CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, giusta procura in calceal ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratoreSalahelin [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rizzelli, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, giusta procurain calce al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza depositata il 22.9.2023 del Tribunale di Civitavecchia.Letta la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente depositata in data14.10.2025;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod.proc. civ.;Pag. 1 di 2Numero registro generale 7988/2024Numero sezionale 4455/2025Numero di raccolta generale 12093/2026Data pubblicazione 30/04/2026rilevato che deve dichiararsi estinto il giudizio di cassazione per rinunciaanche in assenza di accettazione, non richiesta ai fini della produzione deglieffetti processuali, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante allespese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod.proc. civ. (Cass., sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4393; Cass., sez. II, 29 aprile2025, n. 11281). P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condannala ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 600,00 (di cui euro 400,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 2 di 2