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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 40018/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 219—bis d.P.R. 43/73 meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non si confronta con la decisione che a pag. 2, ha argomentato il concorso della [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione del Tle di oltre 30 Kg, che era custodito nella cantina di pertinenza dell'abitazione coniugale, di cui aveva le chiavi per accedere, in un contesto nel quale il coniuge [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso in strada con Kg 7 di Tle.

Elementi di fatto da cui i giudici territoriali hanno tratto la conclusione, con motivazione non manifestamente illogica, del concorso nel reato della donna e l'irrilevanza della eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni di costei per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva nel contrabbando con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato alla luce del giudizio di maggiore pericolosità sociale argomentato a pag. 2. 3.[OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce del giudizio di non esiguità del danno e dell'offesa tenuto conto del quantitativo significativo (Kg. 32,50) e dunque della gravità dell'offesa.

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] tensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 219—bis d.P.R. 43/73 meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non si confronta con la decisione che a pag. 2, ha argomentato il concorso della [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione del Tle di oltre 30 Kg, che era custodito nella cantina di pertinenza dell'abitazione coniugale, di cui aveva le chiavi per accedere, in un contesto nel quale il coniuge [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso in strada con Kg 7 di Tle. Elementi di fatto da cui i giudici territoriali hanno tratto la conclusione, con motivazione non manifestamente illogica, del concorso nel reato della donna e l'irrilevanza della eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni di costei per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva nel contrabbando con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato alla luce del giudizio di maggiore pericolosità sociale argomentato a pag. 2. 3.[OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce del giudizio di non esiguità del danno e dell'offesa tenuto conto del quantitativo significativo (Kg. 32,50) e dunque della gravità dell'offesa. 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] tensor
Sentenza Cassazione n. 40018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris