la lavoratrice ha offerto una più che adeguata specificazione della domanda con il ricorso in opposizione, integrato nei suindicati requisiti, in funzione della chiara intelligibilità della vicenda fattuale e delle ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione, correttamente ritenuta dal Tribunale (al primo periodo di pg. 3 del decreto); tanto più, alla luce del credito conseguibile, nel caso di accertamento (incidentale) della nullità dedotta e della conseguente conversione del rapporto, in ragione dell’indennità prevista dall’art. 32, quinto comma l. 183/2010. 12. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, l’inammissibilità del primo e l’assorbimento degli altri, nonché il rigetto del ricorso incidentale condizionato, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Roma in diversa composizione e, in relazione al rigetto del ricorso incidentale condizionato, il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; inammissibile il primo; assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione; rigetta il ricorso incidentale condizionato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu
Decreto Cassazione n. 27331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris