CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 30 settembre 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto pluriaggravato in abitazione in concorso con altri. -Considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso l'imputato deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità per il reato contestatogli; -Ritenuto che il motivo si presenta manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di censure in punto di fatto, non sindacabili in sede di legittimità; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022.