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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 49388/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 gennaio 2022, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 26 gennaio 2021, ha rideterminato in anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 340 di multa la pena irrogata in primo grado ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. (capo A) e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen. (capo B), reati commessi in Trapani rispettivamente il 13 gennaio 2020 (capo A) e il 20 ncvembre 2019 (capo B), contestati all'imputato per aver indotto in errore l'[OSCURATO:PERSONA] di Trapani in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'assunzione, avendo l'imputato attestato falsamente di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali.

Rievato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al giudizio sul dolo dei reati contestati, nonché il difetto di motivazione rispetto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, risulta manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con argomentazioni non illogiche e dunque non sindacabili in sede di legittimità, ha ribadito la sussistenza del dolo dei reati contestati, la cui prova è stata ragionevolmente desunta dal fatto che il 20 novembre 2019 il ricorrente ha riempito il modulo, redato con caratteri grandi e con ampia spaziatura, con cui, in vista dell'assunzione presso l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani con la qualifica di operatore tecnico addetto ai servizi generali, ha chiaramente indicato di godere dei delitti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Petrosino, ciò sebbene egli fosse stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici con sentenza di condanna irrevocabile resa il 17 maggio 2015 dalla Corte di appello di Palermo, rendendo il tenore del documento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al peculiare status che lo riguardava evidentemente (e implicitamente) superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio (la cui effettiva necessità peraltro non è stata illustrata nel ricorso), non potendosi in ogni caso sottacere che l'imputato ha deciso di essere giudicato con rito abbreviato, accettando cioè di essere giudicato allo stato degli atti disponibili, rivelatisi idonei a comprovare sufficientemente le condotte descritte nelle due imputazioni. osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole, rispetto al capo A, della mancata qualificazione del fatto ai sensi degli art. 56-640 comma 2 n. 1 cod. pen., è a sua volta manifestamente infondato, avendo la Corte di appello osservato, in modo pertinente, che il reato di truffa ai danni dello Stato deve ritenersi consumato nel momento in cui è avvenuta l'assunzione dell'imputato, avendo l'ente pubblico subito i danni patrimoniali conseguenti all'impiego di risorse umane ed economiche per la formalizzazione dell'impiego di [OSCURATO:PERSONA], il quale fu convocato due volte presso l'ente per l'assunzione, con r&ativo esborso per la richiesta di informazioni rivolta al Comune di Petrosino. ritenuto, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente sia al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, sia alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, spese liquidate in complessivi euro tremilaquindici, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, che liquida in complessivi euro tremilaquindici, oltre accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 gennaio 2022, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 26 gennaio 2021, ha rideterminato in anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 340 di multa la pena irrogata in primo grado ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. (capo A) e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen. (capo B), reati commessi in Trapani rispettivamente il 13 gennaio 2020 (capo A) e il 20 ncvembre 2019 (capo B), contestati all'imputato per aver indotto in errore l'[OSCURATO:PERSONA] di Trapani in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'assunzione, avendo l'imputato attestato falsamente di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali. Rievato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al giudizio sul dolo dei reati contestati, nonché il difetto di motivazione rispetto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, risulta manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con argomentazioni non illogiche e dunque non sindacabili in sede di legittimità, ha ribadito la sussistenza del dolo dei reati contestati, la cui prova è stata ragionevolmente desunta dal fatto che il 20 novembre 2019 il ricorrente ha riempito il modulo, redato con caratteri grandi e con ampia spaziatura, con cui, in vista dell'assunzione presso l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani con la qualifica di operatore tecnico addetto ai servizi generali, ha chiaramente indicato di godere dei delitti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Petrosino, ciò sebbene egli fosse stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici con sentenza di condanna irrevocabile resa il 17 maggio 2015 dalla Corte di appello di Palermo, rendendo il tenore del documento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al peculiare status che lo riguardava evidentemente (e implicitamente) superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio (la cui effettiva necessità peraltro non è stata illustrata nel ricorso), non potendosi in ogni caso sottacere che l'imputato ha deciso di essere giudicato con rito abbreviato, accettando cioè di essere giudicato allo stato degli atti disponibili, rivelatisi idonei a comprovare sufficientemente le condotte descritte nelle due imputazioni. osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole, rispetto al capo A, della mancata qualificazione del fatto ai sensi degli art. 56-640 comma 2 n. 1 cod. pen., è a sua volta manifestamente infondato, avendo la Corte di appello osservato, in modo pertinente, che il reato di truffa ai danni dello Stato deve ritenersi consumato nel momento in cui è avvenuta l'assunzione dell'imputato, avendo l'ente pubblico subito i danni patrimoniali conseguenti all'impiego di risorse umane ed economiche per la formalizzazione dell'impiego di [OSCURATO:PERSONA], il quale fu convocato due volte presso l'ente per l'assunzione, con r&ativo esborso per la richiesta di informazioni rivolta al Comune di Petrosino. ritenuto, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente sia al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, sia alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, spese liquidate in complessivi euro tremilaquindici, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, che liquida in complessivi euro tremilaquindici, oltre accessori di le