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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 13541/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

15/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla concedibilitàdell’indulto parziale fino al raggiungimento della somma di euro 10.000 di pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza del Tribunale diBarcellona P.G. n. 263 in data 29/06/2005, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro2.000,00 di multa, convertita la pena detentiva nella multa di euro 54.000,00, oltre alpagamento delle spese processuali, in ordine ai reati di cui agli artt. 349 cod. pen., 20, lett.b), legge n. 47 del 1985, 9, 10, 17, 18 e 20 legge n. 64 del 1974 commessi dall’ottobre 2001e in epoca prossima al 28/10/2002; sentenza confermata dalla Corte d’appello di Messinacon sentenza n. 670 in data 24/06/2009, dep. il 11/12/2012, che condannava l’appellanteScarpaci alle ulteriori spese processuali, e divenuta irrevocabile il 21/6/2013, in esitoall’ordinanza della Sez. 7 di questa Corte n. 38277 del 21/06/2013, dep. il 17/09/2013, cheha dichiarato il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza inammissibile econdannato il ricorrente alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza del 15/10/2025, resa nell’ambito del proc. n. 76/2024 SIGE, ha rigettato tutte lerichieste formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, tramite difensore di fiducia, con istanzaavanzata ex art. 672 cod. proc. pen. in data 12/07/2024 e successive integrazioni, avevachiesto:- in via principale, il ripristino della pena detentiva per come applicata anteriormente allaconversione in pena pecuniaria, con conseguente applicabilità dell’indulto di cui alla legge n.241 del 2006;- in subordine, l’ammissione del prevenuto ad un piano di pagamento rateale dellacitata pena pecuniaria, in misura massima consentita della residuale pena pecuniaria;- in ulteriore subordine, la sospensione cautelativa dell’esecutività della sanzionepecuniaria per come oggetto di intimazione di pagamento notificatagli dall'Ader di Messina indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente n. 295 2018 000844034 37 000 per l’importo di euro 57.637,49,comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica, inerente la succitata conversione dipena, le spese di giustizia e la condanna alla Cassa delle ammende;- in via ulteriormente gradata, sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 1legge n. 241 del 2006.3.

Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] EmilioScarpaci articolando due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati negli stretti limitinecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, quanto al rigetto della domanda diapplicazione integrale dell’indulto, violazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 1 legge n. 241 del 2006 e per la sostanziale mancanza di motivazione.Il Tribunale avrebbe dovuto integralmente dichiarare estinta la pena di mesi sei direclusione ed euro 2.000 di multa inflitta, ante conversione, al ricorrente con la sentenza n.363/2005 ed in ogni caso avrebbe dovuto adeguatamente motivare il rigetto dell’istanza,indicando le ragioni di siffatta mancata applicazione, mentre alcuna argomentazione è datoleggere nell’ordinanza impugnata.Si fa rilevare, altresì, che il ricorrente in sede di istanza introduttiva ha inteso rinunciareall’applicazione della conversione della pena pecuniaria, rinunzia alla quale si chiede allaCassazione, qualora ammissibile nella forma e nel contenuto, di prenderne atto ai finidell’accoglimento del ricorso.2.2.

Con il secondo motivo, quanto al rigetto della domanda subordinata di applicazioneparziale dell’indulto, si deducono violazione di legge in relazione all’art. 1 legge n. 241 del2006 e mancanza di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.Posto che l’indulto, a mente dell’art. 174 cod. pen., condona in tutto o in parte la penainflitta, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare l’indulto quantomeno in modoparziale fino alla concorrenza della somma di euro 10.000, e, per l’effetto, dichiarare(parzialmente) estinta la pena pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge,ancorché inferiore rispetto a quella complessivamente inflitta all’esito della conversione.2.3.

Il difensore “per mero scrupolo difensivo e nella misura in cui possano essereritenute accoglibili” in sede di legittimità, ha infine reiterato “le ulteriori istanze formulate insede di proposizione dell’incidente di esecuzione di cui trattasi da intendersi qui riproposte eintegralmente trascritte, anch’esse rigettate senza alcuna specifica motivazione, inviolazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.” ed ha chiesto che questa Corte“voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 241 del2006” e, in ogni caso, annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto ledomande svolte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], con i conseguenti provvedimenti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta del9/02/2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamentealla concedibilità dell’indulto fino al raggiungimento della somma di euro 10.000.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, conriferimento al secondo motivo, mentre per il resto va rigettato per infondatezza.1.

Ai fatti per cui è intervenuta condanna irrevocabile a carico del ricorrente èapplicabile, ratione temporis, l’indulto concesso con l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del2006 («1.

È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nellamisura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro perquelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.

Non si applicano le esclusioni di cuiall'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.»), trattandosi di reati commessi, comerisulta dal casellario giudiziale in atti, in data compresa tra l’ottobre 2001 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA], enon rientrando essi tra quelli espressamente tipologicamente esclusi dall’art. 1, comma 2,della stessa legge n. 241.1.1.

L’ordinanza impugnata è viziata per erronea applicazione della legge penalesostanziale, nella parte in cui – come dedotto nel secondo motivo (subordinato) di ricorso, daritenersi fondato, con riferimento al vizio, assorbente, di cui all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. – non ha considerato che, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241del 2006 («1.È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nellamisura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro perquelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.

Non si applicano le esclusioni di cuiall'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.»), l’indulto sulla pena pecuniariaapplicata al ricorrente (determinata anche dalla conversione di quella detentiva) potevaessere concesso al condannato fino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 dipena pecuniaria, quale “componente” della pena complessiva della multa di euro 54.000.Entro tale limite massimo di legge il giudice dell’esecuzione - a meno che non avesserilevato la pregressa fruizione (per intero) dell’indulto, per la stessa tipologia di penapecuniaria, da parte dello stesso condannato, ovvero non avesse rilevato ex actis lasussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006(commissione, entro i cinque anni successivi dalla data di entrata in vigore della legge n. 241del 2006, di un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva noninferiore a due anni) - avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’istanza (subordinata) diapplicazione parziale dell’indulto quanto alla pena pecuniaria e, sussistendone i presupposti,accoglierla entro i limiti di euro 10.0000; conseguentemente, avrebbe dovuto ricalcolare lapena pecuniaria residua non condonabile (cfr. già Sez. 3, n. 36609 del 23/09/2007, P.M. inproc.

Ropelato, in motiv., su cui v. postea).È pertanto conseguentemente viziata la motivazione in parte qua dell’ordinanzaimpugnata (“Che dunque avuto riguardo ai limiti edittali specificamente previsti dalla L.241/2006 non è possibile concedere l’indulto richiesto, applicabile ai reati commessi fino al 2maggio 2006, puniti con pena detentiva non superiore a 3 anni e pena pecuniaria nonsuperiore a 10.000 euro”: pag. 2 ord. imp.) nella misura in cui ha considerato,illegittimamente, la totalità della pena pecuniaria ostativa all’applicazione (quantomeno)parziale dell’indulto, in spregio a quanto dispone l’art. 174 cod. pen. secondo cui l’indultocondona in tutto «o in parte»la pena inflitta.2.

Quanto al primo motivo di ricorso, esso è, invece, destituito di fondamento perché,allorquando la pena detentiva viene legittimamente sostituita o convertita nellacorrispondente pena pecuniaria dal giudice della cognizione - come è avvenuto nella speciecon la sentenza di primo grado emessa il 29 giugno 2005 (provvedimento confermato sulpunto dalla sentenza di appello depositata l’11 dicembre 2012) – in sede esecutiva non èpossibile “rinunciare” alla conversione al solo fine di far rivivere la pena detentiva e cosìbeneficiare dell’indulto, pena una illegittima – e non consentita – manipolazione del titoloesecutivo per interessi sopravvenuti del condannato (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 45900 del12/09/2024, V., non mass., secondo cui l’incidente di esecuzione non può avere a oggettoquestioni attinenti la fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato e neppure lamisura della pena irrogata).Ove la pena detentiva sia stata sostituita dal giudice della cognizione, la penaoriginaria, infatti, cessa di esistere ai fini del titolo esecutivo: il titolo diventa la penapecuniaria, che è ormai l’unica pena da eseguire, non versandosi in ipotesi di modalitàesecutiva modificabile su richiesta del condannato perché – come fondatamente rileva ilProcuratore Generale - si verificata una vera e propria variazione del contenuto della pena.2.1.

Invero, anche ai fini dell’applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006,rileva il disposto di cui all’art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi delquale «la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della penadetentiva», sicché una volta disposta la sostituzione il reato deve essere considerato comesanzionato solo con pena pecuniaria (Sez. 1, n. 51694 del 30/10/2018, Stefanelli, Rv.274529-02; conf.

Sez. 3, n. 36609 del 19/09/2007, P.M. in proc.

R., Rv. 237646-01:fattispecie nella quale il giudice, dopo avere irrogato la pena dell'ammenda, di cui una partein sostituzione di pena detentiva, pari ad euro 11.685,00, dichiarava interamente estinta lastessa per effetto di indulto; la Corte, enunciato il principio di diritto secondo il quale unavolta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essereconsiderato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto exlege n. 241 del 2006, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma secondo, legge n. 689 del1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della penadetentiva, ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitando la causaestintiva alla pena di euro 10.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 1 legge n. 241 del2006; conf.; cfr. Sez. 6, n. 9915 del 27/05/1994, PM in proc.

Dolenti, Rv. 199158-01,secondo cui l’art. 57 cpv. legge 24 novembre 1981 n. 689, dispone che la pena pecuniaria siconsidera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva; conf.

Sez. 5, n. 9315del 21/06/1994, P.M. in proc.

Tempesta, Rv. 199247-01).Da tali chiari principi giurisprudenziali deriva che se al momento dell’esecuzione - comenel caso di specie - la pena detentiva è già stata sostituita con quella pecuniaria, e quindinon esiste più una pena detentiva da eseguire, non vi è spazio per “recuperare” ladetenzione al solo fine di applicare l’indulto ed in sede esecutiva non può essere ammessauna rinuncia discrezionale del condannato a un trattamento più favorevole già consolidato ecoperto da giudicato al solo scopo di accedere a un diverso beneficio.2.2.

Il primo motivo di ricorso si appalesa altresì generico perché non si confronta colcontenuto dell’ordinanza impugnata, la quale a sua volta richiama il contenuto dellasentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina in data 11/12/2012 dal quale non è datoevincere alcuna doglianza dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla conversione dellapena detentiva in pena pecuniaria e tantomeno al suo ammontare e/o alla congruità delladeterminazione della tariffa giornaliera rispetto alle condizioni socio-economichedell’imputato.Mette conto evidenziare che il giudice di appello, a differenza di quello di primo grado,ben avrebbe potuto occuparsi, su eventuale doglianza della difesa (nella specie, nonsollevata), della tematica della rinuncia alla conversione ai fini di una più ampia applicazionedell’indulto, ma detta questione non risulta affatto né devoluta né affrontata, segno tangibile– come bene argomentato dal Procuratore generale – della volontà dell’interessato dimantenere in vita detta conversione che, infatti, è divenuta irrevocabile.3.

L’accoglimento del ricorso con riguardo al secondo motivo, infondato il primo, rendeassorbite le ulteriori residue censure formulate in via ulteriormente gradata nell’ultima partedel ricorso (v. supra § 2.3 ritenuto in fatto), da ritenersi comunque comunque inammissibiliper plurime ragioni: perché aspecificamente e genericamente avanzate per relationem, inspregio al disposto dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod., proc. pen., là dove prescrive lapuntuale enunciazione dei motivi «con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi difatto che sorreggono ogni richiesta», sicché una simile tecnica si candida già di per séall’inammissibilità, proprio per genericità di formulazione; perché prive del necessariointeresse ad agire, avendo dimostrato il ricorrente disinteresse, in sede di appello, a coltivarela tematica della rinuncia alla conversione ai fini di una più ampia applicazione dell’indulto.4.

Conclusivamente, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale diBarcellona Potto di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, limitatamente al diniegodell’indulto parziale, concedibile ex art. 1, comma 1, legge n. 241 del 2006, sussistendone lealtre condizioni, fino alla concorrenza della somma di euro di 10.000 euro di penapecuniaria.

Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto alla penapecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla concedibilitàdell’indulto parziale fino al raggiungimento della somma di euro 10.000 di pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza del Tribunale diBarcellona P.G. n. 263 in data 29/06/2005, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro2.000,00 di multa, convertita la pena detentiva nella multa di euro 54.000,00, oltre alpagamento delle spese processuali, in ordine ai reati di cui agli artt. 349 cod. pen., 20, lett.b), legge n. 47 del 1985, 9, 10, 17, 18 e 20 legge n. 64 del 1974 commessi dall’ottobre 2001e in epoca prossima al 28/10/2002; sentenza confermata dalla Corte d’appello di Messinacon sentenza n. 670 in data 24/06/2009, dep. il 11/12/2012, che condannava l’appellanteScarpaci alle ulteriori spese processuali, e divenuta irrevocabile il 21/6/2013, in esitoall’ordinanza della Sez. 7 di questa Corte n. 38277 del 21/06/2013, dep. il 17/09/2013, cheha dichiarato il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza inammissibile econdannato il ricorrente alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza del 15/10/2025, resa nell’ambito del proc. n. 76/2024 SIGE, ha rigettato tutte lerichieste formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, tramite difensore di fiducia, con istanzaavanzata ex art. 672 cod. proc. pen. in data 12/07/2024 e successive integrazioni, avevachiesto:- in via principale, il ripristino della pena detentiva per come applicata anteriormente allaconversione in pena pecuniaria, con conseguente applicabilità dell’indulto di cui alla legge n.241 del 2006;- in subordine, l’ammissione del prevenuto ad un piano di pagamento rateale dellacitata pena pecuniaria, in misura massima consentita della residuale pena pecuniaria;- in ulteriore subordine, la sospensione cautelativa dell’esecutività della sanzionepecuniaria per come oggetto di intimazione di pagamento notificatagli dall'Ader di Messina indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente n. 295 2018 000844034 37 000 per l’importo di euro 57.637,49,comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica, inerente la succitata conversione dipena, le spese di giustizia e la condanna alla Cassa delle ammende;- in via ulteriormente gradata, sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 1legge n. 241 del 2006.3. Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] EmilioScarpaci articolando due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati negli stretti limitinecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, quanto al rigetto della domanda diapplicazione integrale dell’indulto, violazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 1 legge n. 241 del 2006 e per la sostanziale mancanza di motivazione.Il Tribunale avrebbe dovuto integralmente dichiarare estinta la pena di mesi sei direclusione ed euro 2.000 di multa inflitta, ante conversione, al ricorrente con la sentenza n.363/2005 ed in ogni caso avrebbe dovuto adeguatamente motivare il rigetto dell’istanza,indicando le ragioni di siffatta mancata applicazione, mentre alcuna argomentazione è datoleggere nell’ordinanza impugnata.Si fa rilevare, altresì, che il ricorrente in sede di istanza introduttiva ha inteso rinunciareall’applicazione della conversione della pena pecuniaria, rinunzia alla quale si chiede allaCassazione, qualora ammissibile nella forma e nel contenuto, di prenderne atto ai finidell’accoglimento del ricorso.2.2. Con il secondo motivo, quanto al rigetto della domanda subordinata di applicazioneparziale dell’indulto, si deducono violazione di legge in relazione all’art. 1 legge n. 241 del2006 e mancanza di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.Posto che l’indulto, a mente dell’art. 174 cod. pen., condona in tutto o in parte la penainflitta, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare l’indulto quantomeno in modoparziale fino alla concorrenza della somma di euro 10.000, e, per l’effetto, dichiarare(parzialmente) estinta la pena pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge,ancorché inferiore rispetto a quella complessivamente inflitta all’esito della conversione.2.3. Il difensore “per mero scrupolo difensivo e nella misura in cui possano essereritenute accoglibili” in sede di legittimità, ha infine reiterato “le ulteriori istanze formulate insede di proposizione dell’incidente di esecuzione di cui trattasi da intendersi qui riproposte eintegralmente trascritte, anch’esse rigettate senza alcuna specifica motivazione, inviolazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.” ed ha chiesto che questa Corte“voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 241 del2006” e, in ogni caso, annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto ledomande svolte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], con i conseguenti provvedimenti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta del9/02/2026, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamentealla concedibilità dell’indulto fino al raggiungimento della somma di euro 10.000.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, conriferimento al secondo motivo, mentre per il resto va rigettato per infondatezza.1. Ai fatti per cui è intervenuta condanna irrevocabile a carico del ricorrente èapplicabile, ratione temporis, l’indulto concesso con l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del2006 («1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nellamisura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro perquelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cuiall'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.»), trattandosi di reati commessi, comerisulta dal casellario giudiziale in atti, in data compresa tra l’ottobre 2001 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA], enon rientrando essi tra quelli espressamente tipologicamente esclusi dall’art. 1, comma 2,della stessa legge n. 241.1.1. L’ordinanza impugnata è viziata per erronea applicazione della legge penalesostanziale, nella parte in cui – come dedotto nel secondo motivo (subordinato) di ricorso, daritenersi fondato, con riferimento al vizio, assorbente, di cui all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. – non ha considerato che, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241del 2006 («1.È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nellamisura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro perquelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cuiall'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.»), l’indulto sulla pena pecuniariaapplicata al ricorrente (determinata anche dalla conversione di quella detentiva) potevaessere concesso al condannato fino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 dipena pecuniaria, quale “componente” della pena complessiva della multa di euro 54.000.Entro tale limite massimo di legge il giudice dell’esecuzione - a meno che non avesserilevato la pregressa fruizione (per intero) dell’indulto, per la stessa tipologia di penapecuniaria, da parte dello stesso condannato, ovvero non avesse rilevato ex actis lasussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006(commissione, entro i cinque anni successivi dalla data di entrata in vigore della legge n. 241del 2006, di un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva noninferiore a due anni) - avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’istanza (subordinata) diapplicazione parziale dell’indulto quanto alla pena pecuniaria e, sussistendone i presupposti,accoglierla entro i limiti di euro 10.0000; conseguentemente, avrebbe dovuto ricalcolare lapena pecuniaria residua non condonabile (cfr. già Sez. 3, n. 36609 del 23/09/2007, P.M. inproc. Ropelato, in motiv., su cui v. postea).È pertanto conseguentemente viziata la motivazione in parte qua dell’ordinanzaimpugnata (“Che dunque avuto riguardo ai limiti edittali specificamente previsti dalla L.241/2006 non è possibile concedere l’indulto richiesto, applicabile ai reati commessi fino al 2maggio 2006, puniti con pena detentiva non superiore a 3 anni e pena pecuniaria nonsuperiore a 10.000 euro”: pag. 2 ord. imp.) nella misura in cui ha considerato,illegittimamente, la totalità della pena pecuniaria ostativa all’applicazione (quantomeno)parziale dell’indulto, in spregio a quanto dispone l’art. 174 cod. pen. secondo cui l’indultocondona in tutto «o in parte»la pena inflitta.2. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è, invece, destituito di fondamento perché,allorquando la pena detentiva viene legittimamente sostituita o convertita nellacorrispondente pena pecuniaria dal giudice della cognizione - come è avvenuto nella speciecon la sentenza di primo grado emessa il 29 giugno 2005 (provvedimento confermato sulpunto dalla sentenza di appello depositata l’11 dicembre 2012) – in sede esecutiva non èpossibile “rinunciare” alla conversione al solo fine di far rivivere la pena detentiva e cosìbeneficiare dell’indulto, pena una illegittima – e non consentita – manipolazione del titoloesecutivo per interessi sopravvenuti del condannato (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 45900 del12/09/2024, V., non mass., secondo cui l’incidente di esecuzione non può avere a oggettoquestioni attinenti la fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato e neppure lamisura della pena irrogata).Ove la pena detentiva sia stata sostituita dal giudice della cognizione, la penaoriginaria, infatti, cessa di esistere ai fini del titolo esecutivo: il titolo diventa la penapecuniaria, che è ormai l’unica pena da eseguire, non versandosi in ipotesi di modalitàesecutiva modificabile su richiesta del condannato perché – come fondatamente rileva ilProcuratore Generale - si verificata una vera e propria variazione del contenuto della pena.2.1. Invero, anche ai fini dell’applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006,rileva il disposto di cui all’art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi delquale «la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della penadetentiva», sicché una volta disposta la sostituzione il reato deve essere considerato comesanzionato solo con pena pecuniaria (Sez. 1, n. 51694 del 30/10/2018, Stefanelli, Rv.274529-02; conf. Sez. 3, n. 36609 del 19/09/2007, P.M. in proc. R., Rv. 237646-01:fattispecie nella quale il giudice, dopo avere irrogato la pena dell'ammenda, di cui una partein sostituzione di pena detentiva, pari ad euro 11.685,00, dichiarava interamente estinta lastessa per effetto di indulto; la Corte, enunciato il principio di diritto secondo il quale unavolta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essereconsiderato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto exlege n. 241 del 2006, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma secondo, legge n. 689 del1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della penadetentiva, ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento limitando la causaestintiva alla pena di euro 10.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 1 legge n. 241 del2006; conf.; cfr. Sez. 6, n. 9915 del 27/05/1994, PM in proc. Dolenti, Rv. 199158-01,secondo cui l’art. 57 cpv. legge 24 novembre 1981 n. 689, dispone che la pena pecuniaria siconsidera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva; conf. Sez. 5, n. 9315del 21/06/1994, P.M. in proc. Tempesta, Rv. 199247-01).Da tali chiari principi giurisprudenziali deriva che se al momento dell’esecuzione - comenel caso di specie - la pena detentiva è già stata sostituita con quella pecuniaria, e quindinon esiste più una pena detentiva da eseguire, non vi è spazio per “recuperare” ladetenzione al solo fine di applicare l’indulto ed in sede esecutiva non può essere ammessauna rinuncia discrezionale del condannato a un trattamento più favorevole già consolidato ecoperto da giudicato al solo scopo di accedere a un diverso beneficio.2.2. Il primo motivo di ricorso si appalesa altresì generico perché non si confronta colcontenuto dell’ordinanza impugnata, la quale a sua volta richiama il contenuto dellasentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina in data 11/12/2012 dal quale non è datoevincere alcuna doglianza dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla conversione dellapena detentiva in pena pecuniaria e tantomeno al suo ammontare e/o alla congruità delladeterminazione della tariffa giornaliera rispetto alle condizioni socio-economichedell’imputato.Mette conto evidenziare che il giudice di appello, a differenza di quello di primo grado,ben avrebbe potuto occuparsi, su eventuale doglianza della difesa (nella specie, nonsollevata), della tematica della rinuncia alla conversione ai fini di una più ampia applicazionedell’indulto, ma detta questione non risulta affatto né devoluta né affrontata, segno tangibile– come bene argomentato dal Procuratore generale – della volontà dell’interessato dimantenere in vita detta conversione che, infatti, è divenuta irrevocabile.3. L’accoglimento del ricorso con riguardo al secondo motivo, infondato il primo, rendeassorbite le ulteriori residue censure formulate in via ulteriormente gradata nell’ultima partedel ricorso (v. supra § 2.3 ritenuto in fatto), da ritenersi comunque comunque inammissibiliper plurime ragioni: perché aspecificamente e genericamente avanzate per relationem, inspregio al disposto dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod., proc. pen., là dove prescrive lapuntuale enunciazione dei motivi «con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi difatto che sorreggono ogni richiesta», sicché una simile tecnica si candida già di per séall’inammissibilità, proprio per genericità di formulazione; perché prive del necessariointeresse ad agire, avendo dimostrato il ricorrente disinteresse, in sede di appello, a coltivarela tematica della rinuncia alla conversione ai fini di una più ampia applicazione dell’indulto.4. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale diBarcellona Potto di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, limitatamente al diniegodell’indulto parziale, concedibile ex art. 1, comma 1, legge n. 241 del 2006, sussistendone lealtre condizioni, fino alla concorrenza della somma di euro di 10.000 euro di penapecuniaria. Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto alla penapecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13541/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris