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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 14846/2026

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ra Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021,della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna;Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026udito l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte rigetti il ricorso.1. – Con sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021,la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha disattesol’appello dell’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione diprime cure che recava accoglimento delle impugnazioni proposte dalnotaio [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisi di liquidazione con i quali l’Agenziaaveva ripreso a tassazione atti di permuta recanti (contestuale)disposizione negoziale in favore del terzo (il Comune di [OSCURATO:PERSONA]).1.1 – Il giudice del gravame ha premesso, in fatto, che:- gli impugnati avvisi di liquidazione involgevano gli «atti notarilistipulati il 25 novembre 2011 aventi ad oggetto la permuta, in favoredel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1411 c.c., di unità immobiliari facentiparte di un fabbricato di civile abitazione sito in [OSCURATO:PERSONA], viaAntoniana numeri 1-3;- detto fabbricato era da demolirsi perché incompatibile con operedi urbanizzazione all’esecuzione delle quali la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) - proprietaria del compendio immobiliaresito nelle località Quaresima e Antoniana del comune di [OSCURATO:PERSONA], giàcompreso tra le aree della ex raffineria IP - si era obbligata in forza diuna convenzione stipulata il 27 luglio 2008 con il Comune di [OSCURATO:PERSONA];- la convenzione tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] era stata stipulata in attuazione dell’accordo diprogramma, approvato e sottoscritto il 16 aprile 2008, per lariqualificazione e la realizzazione di interventi nell’area dell’ex raffineriaIP nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]: a norma dell’art. 3 della convenzione,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era obbligata a cedere al Comune di LaNumero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026Spezia tutte le aree di urbanizzazione primaria, una volta realizzate ecollaudate, nonché le strade e le rotatorie non già in proprietà pubblica,e dunque anche l’area occupata dal fabbricato di cui era prevista lademolizione;- su tali premesse, espressamente richiamate nei rogiti notarili, iproprietari delle singole unità immobiliari comprese nel fabbricato divia Antoniana numeri 1-3 avevano ceduto in permuta i loro beniricevendo le nuove unità immobiliari realizzate da [OSCURATO:PERSONA] esecuzione degli obblighi convenzionali assunti con il Comune di LaSpezia;- le parti avevano espressamente pattuito ai sensi dell’art. 1411c.c., e con espresso richiamo all’obbligo assunto da [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in forza della convenzione 16 aprile 2008,la deviazione degli effetti del trasferimento a favore del terzo [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in sede di stipula degli atti notarili nellaqualità di beneficiario della stipulazione e all’esclusivo scopo diaccettare irrevocabilmente la stipulazione medesima, senza quindiassumere la qualifica di parte, né formale né sostanziale, del contratto;- dunque, come espressamente previsto negli atti notarili, i beniceduti in permuta dai proprietari delle singole unità immobiliaricomprese nel fabbricato di via Antoniana nn. 1-3 venivano acquistatiin proprietà dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della stipulazione infavore dell’ente pubblico e con decorrenza dalla data della stipula delcontratto con effetti a favore del terzo;- pertanto, come espressamente previsto negli atti notarili, iltrasferimento del predetto diritto di proprietà sarebbe stato trascrittoimmediatamente a carico del proprietario della singola unitàimmobiliare compresa nel fabbricato da demolirsi ed a favore delComune di [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ed ha, quindi, rilevato, in sintesi, che andava condivisa laconclusione cui il primo giudice era pervenuto - e quanto dunque allacorretta autoliquidazione dell’imposta secondo l’aliquota dell’1% -tenuto conto che gli effetti del contratto intercorso tra le parti privatesi erano prodotti (ex art. 1411 cod. civ.) direttamente nei confronti delterzo beneficiario del trasferimento immobiliare (il Comune di LaSpezia), trasferimento che, poi, doveva ascriversi all’agevolazioneprevista dal combinato disposto di cui alla l. 28 gennaio 1977, n. 10,art. 20, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32.2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi.Il notaio [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3. – Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanzainterlocutoria n. 12831/2025, del 13 maggio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Come già rilevato dalla citata ordinanza, va ribadito chel'intervenuto decesso del controricorrente, così come dichiarato, edocumentato, dal difensore della parte, alcun effetto produce in questasede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, erisalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio dilegittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovaapplicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventiprevisto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 29gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31ottobre 2011, n. 22624; Cass. Sez.

U., 21 giugno 2007, n. 14385; v.altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 23 dicembre 2022,n. 37719; Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017,n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n.17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n.21153).Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/20262. – Il ricorso è, quindi, articolato sui seguenti motivi.2.1 - Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione efalsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, artt. 10, 20, 43 e 57, ed all’art. 1411 cod. civ., assumendo, insintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva pretermesso,nella fattispecie, la (dovuta) tassazione della convenzione che eraintercorsa tra le parti private (promittente e stipulante), e consideratoche la posizione del terzo beneficiario (del trasferimento immobiliare)non poteva ascriversi alla nozione di parte del contratto.2.2 – Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione efalsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 20, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, edall’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto che, nella fattispecie, nonricorrevano i presupposti della rilevata fattispecie di favore che,peraltro, controparte aveva invocato (solo) con riferimento alladisposizione di cui all’art. 20, comma 1, cit.3. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento delsecondo motivo – è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.4. - Occorre premettere che – per come assumono le stesse partidel giudizio – gli avvisi di liquidazione in contestazione hanno avuto adoggetto contratti di permuta (in un caso di compravendita; v. l’atto n.220785 di rep. n. 45878 della raccolta, trascritto in controricorso, a fol.7 e s.) intercorsi tra proprietari di unità immobiliari del fabbricato sitoin [OSCURATO:PERSONA], alla via Antoniana nn. 1-3, e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,ove, dunque, le parti convenivano che «gli effetti del trasferimento infavore della [OSCURATO:PERSONA] spa siano deviati in favore delComune di [OSCURATO:PERSONA].».Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il trattamento fiscale degli atti in questione è stato, poi, ricondotto,in autoliquidazione, alla disposizione di favore (di cui al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, art. 1, della tariffa allegata, parte prima, nel testovigente ratione temporis) prevista nel caso di trasferimento «a favoredello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzicostituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunitàmontane», con conseguente liquidazione in misura fissa delle impostedi registro ed ipotecaria, e secondo l’aliquota del 1% quanto all’impostacatastale (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della Tariffa allegata,parte prima; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10 e art. 2 della tariffaallegata).La ripresa a tassazione è stata, quindi, operata applicando lealiquote ordinarie (del 7%, del 2% e dell’1% rispettivamente perl’imposta di registro e per quelle ipotecaria e catastale) in relazione agliquanto alla sola imposta catastale, relativamente al cennato contrattodi compravendita (ritenuto soggetto ad IVA).4.1 - L’ordinanza interlocutoria ha rilevato che l’esame del ricorso«sottende … la trattazione di questioni nuove, e di particolare rilevanza…. in relazione al règime di tassazione del contratto a favore del terzo,ed a riguardo degli effetti giuridici delle disposizioni negoziali oggettodi tassazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 21), suscettibilidi declinazione con riferimento alla posizione delle parti contraenti (edall’interesse alla stipulazione) ed a quella del terzo destinatario dellaprestazione dedotta in contratto.».5. – In tema di tassazione del contratto a favore di terzo, la Corteha già avuto modo di rilevare che:- l'applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, alloschema negoziale del contratto a favore di terzi, in ragione dell'effettoacquisitivo diretto che caratterizza lo schema nella sua configurazioneNumero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026normale, comporta l'identico trattamento della vendita semplice cheintercorre tra promittente e terzo; ne consegue che quando il regimedella tassazione dipende da un requisito soggettivo dell'acquirenteoccorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non già allostipulante;- nella fattispecie del contratto a favore di terzo, quest'ultimo nonessendo parte formale del negozio, non è tenuto a richiedere laregistrazione ex art. 10 d.P.R. n. 131 del 1986, cit., né è obbligato"solidalmente" con le parti al pagamento dell'imposta ex art. 57 d.P.R.cit., salvo che assuma la veste di obbligato come uno dei "soggetti nelcui interesse fu richiesta la registrazione", ovvero se intervenganell'atto esprimendo l'accettazione o inserendovi altra convenzione cheanticipi l'accettazione, divenendo così parte in senso sostanzialedell'atto e soggetto passivo ai sensi dell'art. 57, comma 6, cit. (Cass.,28 giugno 2023, n. 18508).E va rimarcato che gli atti sottoposti a tassazione sono stati dalleparti conclusi secondo lo schema del contratto a favore del terzo (art.1411 cod. civ.); qualificazione, questa, che risponde, per vero, (anche)alla sostanza dell’operazione negoziale in quanto l’effetto traslativo(conseguito dalla permuta o dalla compravendita) è stato(direttamente) prefigurato, tra il promittente e lo stipulante, neiconfronti del terzo (il Comune di [OSCURATO:PERSONA]) che, nello stesso atto, hadichiarato di voler profittare di quello stesso effetto con riferimento alleunità immobiliari volta a volta cedute come controprestazione dellecessioni operate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.5.1 – In punto, poi, di tassazione di registro del contratto dipermuta, il d.P.R. n. 131 del 1986, cit., dispone nei seguenti termini:- «1.

La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoliseguenti, è costituita:………….Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dalvalore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta»[art. 43, comma 1, lett. b)];- «2.

Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta siapplica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valoreaggiunto.» (art. 40, comma 2).5.2 – Ai fini della tassazione del contratto di permuta rileva,pertanto, la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, cit., che radica ilcriterio di tassazione dell’atto secondo il principio di autonomia delleprestazioni se l’una delle due, per l’appunto, soggetta all'imposta sulvalore aggiunto, e nel senso che l’imposta di registro trova applicazione(solo) sulla cessione che non sia soggetta ad IVA (con riferimento allaprevigente disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ed allanatura innovativa della disposizione posta dall’art. 40, comma 2, v.Cass., 22 novembre 2001, n. 14777; Cass., 12 settembre 1997, n.9036; Cass., 14 febbraio 1991, n. 1553; Cass., 20 luglio 1988, n.4714).Come anticipato, poi, la stessa Agenzia ha dedotto, per un versoche del principio di alternatività Iva/Registro è stata fatta applicazionecon riferimento alla posizione della società venditrice; e, per il restante,che alla registrazione degli atti era stata richiesta l’agevolazione, per iltrasferimento in favore del Comune, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131, art. 1 della Tariffa allegata, parte prima (v., altresì, incontroricorso, fol. 20).Ne consegue, allora, che, producendosi rispetto alla cessioneoperata dalla controparte permutante l'effetto acquisitivo diretto infavore del Comune, detta cessione deve essere ricondotta allafattispecie di esenzione richiesta in registrazione, e la stessa (in tesiriconducibile alla tassazione di registro) non poteva ritenersiNumero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026suscettibile di tassazione, in misura proporzionale, in quanto, come giàrilevato dalla Corte, quando il regime della tassazione dipenda da unrequisito soggettivo dell'acquirente (qui il cessionario del bene oggettodi permuta) occorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non giàallo stipulante.6. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cuiconfronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater) trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione delloStato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, èesentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre2014, n. 23514; Cass. Sez.

U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14marzo 2014, n. 5955).

P.Q.MLa Corte- rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 5.800,00per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021,della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna;Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026udito l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte rigetti il ricorso.1. – Con sentenza n. 1528/2021, depositata il 15 dicembre 2021,la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha disattesol’appello dell’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione diprime cure che recava accoglimento delle impugnazioni proposte dalnotaio [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisi di liquidazione con i quali l’Agenziaaveva ripreso a tassazione atti di permuta recanti (contestuale)disposizione negoziale in favore del terzo (il Comune di [OSCURATO:PERSONA]).1.1 – Il giudice del gravame ha premesso, in fatto, che:- gli impugnati avvisi di liquidazione involgevano gli «atti notarilistipulati il 25 novembre 2011 aventi ad oggetto la permuta, in favoredel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1411 c.c., di unità immobiliari facentiparte di un fabbricato di civile abitazione sito in [OSCURATO:PERSONA], viaAntoniana numeri 1-3;- detto fabbricato era da demolirsi perché incompatibile con operedi urbanizzazione all’esecuzione delle quali la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) - proprietaria del compendio immobiliaresito nelle località Quaresima e Antoniana del comune di [OSCURATO:PERSONA], giàcompreso tra le aree della ex raffineria IP - si era obbligata in forza diuna convenzione stipulata il 27 luglio 2008 con il Comune di [OSCURATO:PERSONA];- la convenzione tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] era stata stipulata in attuazione dell’accordo diprogramma, approvato e sottoscritto il 16 aprile 2008, per lariqualificazione e la realizzazione di interventi nell’area dell’ex raffineriaIP nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]: a norma dell’art. 3 della convenzione,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era obbligata a cedere al Comune di LaNumero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026Spezia tutte le aree di urbanizzazione primaria, una volta realizzate ecollaudate, nonché le strade e le rotatorie non già in proprietà pubblica,e dunque anche l’area occupata dal fabbricato di cui era prevista lademolizione;- su tali premesse, espressamente richiamate nei rogiti notarili, iproprietari delle singole unità immobiliari comprese nel fabbricato divia Antoniana numeri 1-3 avevano ceduto in permuta i loro beniricevendo le nuove unità immobiliari realizzate da [OSCURATO:PERSONA] esecuzione degli obblighi convenzionali assunti con il Comune di LaSpezia;- le parti avevano espressamente pattuito ai sensi dell’art. 1411c.c., e con espresso richiamo all’obbligo assunto da [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in forza della convenzione 16 aprile 2008,la deviazione degli effetti del trasferimento a favore del terzo [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in sede di stipula degli atti notarili nellaqualità di beneficiario della stipulazione e all’esclusivo scopo diaccettare irrevocabilmente la stipulazione medesima, senza quindiassumere la qualifica di parte, né formale né sostanziale, del contratto;- dunque, come espressamente previsto negli atti notarili, i beniceduti in permuta dai proprietari delle singole unità immobiliaricomprese nel fabbricato di via Antoniana nn. 1-3 venivano acquistatiin proprietà dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della stipulazione infavore dell’ente pubblico e con decorrenza dalla data della stipula delcontratto con effetti a favore del terzo;- pertanto, come espressamente previsto negli atti notarili, iltrasferimento del predetto diritto di proprietà sarebbe stato trascrittoimmediatamente a carico del proprietario della singola unitàimmobiliare compresa nel fabbricato da demolirsi ed a favore delComune di [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ed ha, quindi, rilevato, in sintesi, che andava condivisa laconclusione cui il primo giudice era pervenuto - e quanto dunque allacorretta autoliquidazione dell’imposta secondo l’aliquota dell’1% -tenuto conto che gli effetti del contratto intercorso tra le parti privatesi erano prodotti (ex art. 1411 cod. civ.) direttamente nei confronti delterzo beneficiario del trasferimento immobiliare (il Comune di LaSpezia), trasferimento che, poi, doveva ascriversi all’agevolazioneprevista dal combinato disposto di cui alla l. 28 gennaio 1977, n. 10,art. 20, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32.2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi.Il notaio [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3. – Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanzainterlocutoria n. 12831/2025, del 13 maggio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Come già rilevato dalla citata ordinanza, va ribadito chel'intervenuto decesso del controricorrente, così come dichiarato, edocumentato, dal difensore della parte, alcun effetto produce in questasede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, erisalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio dilegittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovaapplicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventiprevisto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 29gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31ottobre 2011, n. 22624; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; v.altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 23 dicembre 2022,n. 37719; Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017,n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n.17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n.21153).Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/20262. – Il ricorso è, quindi, articolato sui seguenti motivi.2.1 - Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione efalsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, artt. 10, 20, 43 e 57, ed all’art. 1411 cod. civ., assumendo, insintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva pretermesso,nella fattispecie, la (dovuta) tassazione della convenzione che eraintercorsa tra le parti private (promittente e stipulante), e consideratoche la posizione del terzo beneficiario (del trasferimento immobiliare)non poteva ascriversi alla nozione di parte del contratto.2.2 – Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione efalsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 20, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, edall’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto che, nella fattispecie, nonricorrevano i presupposti della rilevata fattispecie di favore che,peraltro, controparte aveva invocato (solo) con riferimento alladisposizione di cui all’art. 20, comma 1, cit.3. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento delsecondo motivo – è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.4. - Occorre premettere che – per come assumono le stesse partidel giudizio – gli avvisi di liquidazione in contestazione hanno avuto adoggetto contratti di permuta (in un caso di compravendita; v. l’atto n.220785 di rep. n. 45878 della raccolta, trascritto in controricorso, a fol.7 e s.) intercorsi tra proprietari di unità immobiliari del fabbricato sitoin [OSCURATO:PERSONA], alla via Antoniana nn. 1-3, e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,ove, dunque, le parti convenivano che «gli effetti del trasferimento infavore della [OSCURATO:PERSONA] spa siano deviati in favore delComune di [OSCURATO:PERSONA].».Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il trattamento fiscale degli atti in questione è stato, poi, ricondotto,in autoliquidazione, alla disposizione di favore (di cui al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, art. 1, della tariffa allegata, parte prima, nel testovigente ratione temporis) prevista nel caso di trasferimento «a favoredello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzicostituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunitàmontane», con conseguente liquidazione in misura fissa delle impostedi registro ed ipotecaria, e secondo l’aliquota del 1% quanto all’impostacatastale (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della Tariffa allegata,parte prima; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10 e art. 2 della tariffaallegata).La ripresa a tassazione è stata, quindi, operata applicando lealiquote ordinarie (del 7%, del 2% e dell’1% rispettivamente perl’imposta di registro e per quelle ipotecaria e catastale) in relazione agliquanto alla sola imposta catastale, relativamente al cennato contrattodi compravendita (ritenuto soggetto ad IVA).4.1 - L’ordinanza interlocutoria ha rilevato che l’esame del ricorso«sottende … la trattazione di questioni nuove, e di particolare rilevanza…. in relazione al règime di tassazione del contratto a favore del terzo,ed a riguardo degli effetti giuridici delle disposizioni negoziali oggettodi tassazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 21), suscettibilidi declinazione con riferimento alla posizione delle parti contraenti (edall’interesse alla stipulazione) ed a quella del terzo destinatario dellaprestazione dedotta in contratto.».5. – In tema di tassazione del contratto a favore di terzo, la Corteha già avuto modo di rilevare che:- l'applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, alloschema negoziale del contratto a favore di terzi, in ragione dell'effettoacquisitivo diretto che caratterizza lo schema nella sua configurazioneNumero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026normale, comporta l'identico trattamento della vendita semplice cheintercorre tra promittente e terzo; ne consegue che quando il regimedella tassazione dipende da un requisito soggettivo dell'acquirenteoccorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non già allostipulante;- nella fattispecie del contratto a favore di terzo, quest'ultimo nonessendo parte formale del negozio, non è tenuto a richiedere laregistrazione ex art. 10 d.P.R. n. 131 del 1986, cit., né è obbligato"solidalmente" con le parti al pagamento dell'imposta ex art. 57 d.P.R.cit., salvo che assuma la veste di obbligato come uno dei "soggetti nelcui interesse fu richiesta la registrazione", ovvero se intervenganell'atto esprimendo l'accettazione o inserendovi altra convenzione cheanticipi l'accettazione, divenendo così parte in senso sostanzialedell'atto e soggetto passivo ai sensi dell'art. 57, comma 6, cit. (Cass.,28 giugno 2023, n. 18508).E va rimarcato che gli atti sottoposti a tassazione sono stati dalleparti conclusi secondo lo schema del contratto a favore del terzo (art.1411 cod. civ.); qualificazione, questa, che risponde, per vero, (anche)alla sostanza dell’operazione negoziale in quanto l’effetto traslativo(conseguito dalla permuta o dalla compravendita) è stato(direttamente) prefigurato, tra il promittente e lo stipulante, neiconfronti del terzo (il Comune di [OSCURATO:PERSONA]) che, nello stesso atto, hadichiarato di voler profittare di quello stesso effetto con riferimento alleunità immobiliari volta a volta cedute come controprestazione dellecessioni operate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.5.1 – In punto, poi, di tassazione di registro del contratto dipermuta, il d.P.R. n. 131 del 1986, cit., dispone nei seguenti termini:- «1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoliseguenti, è costituita:………….Numero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dalvalore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta»[art. 43, comma 1, lett. b)];- «2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta siapplica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valoreaggiunto.» (art. 40, comma 2).5.2 – Ai fini della tassazione del contratto di permuta rileva,pertanto, la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, cit., che radica ilcriterio di tassazione dell’atto secondo il principio di autonomia delleprestazioni se l’una delle due, per l’appunto, soggetta all'imposta sulvalore aggiunto, e nel senso che l’imposta di registro trova applicazione(solo) sulla cessione che non sia soggetta ad IVA (con riferimento allaprevigente disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ed allanatura innovativa della disposizione posta dall’art. 40, comma 2, v.Cass., 22 novembre 2001, n. 14777; Cass., 12 settembre 1997, n.9036; Cass., 14 febbraio 1991, n. 1553; Cass., 20 luglio 1988, n.4714).Come anticipato, poi, la stessa Agenzia ha dedotto, per un versoche del principio di alternatività Iva/Registro è stata fatta applicazionecon riferimento alla posizione della società venditrice; e, per il restante,che alla registrazione degli atti era stata richiesta l’agevolazione, per iltrasferimento in favore del Comune, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131, art. 1 della Tariffa allegata, parte prima (v., altresì, incontroricorso, fol. 20).Ne consegue, allora, che, producendosi rispetto alla cessioneoperata dalla controparte permutante l'effetto acquisitivo diretto infavore del Comune, detta cessione deve essere ricondotta allafattispecie di esenzione richiesta in registrazione, e la stessa (in tesiriconducibile alla tassazione di registro) non poteva ritenersiNumero registro generale 15150/2022Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 14846/2026Data pubblicazione 18/05/2026suscettibile di tassazione, in misura proporzionale, in quanto, come giàrilevato dalla Corte, quando il regime della tassazione dipenda da unrequisito soggettivo dell'acquirente (qui il cessionario del bene oggettodi permuta) occorre fare riferimento esclusivamente al terzo e non giàallo stipulante.6. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cuiconfronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater) trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione delloStato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, èesentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14marzo 2014, n. 5955). P.Q.MLa Corte- rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 5.800,00per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris