CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 2332/2020, depositata il 22 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Ad istanza dell’Agenzia delle entrate - Direzione ProvincialeI di Roma - [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], l’avvisoNumero registro generale 3110/2021Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 12317/2026Data pubblicazione 02/05/2026di presa in carico con cui si comunicava l’avvio delle attività diriscossione delle somme intimate con l’avviso di accertamento n. TK3035300063/2017.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.13052/2018, depositata il 25 giugno 2018, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 2332/2020, depositata in data 22 luglio 2020,la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello.3. – Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di cassazioneaffidato a cinque motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36d.lgs. n. 546/92, ritenendo la sentenza nulla per motivazioneinesistente e/o apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., in quanto sia nell’esposizione del fatto che nella partemotivazionale sarebbe del tutto generica, astratta e apodittica. LaCommissione tributaria avrebbe, laconicamente, con sole cinquerighe di motivazione, deciso l’appello. La stessa Commissione arrivaad affermare, errando, che il Giansanti non abbia impugnato l’avvisodi accertamento; cosa non vera in quanto l’avviso è statoNumero registro generale 3110/2021Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 12317/2026Data pubblicazione 02/05/2026impugnato, come rilevato anche dalla sentenza emessa dallaCommissione provinciale, e il relativo giudizio non ancora definito.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17,comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001 in relazione art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Si eccepisce che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 stabilisce chegli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati aconoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisisottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carrieradirettiva da lui delegato. Tuttavia, nel caso di specie, gli avvisi diaccertamento impugnati non risultano essere stati sottoscritti dalCapo dell’Ufficio, né risulta che sia stata conferita specifica delegaper la sottoscrizione degli avvisi.Col terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o erroneae/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 convertito inlegge n. 326/2003, nella misura in cui pone a carico del ricorrenteuna responsabilità di tipo solidale nella violazione tributariacontestata (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Si evidenzia che, conl'art. 7 del d.l, n. 269/2003, il legislatore ha introdotto nel nostrosistema tributario il c.d. “criterio distintivo” di irrogazione dellasanzione fiscale amministrativa, in base al quale la sanzione deveessere irrogata soltanto nei confronti del soggetto che risulta essereil diretto beneficiario della violazione commessa. In base a talecriterio, la solidarietà nella sanzione amministrativa si può averesolo tra coloro che abbiano effettivamente tratto vantaggiodall'illecito commesso. In questo caso, l'atto di irrogazione dellasanzione, però, dovrà essere adeguatamente motivato, indicando, ivantaggi eventualmente tratti da ciascun coautore della violazione.Si lamenta, pertanto, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7del d.l. n. 269/2003, degli artt. 5, 9 e 11 d.lgs. n. 472/1997,Numero registro generale 3110/2021Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 12317/2026Data pubblicazione 02/05/2026nonché dell'art. 2697 c.c. e comunque l’inapplicabilità e nonduplicabilità in capo allo stesso delle sanzioni, in quantoesclusivamente imputabili al [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi legalirappresentanti.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. in quanto è pacifico che l'onere della prova grava su coluiche allega i fatti posti a fondamento della propria domanda e/ocomunque pretesa, conseguentemente l'Agenzia che intima ilpagamento con l'avviso impugnato, era ed è tenuta a dimostrare ifatti fondanti la sua pretesa. Nel caso che ci riguarda si rileva chetutte le risultanze dedotte dall'Ufficio, in realtà non assurgono né aprova né tantomeno ad indizi gravi, precisi e concordanti, si limitanoad essere, difatti, delle mere supposizioni, congetture e ricostruzioniassolutamente inidonee a dimostrare l'esercizio di funzioniamministrative e/o gestorie, con carattere di significatività econtinuatività, in capo all’odierno ricorrente e, quindi inidonee aricondurre in capo allo stesso la qualifica di amministratore di fatto.Si rileva, altresì, che tutte le supposizioni ricondotte in capo alricorrente non trovano alcun riscontro probatorio, né tantomenoindiziario.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la nullità-illegittimitàe/o inesistenza della pretesa stante l’inesistenza del procedimentonotificatorio. Ciò in quanto la notifica degli atti tributari sostanziali eprocessuali effettuata da Poste private è inesistente, come taleinsuscettibile di sanatoria, anche dopo l’entrata in vigore (10settembre 2017) delle modifiche apportate dal Decreto Concorrenza(legge n. 124/2017) in merito alla possibilità di notificazionelegittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltantoNumero registro generale 3110/2021Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 12317/2026Data pubblicazione 02/05/2026dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell’AGCOM,ad oggi ancora non rilasciate nonostante l’AGCOM abbia trasmesso(12 ottobre 2017) al Ministero della Giustizia lo schema diregolamento sulle notificazioni per acquisirne il parere. Inconclusione, tutte le notifiche di atti tributari sostanziali eprocessuali effettuate da Poste private, e sino a quando non sarannorilasciate le nuove licenze individuali da parte dell’AGCOM, sonoinesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.1.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.La giurisprudenza di questa S.C., pur non essendo sempre stataomogenea, si è consolidata nel ritenere che l'elenco degli attiimpugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 non abbiacarattere tassativo, dovendo essere interpretato in senso estensivo.In tale prospettiva, si è chiarito che l'avviso di presa in carico, diper sé, è un atto privo di valenza provvedimentale e di autonomalesività, in quanto si limita a informare il contribuente del passaggiodi competenza della pratica dall'ente impositore all'agente dellariscossione; pertanto, di regola, non è un atto autonomamenteimpugnabile. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha individuato unafondamentale eccezione: «[...] è differente la circostanza quandol’avviso di presa in carico sia il primo atto con cui si manifesta,palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbeessere espresso, tacito o anche presupposto» (Cass. n. 1397/2026;Cass. n. 14768/2025). In altri termini, l'impugnazione dell'avviso dipresa in carico è ammessa quando esso costituisca il primo atto concui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, acausa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto. Inquesto caso, l'impugnazione dell'atto successivo, nonautonomamente lesivo, è funzionale a recuperare la tutelagiurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto nonNumero registro generale 3110/2021Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 12317/2026Data pubblicazione 02/05/2026conosciuto. Tale principio è coerente con l'insegnamento delleSezioni Unite, secondo cui «il contribuente può impugnare lacartella di pagamento (o, come nel caso di specie, l’estratto di ruoloo la comunicazione di presa in carico) che assume essere il primodeducendo la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto».(Cass., Sez. Un., n. 19704/2015).Al di là del difetto di specificità riguardo alle censure contenutenei motivi dal secondo al quarto, non facendosi cenno delle relativequestioni nell'ambito della motivazione – peraltro non lesiva del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.(Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020 – nel caso di specie, èlo stesso ricorrente ad affermare che l'avviso di accertamento èstato autonomamente impugnato, per cui l'impugnazione dell'avvisodi presa in carico risulta inammissibile.2. – Il ricorso va dunque respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti