CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81 cpv., 110 cod.pen. e 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena finale di anni tre di reclusione ed € 6.000,00 di multa; il Tribunale ha, altresì, contestualmente ritenuto non sussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, in relazione all'art.545-bis cod.proc.pen., in considerazione della gravità dei fatti in contestazione e della modalità di realizzazione degli stessi, denotanti una struttura organizzativa stabile dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., con particolare riferimento all'art.545-bis cod.proc.pen.. Ha specificamente impugnato la mancata sostituzione della pena detentiva, ritenendo la stessa determinata da motivazione illogica nella parte in cui - nonostante la predetta valutazione - aveva contestualmente disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; ha dedotto che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato i presupposti applicativi della sanzione sostitutiva in relazione alla possibile risocializzazione del reo anche attraverso l'analisi della prescrizioni da imporre. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23.6.2017. n.103, ai sensi del quale il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (Sez.6, n.1032 del 7/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez.fer., n.28742 del 28/5/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 3. Nel caso di specie, il ricorrente ha invocato l'applicazione del disposto dell'art.545-bis cod.proc.pen., il quale regola le modalità di sostituzione della pena detentiva non superiore ai quattro anni di reclusione con le sanzioni sostitutive elencate nell'art.20-bis cod.pen.; tipologie di sanzioni, a propria volta, applicabili entro i limiti di pena dettati dall'art.53, comma 1, della I. 24/11/1981, n.689, come sostituito dall'art.71, comma 1, lett.a), del d.lgs. 10/10/2022, n.150, a decorrere dal 30/12/2022 e in base al quale - qualora la pena sia contenuta entro i relativi limiti - il giudice "può" operare la relativa sostituzione e tanto, in relazione al vigente testo dell'art.58 della stessa 1.689/81 (introdotto dall'art.71, comma 1, lett.f), della I. 150/2022), sulla base dell'applicazione dei criteri dettati dall'art.133 cod.pen., quando le sanzioni sostitutive «risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati»; con lo specifico inciso in base al quale «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». 4. In riferimento, peraltro, alla fattispecie concreta nella quale il giudizio venga definito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'art.448, comma 1-bis (inserito dall'art.25, comma 1, lett.e), ml, del d.lgs. n.150/2022) prevede che - qualora le parti concordino sull'applicazione di una sanzione sostitutiva - il giudice «se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa un apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente»; disponendo altresì che, si applica, in quanto compatibile, l'art.545-bis, comma 2, cod.proc.pen., inserito dall'art.31, comma 1, d.lgs. n.150/2022. Il quale stabilisce, tra l'altro, che il giudice acquisisca - tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna - le informazioni necessarie inerenti alle condizioni di vita dell'imputato e il programma di trattamento attinente alla sanzione sostitutiva, al fine di indicare gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. 5. Sulla base del vigente quadro normativo dettato dal d.lgs. n.150/2022, attinente all'applicazione delle sanzioni sostitutive in sede di richiesta di applicazione della pena su richiesta, deve quindi ritenersi che non sia ravvisabile il vizio di violazione della legge processuale dedotto da parte del ricorrente. Difatti, sulla base del chiaro tenore testuale dell'art.448, comma 1-bis, cod.proc.pen., si evince che la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni indicate nell'art.53 della I. m689/1981 non è applicabile dal giudice ex officio ma che la stessa presupponga necessariamente un accordo intervenuto sul punto.A tale proposito va difatti ricordato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita e concorde richiesta delle parti medesime, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta e quindi di contenuto contrario rispetto al patto concluso (Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011, Zinno, Rv. 250172). Conseguendone che, in assenza del relativo accordo, non si ravvisano i presupposti per impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiesta sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta e la pronuncia, atteso che la sostituzione della pena detentiva non faceva parte del contenuto dell'accordo raggiunto tra pubblico ministero e imputato; e che - conseguentemente - il giudice non era neanche tenuto, sotto tale profilo, a svolgere una qualsiasi valutazione in punto di merito (dovendosi quindi ritenere ultroneo il passaggio della motivazione nel quale il Tribunale ha espressamente dedotto come insussistenti i presupposti per la sostituzione della sanzione detentiva con il lavoro di pubblica utilità, in considerazione della gravità dei fatti in contestazione e della sussistenza di elementi positivi valutabili a tale fine). 6. Mentre tutto inconferente è altresì il riferimento a un dedotto vizio di illogicità derivante dall'avere il Tribunale - contestualmente al rigetto della richiesta di sostituzione della pena - disposto la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, vertendosi nell'applicazione della specifica disposizione dettata, in materia cautelare, dall'art.275, comma 2-bis, cod.proc.pen.. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell