CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00481/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12347/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a a ll’ indicat o indirizzo PEC dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro -intimati - e nei confronti di -intimato - avverso il decreto n. 1184 /20 2 5 de l la Corte d’Appello di Palermo, depositatoil 28 . 4 . 20 2 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentò davanti al Tribunale di Palermo domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatoreai sensi degli artt. 67 e ss. c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019), che il giudice monocratico – sull’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]., per [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – dichiarò inammissibile, per avere la ricorrente « determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave» (art. 69, comma 1, c.c.i.i.). La ricorrente propose quindi reclamo alla Corte d’Appello di Palermo, che lo dichiarò però inammissibile, ritenendo, da un lato, che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta al tribunale in composizione collegiale e, dall’altro lato, che non fosse applicabile, in sede di gravame, la translatio judicii con possibilità di riassumere il processo davanti al giudice indicato come competenteai sensi dell’art. 50 c.p.c. Contro tale decisione della c orte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per regolamento necessario di competenzaarticolato in due motiv i . Le controparti sonotutte rimast e intimat e . Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivodi ricorso e la ricorrent e ha depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli articoli 50 c.p.c. e 24 Cost.». La ricorrente sostiene che la corte d’appello, ritenuta la competenza del tribunale (in composizione collegiale) a decidere sul reclamo, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, consentendo alla parte reclamante di riassumere il processo davanti all’autorità giudiziaria individuata come competente. 1.1. Il motivo è fondato. Innanzitutto,sebbene il dispositivo del decreto impugnato siaformulato nei termini di una dichiarazione di inammissibilità del reclamo, la decisione consiste, per il suo contenuto, in una dichiarazione di incompetenza e, come tale, è impugnabile con il ricorso necessario per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.(Cass. n. 15463/2020). Infatti, l’unico motivo per cui la Corte d’Appello ha dichiarato il reclamo inammissibile èla ritenuta necessità di proporlo davanti a un diverso giudice, ovverosia il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale. Viene dunque in rilievo il principio di diritto affermato da Cass. S.u. n. 18121/2016, secondo cui «L’appello proposto dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame». Tale orientamento – riferibile non solo all’appello, ma a qualsiasi tipo di gravame –è stato successivamente ribadito in più occasioni (Cass. nn. 8155/2018; 15463/2020; 21985/2021; 22825/2023; 22308/2025; 28889/2025; 28890/2025; contra , isolata, Cass. n. 5092/2018)e merita di essere condiviso, anche perché coerente con il «principio della effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento» (così, Cass. S.u. n. 18121/2016, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 2. Il secondo motivo prospetta « violazione e falsa applicazione degli articoli 50, 51 e 70del d.lgs. 12.1.2019 n. 14 e art. 5 c.p.c.». Con questo motivo– cui la ricorrente attribuisce priorità, posto che chiede di « Dichiarare la competenza della Corte di Appello di Palermo o, in subordine, del Tribunale collegiale di Palermo»– si prospetta che sarebbe errata l’affermazione del la corte territoriale secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto al tribunale (in composizione collegiale), trattandosi, non di diniego di omologa, ma di decisione sull’ammissibilità del ricorso. Secondo la ricorrente, invece, poiché il decreto del giudice designato non venne pronunciato in limine, ma «all’esito un accurato, dettagliato e approfondito contraddittorio tra la ricorrente e i creditori opponenti e con la partecipazione costante dell’OCC», l a corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 70, commi 10 e 12, c.c.i.i. e, quindi , l’ivi richiamato art. 50 c.c.i.i. , che prevede il r eclamo alla corte d’appello contro il decreto che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. 2.1. Ilmotivo è infondato. Occorre precisare che nel presente processo trova applicazione l’art. 70 c.c.i.i. nella sua versione anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 136 del 2024, la quale ha esplicitamente previsto, al comma 1, la possibilità di proporre reclamo al collegio del tribunale contro il decreto con cui il giudice designato dichiara che « non ricorrono le condizioni di ammissibilità» della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tuttavia, la possibilità di proporre reclamo al collegio contro il decreto di inammissibilità della domanda è già stata affermata dalla giurisprudenza di questa Corte , anche con riferimento alla disciplina previgente (Cass. nn. 24870/2024; 21731/2025).E tale orientamento merita di essere confermato, tanto più avendo avuto l’esplicito avallo del legislatore. Rispetto ai precedenti citati, nel caso qui in esame l’inammissibilità della domanda non venne dichiarata in limine, ma solo dopo la comunicazione del ricorso e del piano a tutti i creditori, cui fece seguito un procedimento in contraddittorio con due creditori opponenti, dipanatosi attraverso tre successive udienze. All’esito, comunque, il giudice designato rilevòl’assenza della condizione di ammissibilità dettata dall’art. 69, comma 1, c.c.i.i., ritenendo che la ricorrente avesse «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave». Ebbene, con riferimento alla disciplina previgente alla riforma apportata dal d.lgs. n. 136 del 2024, qui applicabile ratione temporis, si deve ritenere che, per stabilire il regime di impugnabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ciò che conta è il contenuto della decisione e non il momento in cui essa viene adottata. Il decreto di apertura del procedimento presuppone la verifica dell’ammissibilità della domanda;in caso di verifica negativa, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Il fatto che la mancanza delle condizioni di ammissibilità sia sfuggita nella fase iniziale, priva di contraddittorio, non muta laforma, la natura e il contenuto del provvedimento adottato nella fase successiva, sicché è ragionevole concludere che anche il regime dell’impugnazione sia il medesimo, ovverosia quello del reclamo al collegio nella forma camerale degli artt. 737 e 738 c.p.c. 3. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarata la competenza a decidere sul reclamo del Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, davanti al quale le parti vengono rimesse anche per la regolazione delle spese del regolamento. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , rigettato il secondo, e dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, dav