CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 35252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ferma la responsabilità per il reato contestato, ai soli fini della valutazione della sussistenza delle attenuanti generiche e dell'eventuale rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 24 maggio 2021 (dep. il 7 giugno 2021) la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Claudio PRIORI, in parziale riforma della pronuncia resa il 25 settembre 2018 del Tribunale di Velletri, ha rideterminato nella misura della pena principale la durata delle pene accessorie irrogate all'imputato ex art. 216, ultimo comma, legge fall. e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato ( la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale) e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante della continuazione fallimentare - lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza assoluta di motivazione, rispetto a quanto dedotto con il motivo di appello con il quale si era contestata la sussistenza del dolo specifico (che, come chiarito dalla giurisprudenza, non può trarsi solo dalla condotta tipica) in relazione alla sottrazione dei libri e delle scritture contabili della fallita M.&.P. TRADE s.r.I., e ciò in particolare alla luce delle dichiarazioni (e della relazione) del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA] e di quelle del Luogotenente CALENDA della Guardia di Finanza, da cui avrebbe dovuto inferirsi il difetto di qualsivoglia alcun intento fraudolento da parte dell'imputato, dato che le uniche anomalie gestionali risalirebbero agli anni successivi al 2008 e a tale data i libri e le scritture risulterebbero essere stati correttamente tenuti. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza assoluta di motivazione rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello, con il quale era stato chiesto di ritenere la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., adducendo pure che quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa non essendo emersa la commissione di più fatti di bancarotta da parte dell'imputato in quanto l'unico fatto è la mancata consegna immediata delle scritture contabili poi reperite presso il tenutario. 3. Il difensore del ricorrente ha presentato le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in data 8 giugno 2022, quando era già decorso il termine del quinto giorno antecedente all'udienza previsto dalla stessa norma: esse, dunque, sono tardive e di esse non deve tenersi conto (cfr. Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Aiman, Rv. 281895 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è infondato; il secondo motivo è fondato, nei limiti che si esporranno di seguito. 1. Con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che la Corte di merito - che ha attribuito all'imputato, la sottrazione di parte delle scritture contabili, l'annotazione di poste false in quelle rinvenute dalla Guardia di finanza e, comunque, la tenuta di esse in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, alla luce di quanto esposto sul punto dalla commercialista della società e dal curatore del fallimento -, ha ritenuto la sussistenza del dolo specifico prescritto per la sottrazione e la falsificazione delle scritture (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611) in capo al PRIORI, non solo facendo riferimento al fatto che egli, amministratore e socio unico della fallita, fosse l'unico soggetto ad avere interesse a impedire che si accertasse la sorte dell'attivo fallimentare a fronte di un consistente passivo, ma richiamando pure l'accertata falsità della contabilità dell'anno 2009 e il fatto che abbia trovato smentita quanto rassegnato dall'imputato in ordine alla cessazione dell'attività sociale nel corso dello stesso anno (constando che l'ente fosse attivo anche nel 2010). In tal modo, la Corte di appello ha indicato gli elementi sui quali ha fondato il proprio ragionamento, così esponendo in maniera congrua e chiara l'iter in forza del quale, mediante l'apprezzamento degli elementi decisivi ai fini del giudizio, è pervenuta al rigetto dell'appello (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). Ragione per cui il motivo in esame deve essere rigettato. 2. Il secondo motivo è fondato, nei limiti che si chiariscono. Proprio in tema di bancarotta, le Sezioni Unite: - hanno ribadito la distinzione tra «disposizioni a più norme (o norme miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatici, aventi ciascuna una propria autonomia ontologica ed un'autonoma rilevanza penale, e norme a più fattispecie (norme miste alternative o fungibili), che viceversa prevedono un'unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso di realizzazione di più fattispecie, che degradano al rango di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato»; - e hanno ritenuto: • che «l'art. 216 legge fall. [...], apprezzato nella sua complessa articolazione, è inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione, per sanzione prevista», ossia bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta preferenziale (figure criminose che possono integrare fatti di bancarotta pre-fallimentare o post-fallimentare); • e che «l'art. 216 legge fall. [...] contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili»; e, in particolare, «anche il comma primo, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un'azione unica, integrano un solo reato» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01). Inoltre, più di recente, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato - sia pure in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma con argomentazioni che (tenuto conto di quanto appena rilevato dalle Sezioni unite) utili anche a proposito delle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale - che la commissione di più atti nell'ambito dello stesso fallimento, non dà luogo ad una pluralità di reati in continuazione quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 - dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 01). Ciò posto, dalla sentenza impugnata si trae che le diverse condotte (per cui sono state ritenute le distinte ipotesi contemplate dall'art. 2:16, comma 1, n. 2, cit.) abbiano avuto ad oggetto scritture contabili diverse e siano state commesse in tempi diversi, così potendosi ritenere che le doglianze difensive volte a ottenere l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, cit. siano state compiutamente disattese. Tuttavia, i Giudici di merito non hanno in alcun modo chiarito le ragioni per cui, pur ritenendo sussistente tale circostanza, ne abbiano escluso la prevalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche (già riconosciute all'esito del primo grado): sotto tale profilo la sentenza impugnata è silente nè sul punto non può soccorrere quanto affermato dal Tribunale (la cui statuizione in parte qua è stata confermata dalla Corte distrettuale), che ha fondato l'equivalenza sul solo fatto che l'imputato abbia commesso più fatti di bancarotta, ossia sulla sola ritenuta sussistenza dell'aggravante rispetto alla quale deve compiersi il giudizio di bilanciamento. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.14. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione