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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08413/2026

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onale del Lazio e depositata il 7/11/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamenton.TK3018306406/2011, per l’anno d’imposta 2006, con il qualecontestava al contribuente, all’esito di indagini bancarie scaturite dauna verifica nei confronti della società ALEMAR 2004 -nel corso dellaquale risultavano finanziamenti provenienti dal contribuente per euro900.000,00 nonostante un’esigua entità dei redditi dichiarati negli annicompresi tra il 2006 ed il 2009-, un maggior reddito imponibile pari adeuro 14.516.611,00, con conseguente liquidazione di IRPEF pari adeuro 6.527.40300, addizionali regionali, addizionali comunali esanzioni.2.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento ritenendo diaver giustificato le movimentazioni sui conti correnti, l’Agenzia sicostituiva in giudizio contestando la prospettazione difensiva dellacontroparte e la [OSCURATO:PERSONA] di Roma consentenza n. 2547/2015 accoglieva il ricorso proposto ritenendodocumentalmente provata la provenienza e la natura degliaccreditamenti bancari.3.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo la carenzadi motivazione, l’errata valutazione dei mezzi di prova offerti e laviolazione dell’art. 13 bis del d.l. 78/2009; il contribuente si costituivaproponendo appello incidentale condizionato tendente ad ottenere unariforma della pronuncia, per meglio esplicitare le ragionidell’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] accoglievaparzialmente l’appello determinando in euro 4.506.700,00 l’imponibilecomplessivo per operazioni bancarie in entrata prive didocumentazione giustificativa, dichiarando inammissibile l’appelloincidentale proposto dal contribuente e compensando le spese di lite.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026In particolare, per quanto qui di interesse, la Commissionetributaria regionale riteneva infondato l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate con riferimento alle seguenti operazioni:-quanto al bonifico di euro 5.500.000,00 disposto in favore delcontribuente dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto era stata fornitaprova adeguata della riconducibilità di tale operazione a precedentiversamenti in favore di detta società;-quanto al bonifico di euro 1.510.000,00 disposto dalla società Euross.r.l., in quanto, pur affermando che la capacità probatoria dellacausale del bonifico indicata come “restituzione acconto contratto del2001” dovesse ritenersi pressoché nulla, poiché il contribuente eraanche il rappresentante della società e poiché tale causale non trovavaalcun riscontro né in elementi documentali né nella nota integrativa albilancio al 31/12/2005, la società Euros era risultata destinataria di unavviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, resosi definitivo permancata impugnazione rispetto alla quale il contribuente si erapersonalmente accollato il debito.

Da tanto conseguiva una doppiaimposizione fiscale dovendosi considerare che il contribuente era ilrappresentante legale della società e i conti intestati ai soci eranoriferibili alla società;[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, altresì, infondato l’appello conriferimento all’ ulteriore questione dello scudo fiscale:-quanto alla ritenuta inapplicabilità della copertura del c.d. scudofiscale dedotta dall’Ufficio (ritenuta invece applicabile dal giudice diprimo grado sui versamenti in contanti per euro 1.628.982,00), poiché,a fronte della tesi dell’Ufficio secondo la quale le somme in questionesi trovavano già in Italia nel 2006 e non avrebbero potuto essereoggetto di rimpatrio, alla data del 31/12/2006 invece il saldo del contocorrente era pari ad euro 3.146,97, per cui non si poteva escludere chele somme fossero all’estero e fossero rientrate nel 2009; la somma diNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026euro 1.628.982,00 trovava capienza nell’importo di euro 3.000.000,00rientrante nello scudo fiscale.

Da tanto conseguiva la riduzionedell’imponibile in euro 4.506.700,00 per operazioni bancarie in entrataprive di documentazione giustificativa, oltre sanzioni ed interessiconseguenti.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale riteneva, invece, fondato l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate con riferimento alle seguentioperazioni:-quanto ai tre bonifici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivieuro 5.840.000,00, poiché, a fronte dell’inammissibilità delladocumentazione prodotta con la memoria depositata il 24/5/216perché tardiva, il contribuente non aveva fornito prova adeguata al finedi riscontrare la causale indicata, stante il generico riferimento arapporti negoziali senza precisarne e comprovarne l’oggetto e lanatura;-quanto al versamento con assegni della somma di euro 37.718,29,stante l’assenza di qualsiasi elemento fornito dal contribuente pervincere la presunzione prevista.4.

Il contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso contenentericorso incidentale con quattro motivi di censura.5.

Il contribuente ha depositato memoria in data 23/01/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con riferimento al ricorso principale, nel primo motivo ilcontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c., la motivazione insufficiente della pronuncia impugnata.Secondo il ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] non hafornito adeguata spiegazione in ordine alla ritenuta insufficienza deglielementi addotti per superare la presunzione legale di cui all’art. 32,Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026primo comma n. 2, del d.P.R. 699/1973, e ciò con particolareriferimento ai tre bonifici ricevuti dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. per complessivi euro 5.840.000,00, per i quali aveva evidenziatotrattarsi di restituzioni di somme originariamente versate per l’avvio dianche il bilancio della società dal quale si evinceva una rilevanteesposizione debitoria verso terzi, pari a circa 14.000,000,00, tra i qualilo stesso contribuente.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile qualevizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione,anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nel processocivile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nel processotributario, dall’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dovendosi garantire il c.d.minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n.19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez. 1,3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo proposto nell’ambitodell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - la censura può infatti esseresussunta in detta disposizione normativa indipendentemente dallaindicazione della norma violata di cui all’art. 360, primo comma n. 5,cod. proc. civ., si veda al riguardo Cass., sez. 5, 12/01/2025, n. 759-,può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi suun’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazionecontraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata.

Ed infatti, lamotivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalgiudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di perNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisionefondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge.

Piùprecisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione èquella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.1.3.

Nel caso di specie deve, dunque, rilevarsi l’inammissibilità delladedotta insufficienza della motivazione che, in ogni caso, supera illimite del c.d. minimo costituzionale avendo la Commissione TributariaRegionale ampiamente argomentato circa la carenza probatoria inordine al necessario riscontro delle causali dei bonifici.

In particolare,ha rilevato la tardività della documentazione prodotta (in allegato allamemoria del 24 maggio 2016 depositata per l’udienza del 13 giugno2016), la genericità delle causali annotate come “transazionerisoluzione”, “transazione risoluzione saldo” e “risoluzionecompromesso”, e, quindi, con riferimento a rapporti negoziali senzaprecisarne l’oggetto e la natura e senza fornirne prova, l’impossibilitàdi desumere elementi di riscontro dal bilancio della societàCommerciale Donau per l’anno d’imposta 2006, atteso che nellacorrelativa Nota integrativa è indicato quanto ai debiti l’importo ”0” allavoce “Acconti” dove invece andavano indicati gli anticipi ricevuti daiclienti, in assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere che lcontribuente fosse tra i terzi creditori della società.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026Né risulta contestato l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, al fine di configurare ilcensurato vizio di cui all’art. 360, primo comma, num.5 c.p.c.La censura, quindi, non trova alcun positivo riscontro e va disattesa.2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992, in combinatodisposto con l’art. 32 del medesimo d.lgs.Secondo il ricorrente il deposito dei documenti in allegato allamemoria in data 24 maggio 2016 doveva ritenersi tempestivo (rispettoall’udienza del 13 giugno 2016) in quanto termine libero ai sensidell’art. 155 c.p.c.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Secondo l’art. 61 del d.lgs.546/1992 nel procedimentod’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per ilprocedimento di primo grado se non incompatibili, per cui nel caso dispecie il disposto dell’art. 58 del citato d.lgs., nella versione rationetemporis vigente, relativo al deposito di documenti nel grado diimpugnazione, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 32che prevede per le parti la possibilità di depositare documenti fino aventi giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24.comma 1.

Pertanto, i documenti, debitamente elencati negli atti diparte ai quali sono allegati o in apposita nota scritta se sono prodottiseparatamente, devono essere depositati fino a venti giorni liberi primadell’udienza di trattazione.2.3.

Nel caso in esame parte ricorrente assume di aver depositatoi documenti (che nemmeno menziona puntualmente in questa sede, alfine di consentire ogni valutazione ulteriore da parte della Corte ai sensidell’art. 58 del citato d.lgs.) in data 24 maggio 2016.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026Dalla sentenza resa in grado di appello risulta che l’udienza si è tenutail 13 giugno 2016 per cui, considerati venti giorni liberi, la parte, perun giorno, si è costituita tardivamente attesa la scadenza dei ventigiorni in data 23 maggio 2016.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2697 c.c.Se l’Amministrazione assume la veste di attore sostanziale inquanto portatrice della pretesa creditoria dedotta in contestazione,occorre che sostenga le ragioni derivanti dall’atto impositivo e soltantoladdove l’onere sia stato soddisfatto il contribuente può fornire provacontraria anche mediante presunzioni.

Nel caso di specie, ad avviso delcontribuente, sussistono le ragioni per ritenere l’illegittimitàdell’impugnata sentenza, considerato anche che l’Amministrazione haomesso di verificare attraverso l’anagrafe tributaria la reale sussistenzadelle contestazioni e di valutare compiutamente ed esaustivamente gliin elementi documentati dalla incontestabile valenza.A ciò ha aggiunto l’inapplicabilità della presunzione legale nelleindagini bancarie non solo nei prelevamenti ma anche avuto riguardoai versamenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.228/2014.3.1.

Il motivo è inammissibile e, comunque, in parte infondato.3.2.

In virtù dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973 vige la presunzionesecondo cui i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correntibancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricaviconseguiti nella propria attività dal contribuente che non ne dimostril'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione delreddito.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026La disposizione censurata pone, quindi, in favore del fisco unapresunzione legale che muove dall’utilizzazione, da parte dell’Ufficio, di«dati ed elementi» acquisiti a seguito di indagini finanziarie -esegnatamente, nella specie, di quelle bancarie- per fondare su di essi,sia che si tratti di prelevamenti che di versamenti, le rettifiche delledichiarazioni dei redditi, determinati in base alle scritture contabili,delle persone fisiche, e non, di cui agli artt. 38, 39 e 40 dello stessod.P.R. n. 600 del 1973, e gli accertamenti d’ufficio, di cui al successivoart. 41.Si tratta di una presunzione a carattere relativo, quindi iuris tantum, enon già assoluta, perché opera solo se il contribuente non offre la provacontraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente: a) chedi tali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione delreddito soggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allostesso fine»; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi«risultano dalle scritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hannoun determinato «soggetto beneficiario», indicato puntualmente dalcontribuente.

In mancanza di prova contraria, i prelevamenti e gliimporti riscossi sono considerati «ricavi» e possono essere posti a basedelle rettifiche e degli accertamenti suddetti per determinare il redditoimponibile nel regime delle imposte dirette.3.3.

Questa Corte, anche alla luce della sentenza della CorteCostituzionale n. 10/223, ha chiarito che «In tema di accertamentodelle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancaridel contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, aisensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art.51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all'attivitàeconomica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi qualicorrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nellaproduzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che iNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. » (Cass.sez. 5, 30/12/2015, n. 26111, Cass., sez. 5, 18/09/2024, n.25043).Il meccanismo presuntivo avente fonte legale (Cass., sez. 5,24/11/2022, n. 34638) non necessita dei requisiti di gravità, precisionee concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzionisemplici.La norma stabilisce, quindi, una presunzione legale relativa chevadano a costituire reddito di impresa imponibile sia i versamenti sulconto corrente bancario dell’imprenditore sia i prelevamenti in quantoricavi riconducibili all’attività economica o utili destinati al reimpiegonell’attività produttiva attraverso l’acquisto di beni e servizi strumentaliutilizzati nel ciclo produttivo.3.4.

La prova contraria gravante sul contribuente ha ad oggetto,con riferimento sia alle poste in entrata sia alle poste in uscita dalconto, la dimostrazione che esse siano già state considerate nelladeterminazione della base imponibile o che siano estranee allaproduzione del reddito (Cass., sez. 5, 15/12/2021, n. 40221, Cass.,sez. 5, 4/10/2024, n. 26014, Cass. sez. 5, 24/09/2025, n. 31971).Con riguardo in modo specifico ai prelevamenti la presunzione che sitratti di utili di impresa reimpiegati nell’attività produttiva e, quindi, aloro volta produttivi di reddito imponibile, detratti i relativi costi, puòessere vinta dal contribuente solo indicando il beneficiario, trattandosidi dato indispensabile al fine di ricostruire l’effettiva destinazione dellesomme prelevate.

Tuttavia, se l’indicazione del beneficiario dellesomme prelevate è necessaria ai fini della prova contraria può nonessere sufficiente a dimostrare che si tratti di operazioni estranee allaproduzione del reddito di impresa o, comunque, già considerate nelladeterminazione della base imponibile.

La prova contraria in relazioneai prelevamenti dal conto corrente non si esaurisce, dunque,nell’indicazione del beneficiario delle somme prelevate dovendo,Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026comunque, il contribuente dimostrare che si tratti di somme diprovenienza e destinazione estranee all’attività di impresa o giàconsiderate nella determinazione della base imponibile.Più in generale, la prova contraria relativa alle movimentazionibancarie contestate dall’Amministrazione deve essere analitica (Cass.n. 13112 del 2020), e cioè resa per ogni movimento bancariocontestato, e non generica (Cass. n. 15857 del 2016) ma che, inmancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà deimezzi di prova, può essere fornita anche attraverso presunzionisemplici (Cass. n. 3777/2015, in motivazione), anche in virtù delprincipio di vicinanza della prova che consente al contribuente di fornirele giustificazioni superando la presunzione invocatadall’[OSCURATO:PERSONA] (da ultimo, Cass. sez.5, 26/01/2026,n. 1771).3.5.

Il contribuente non ha censurato le argomentazioni sviluppatedalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata,evidenziando, come sarebbe stato necessario, per ciascuna operazionecontestata quale sia stata la prova contraria fornita e per quale ragionela valutazione in grado d’appello sia stata compiuta in violazione delmeccanismo legale previsto dall’art. 32 del d.P.R. 600/1973, laddoveinvece nella pronuncia impugnata vi è stata l’analisi compiuta, in ordinea ciascuna ripresa presuntivamente contestata dall’Amministrazionefinanziaria, della ritenuta insussistenza della prova contraria a caricodel contribuente.

La censura, dunque, non ha attinto in alcun modo laratio decidendi esposta in relazione a ciascuna delle contestazionidell’[OSCURATO:PERSONA].Il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014,oltre ad introdurre inammissibilmente un argomento connotato daiprofili di novità in quanto volto ad escludere il meccanismo dellaNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026presunzione legali nelle indagini bancarie ai versamenti, è privo difondamento.Giova precisare che La Corte costituzionale con sentenza n. 228 nel2014 in relazione alla presunzione scaturente da prelievi bancariingiustificati, ponendo in comparazione la posizione dei contribuentiimprenditori con quella dei lavoratori autonomi e dei professionisti, haritenuto quanto a questi ultimi che tale presunzione sia lesiva delprincipio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendoarbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancarieffettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad uninvestimento nell'ambito della propria attività professionale e chequesto a sua volta sia produttivo di reddito, ma ha anche confermatocon riferimento ai primi che la presunzione fondata sui prelevamentibancari è congruente con il fisiologico andamento dell'attivitàimprenditoriale.A differenza di quanto ritenuto da parte del ricorrente, comeaffermato da questa Corte in tema di accertamento resta invariata lapresunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 conriferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dalprofessionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato diprovare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fattiimponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Cortecostituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attivitàimprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conticorrenti (Cass.,sez. 5 26/09/2018, n. 22931), come confermato ancheda ultimo con ordinanza del 2/11/2025, n. 28908/2025).

Ed infattidopo la pronuncia della Corte Costituzionale per i prelevamenti lapresunzione legale nelle indagini bancarie si applica soltanto ai titolaridi reddito d’impresa, mentre quanto ai versamenti -che qui vengono inrilievo con particolare riferimento all’accredito dei tre bonifici dellaNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al versamento di euro 37.718,20con assegni- la presunzione è applicabile con riferimentoall’accertamento dei redditi per tutti i contribuenti.Da tanto consegue che sotto tale ultimo profilo è il motivo è ancheinfondato.4.

Il ricorso principale è dunque infondato.5.

Venendo al ricorso incidentale, l’Amministrazione finanziariadeduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 32, primo comma n. 2, deld.P.R. 600/1973, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al bonifico dieuro 5.500.000,00 della società Aprilia rispetto al quale laCommissione tributaria regionale ha ritenuto che il contribuente avessefornito prova adeguata della riconducibilità di tale operazione aprecedenti versamenti disposti dal contribuente in favore di dettasocietà, considera insufficienti gli elementi addotti, quali la causale delbonifico e le risultanze di bilancio.

Detti elementi per la loro natura sonoprivi di adeguato valore probatorio in quanto rappresentativi di unarealtà non oggettiva e incontrovertibile, contrastati da ulteriori profilievidenziati dall’Ufficio, tra i quali l’assenza di documentazione e dirapporti tra il contribuente e la società, non avendo la Commissionetributaria regionale operato un giudizio corretto di probabilità ma dimera plausibilità mancando elementi idonei a far assurgere dettielementi al valore di effettivi elementi presuntivi .5.1.

Il motivo è infondato.5.2.

Come già evidenziato nelle argomentazioni di cui ai punti 3.2.,3.3., 3.4., che qui si richiamano, a fronte della presunzione legalerelativa di cui all’art. 32 del d.P.R. 600/1973, secondo cui iprelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari, nonannotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti nellaNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026propria attività dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nellabase imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito,l'interessato deve fornire la prova contraria che i singoli movimenti siain entrata che in uscita non si riferiscano ad operazioni imponibili o chesiano già state considerate nella determinazione della base imponibile.La prova contraria, come detto, deve essere analitica e cioè resa perogni movimento bancario contestato, e non generica.5.3.

Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] haritenuto che il contribuente avesse fornito la prova che il versamentodi euro 5.500.000,00 sul conto corrente n.1180 intrattenuto presso laBanca Popolare di Milano proveniente dalla società [OSCURATO:PERSONA] fosseestraneo alla produzione del reddito e, quindi, non soggetto adimposizione.A tal fine ha rilevato che nella nota integrativa al bilancio al 31dicembre 2003 della società [OSCURATO:PERSONA] è “specificamente riportata adebito oltre 12 mesi, a titolo di acconti, la somma di euro 9.000.000”relativa a “caparre versate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto diunità immobiliari di proprietà della società” e che tale dato ha trovatoriscontro nella circostanza che il bonifico ha come causale la“restituzione acconto contratto nel 2002”, come risulta dalladocumentazione bancaria versata in atti.

A ciò la CommissioneTributaria Regionale ha aggiunto che la prospettazione difensiva trovaulteriore seppure indiretto riscontro nell’elevata disponibilitàpatrimoniale del contribuente risultate dall’avvenuto ricorso allo scudofiscale e dall’avvenuto accollo del debito accertato nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 8.011.731,08, che rendeplausibile l’esborso degli anticipi in questione.L’Agenzia non ha prospettato concreti elementi dai quali desumere lacontestabilità o l’inattendibilità delle pertinenti annotazioni presentinella contabilità della società [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunga che ilNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026bonifico eseguito, sebbene rechi un’annotazione generica circa ilcontratto concluso nel 2002 tra le parti per le quali il contribuenteavrebbe versato l’acconto, comunque documenta un versamento dieuro 5.500.000,00 che la medesima Agenzia delle Entrate ha ritenutoun elemento convergente rispetto alla voce contenuta nella notaintegrativa al bilancio al 31 /12/2003 laddove risultano annotati euro9.000.000,00 relativi a caparre versate dal contribuente per acquistodi unità immobilità della proprietà della società.Ed allora, ritenuta superflua rispetto agli elementi innanzi indicatil’ulteriore argomentazione svolta dalla Commissione TributariaRegionale in ordine alla plausibile disponibilità economica delcontribuente -desunta dal ricorso allo scudo fiscale riconosciuto pereuro 3.000.000,00, ed all’accolto di un debito della società Euros pereuro 8.011.731,08-, deve rilevarsi che il contribuente ha forbito laprova presuntiva richiesta, in quanto analiticamente e specificamentevolta a contestare la ripresa dell’Amministrazione finanziaria.Si ritiene, infatti, che censurare la mancata produzione didocumentazione relativa ai contratti conclusi, per i quali cioè ilcontribuente avrebbe versato l’acconto poi restituito dalla società conil bonifico contestato, significherebbe porre a carico del contribuenteun onere ulteriore rispetto a quello previsto della prova contrariapresuntiva richiedendo una prova documentale piena e non fondata suelementi presuntivi, così ponendo il contribuente rispettoall’Amministrazione, che deve fornire una prova presuntiva semplice,in una posizione di ingiustificato svantaggio.6.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delleentrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.,la motivazione illogica della sentenza impugnata con riferimento albonifico di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 1.510.000,00, nella parte in cui laCommissione Tributaria Regionale, pur riconoscendo l’incapacitàNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026probatoria della causale del bonifico ha considerato sussistenteun’ipotesi di doppia imposizione, aderendo così alla tesi del ricorrente,senza seguire un percorso logico, secondo il quale il recupero atassazione dell’accredito non giustificato proveniente dalla societàEuros s.r.l. si tradurrebbe in una doppia imposizione per il fatto che ilcontribuente, quale rappresentante legale della predetta società, si siaaccollato il pagamento dell’imposta oggetto di avviso di accertamentoTK3030300887 per l’anno d’imposta 2006 notificato alla società il15/4/2011, pari ad euro 8.011.731,08.6.1.

Il motivo è fondato.6.2.

In via generale, è ravvisabile una doppia imposizioneallorquando un soggetto viene sottoposto più volte a tassazione.Il divieto di doppia imposizione è previsto dall'art. 67 e dall’art. 163 deld.P.R. n. 600 del 1973 ed evidentemente postula la reiterataapplicazione della medesima imposta in dipendenza dello stessopresupposto, che non si verifica in caso di duplicità meramenteeconomica del prelievo nemmeno se riferito allo stesso reddito (Cass.,23 settembre 2020, n. 19931, Cass., 25 maggio 2016, n. 10793; Cass.29 maggio 2018, n. 13503; Cass. 27 settembre 2011, n. 19687,richiamate da Cass.sez. 5, 19/5/2025, n. 13345).6.3.

Nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] non hafornito congrua e pertinente motivazione delle ragioni per le quali haritenuto sussistente la doppia imposizione ed ha annullato la ripresadell’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, affermatola sussistenza di doppia imposizione vietata, poiché il contribuentequale rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbeaccollato il pagamento dell’imposta oggetto di avviso di accertamentoTK3030300887 per l’anno 2006 notificato alla società il 15/4/2011, pariad euro 8.011.731,08, e, quale persona fisica, avrebbe ricevuto ilbonifico di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 1.510.000,00 recante la causaleNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026“restituzione acconto contratto del 2001” e ritenuto non giustificato,secondo quanto affermato nella medesima sentenza d’appello.Non è in alcun modo chiarita la coincidenza dei redditi recuperati atassazione e della sussistenza di una duplicazione di imposta, nonessendo stata in alcun modo rappresentata l’identità dellemovimentazioni finanziarie contestate rispetto alle operazioniimmobiliari effettuate dalla società, né riscontrata la riferibilità dei contialla società, dovendosi altresì considerare che il contribuente si è fattocarico volontariamente dei debiti della società di cui era rappresentantelegale, a seguito di conciliazione, senza che sia stato menzionato alcunaltro elemento in ordine all’imposta accertata a carico della società edalla riferibilità al conto verificato.7.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 163 del d.lgs. 917/1986 e,pertanto, del divieto della doppia imposizione.7.1.

Il motivo è assorbito nell’accoglimento del precedente motivo,in virtù del quale la Corte ha ritenuto che sul punto la CommissioneTributaria Regionale non abbia logicamente motivato.8.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 13 bis del d.l.78/2009,convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, con riferimentoai versamenti in contanti per euro 1.628.982,00, per aver laCommissione Tributaria Regionale ritenuto infondato l’appelloproposto, poiché il saldo del conto corrente alla data del 31/12/2006pari ad euro 3.146,97 non consentiva di escludere che le somme di cuitrattasi fossero all’estero già a tale data rimanendovi fino al lororimpatrio nel 2009.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ad avviso della ricorrente incidentale il solo fatto che il saldo di contocorrente fosse di importo inferiore al contestato nulla certifica in ordinealla coincidenza tra le somme oggetto di rimpatrio nel 2009 e quelleaccreditate nel 2006, né che le stesse siano state trasferite all’esteroproprio nell’anno 2006.8.1.

Il motivo è fondato.8.2.

L’art. 13 bis del d.l. d.l.78/2009, convertito con modificazionidalla Legge n. 102/2009, rubricato Disposizioni concernenti il rimpatriodi attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio delloStato, per quanto qui di interesse, prevede l’istituzione di un’impostastraordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori delterritorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; a condizione che lestesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unioneeuropea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Statidell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeoche garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in viaamministrativa.Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamentodell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabilea sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziariacivile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale,con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto.L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivemodificazioni.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, inquanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,n. 73.L'imposta in esame si applica sulle attività finanziarie e patrimonialidetenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 erimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e finoal 15 dicembre 2009.8.3.

Secondo il consolidato orientamento della Corte (Cass. sez. 5,18/01/2022, n.1321) la presentazione della dichiarazione riservata dicui all'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009,non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove ilcontribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, aisensi dell'art. 14, comma 7, del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n.409 del 2001, "formale conoscenza" dell'avvio dell'attività diaccertamento; tale condizione non si esaurisce nella "formale notifica"di un atto ma ricorre anche nel caso del compimento di attività - quali,tra l'altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione alcontraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioniprobatorie ed istruttorie - che abbiano coinvolto il contribuente e sisiano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenutopertinente - la cui valutazione è di competenza del giudice di merito -all'accertamento medesimo.Inoltre, l'effetto preclusivo del generale potere di accertamentodell'amministrazione finanziaria, come regolato dall'art. 14, comma 1,lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409del 2001, deve escludersi che importi una limitazione oggettiva - laNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026quale si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa tra le sommerimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento,come se l'importo di cui alla dichiarazione riservata possarappresentare una sorta di franchigia opponibile, sino a concorrenza,dal contribuente all'amministrazione finanziaria, rispetto a qualunquetipologia di reddito successivamente accertato - poiché la limitazionenormativa agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altredimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il redditoaccertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati oregolarizzati e, pertanto, il reddito non dichiarato, oggetto diaccertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi aseguito del rimpatrio, attraverso la dimostrazione dell'astrattariconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito contestato, ilcui onere è posto a carico del contribuente (Cass. sez. 5, 6/12/2021,n. 38722, Cass. Sez. 5 – 6/11/2023, n. 30776).8.4.

Nella sentenza impugnata la Commissione tributaria regionaleha ritenuto che l’adesione da parte del contribuente allo scudo fiscaledi cui al d.l. 78/2009 precluda qualsiasi attività di recupero dell’Ufficiofino alla concorrenza di euro 3.000.000,00, dovendosi considerare cheal 31 dicembre del 2006 il saldo del conto corrente era pari ad euro3.146,00 per cui “quantomeno non può escludersi che le sommefossero all’estero già a tale data, rimanendovi fino al loro rimpatrio nel2009”.E’ evidente che la sentenza non abbia fatto corretta applicazionedei principi innanzi richiamati, limitandosi ad evidenziare un elementopresuntivo, in assenza di qualsivoglia concreta correlazione tra redditoaccertato e la provenienza delle somme rimpatriate ed oggetto diimposta straordinaria, non essendovi alcuna dimostrazione -posta aNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026carico del contribuente- che il reddito non dichiarato e successivamenteaccertato sia collegato alle somme emerse a seguito del rimpatrio.9.

In conclusione, il ricorso principale va rigettato.L’accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso incidentaleconduce all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio algiudice del merito che provvederà ad un nuovo esame alla luce deiprincipi innanzi enunciati, nonché alla regolamentazione delle speseanche del giudizio di legittimità.10.

In relazione al rigetto del ricorso principale, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.La Corte di cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso principale;in accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso incidentale,rigettato il primo motivo ed assorbito il terzo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onale del Lazio e depositata il 7/11/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamenton.TK3018306406/2011, per l’anno d’imposta 2006, con il qualecontestava al contribuente, all’esito di indagini bancarie scaturite dauna verifica nei confronti della società ALEMAR 2004 -nel corso dellaquale risultavano finanziamenti provenienti dal contribuente per euro900.000,00 nonostante un’esigua entità dei redditi dichiarati negli annicompresi tra il 2006 ed il 2009-, un maggior reddito imponibile pari adeuro 14.516.611,00, con conseguente liquidazione di IRPEF pari adeuro 6.527.40300, addizionali regionali, addizionali comunali esanzioni.2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento ritenendo diaver giustificato le movimentazioni sui conti correnti, l’Agenzia sicostituiva in giudizio contestando la prospettazione difensiva dellacontroparte e la [OSCURATO:PERSONA] di Roma consentenza n. 2547/2015 accoglieva il ricorso proposto ritenendodocumentalmente provata la provenienza e la natura degliaccreditamenti bancari.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo la carenzadi motivazione, l’errata valutazione dei mezzi di prova offerti e laviolazione dell’art. 13 bis del d.l. 78/2009; il contribuente si costituivaproponendo appello incidentale condizionato tendente ad ottenere unariforma della pronuncia, per meglio esplicitare le ragionidell’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] accoglievaparzialmente l’appello determinando in euro 4.506.700,00 l’imponibilecomplessivo per operazioni bancarie in entrata prive didocumentazione giustificativa, dichiarando inammissibile l’appelloincidentale proposto dal contribuente e compensando le spese di lite.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026In particolare, per quanto qui di interesse, la Commissionetributaria regionale riteneva infondato l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate con riferimento alle seguenti operazioni:-quanto al bonifico di euro 5.500.000,00 disposto in favore delcontribuente dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto era stata fornitaprova adeguata della riconducibilità di tale operazione a precedentiversamenti in favore di detta società;-quanto al bonifico di euro 1.510.000,00 disposto dalla società Euross.r.l., in quanto, pur affermando che la capacità probatoria dellacausale del bonifico indicata come “restituzione acconto contratto del2001” dovesse ritenersi pressoché nulla, poiché il contribuente eraanche il rappresentante della società e poiché tale causale non trovavaalcun riscontro né in elementi documentali né nella nota integrativa albilancio al 31/12/2005, la società Euros era risultata destinataria di unavviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, resosi definitivo permancata impugnazione rispetto alla quale il contribuente si erapersonalmente accollato il debito. Da tanto conseguiva una doppiaimposizione fiscale dovendosi considerare che il contribuente era ilrappresentante legale della società e i conti intestati ai soci eranoriferibili alla società;[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, altresì, infondato l’appello conriferimento all’ ulteriore questione dello scudo fiscale:-quanto alla ritenuta inapplicabilità della copertura del c.d. scudofiscale dedotta dall’Ufficio (ritenuta invece applicabile dal giudice diprimo grado sui versamenti in contanti per euro 1.628.982,00), poiché,a fronte della tesi dell’Ufficio secondo la quale le somme in questionesi trovavano già in Italia nel 2006 e non avrebbero potuto essereoggetto di rimpatrio, alla data del 31/12/2006 invece il saldo del contocorrente era pari ad euro 3.146,97, per cui non si poteva escludere chele somme fossero all’estero e fossero rientrate nel 2009; la somma diNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026euro 1.628.982,00 trovava capienza nell’importo di euro 3.000.000,00rientrante nello scudo fiscale. Da tanto conseguiva la riduzionedell’imponibile in euro 4.506.700,00 per operazioni bancarie in entrataprive di documentazione giustificativa, oltre sanzioni ed interessiconseguenti.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale riteneva, invece, fondato l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate con riferimento alle seguentioperazioni:-quanto ai tre bonifici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivieuro 5.840.000,00, poiché, a fronte dell’inammissibilità delladocumentazione prodotta con la memoria depositata il 24/5/216perché tardiva, il contribuente non aveva fornito prova adeguata al finedi riscontrare la causale indicata, stante il generico riferimento arapporti negoziali senza precisarne e comprovarne l’oggetto e lanatura;-quanto al versamento con assegni della somma di euro 37.718,29,stante l’assenza di qualsiasi elemento fornito dal contribuente pervincere la presunzione prevista.4. Il contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso contenentericorso incidentale con quattro motivi di censura.5. Il contribuente ha depositato memoria in data 23/01/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con riferimento al ricorso principale, nel primo motivo ilcontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c., la motivazione insufficiente della pronuncia impugnata.Secondo il ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] non hafornito adeguata spiegazione in ordine alla ritenuta insufficienza deglielementi addotti per superare la presunzione legale di cui all’art. 32,Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026primo comma n. 2, del d.P.R. 699/1973, e ciò con particolareriferimento ai tre bonifici ricevuti dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. per complessivi euro 5.840.000,00, per i quali aveva evidenziatotrattarsi di restituzioni di somme originariamente versate per l’avvio dianche il bilancio della società dal quale si evinceva una rilevanteesposizione debitoria verso terzi, pari a circa 14.000,000,00, tra i qualilo stesso contribuente.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2.Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile qualevizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione,anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nel processocivile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nel processotributario, dall’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dovendosi garantire il c.d.minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n.19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez. 1,3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo proposto nell’ambitodell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - la censura può infatti esseresussunta in detta disposizione normativa indipendentemente dallaindicazione della norma violata di cui all’art. 360, primo comma n. 5,cod. proc. civ., si veda al riguardo Cass., sez. 5, 12/01/2025, n. 759-,può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi suun’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazionecontraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Ed infatti, lamotivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalgiudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di perNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisionefondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Piùprecisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione èquella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.1.3. Nel caso di specie deve, dunque, rilevarsi l’inammissibilità delladedotta insufficienza della motivazione che, in ogni caso, supera illimite del c.d. minimo costituzionale avendo la Commissione TributariaRegionale ampiamente argomentato circa la carenza probatoria inordine al necessario riscontro delle causali dei bonifici. In particolare,ha rilevato la tardività della documentazione prodotta (in allegato allamemoria del 24 maggio 2016 depositata per l’udienza del 13 giugno2016), la genericità delle causali annotate come “transazionerisoluzione”, “transazione risoluzione saldo” e “risoluzionecompromesso”, e, quindi, con riferimento a rapporti negoziali senzaprecisarne l’oggetto e la natura e senza fornirne prova, l’impossibilitàdi desumere elementi di riscontro dal bilancio della societàCommerciale Donau per l’anno d’imposta 2006, atteso che nellacorrelativa Nota integrativa è indicato quanto ai debiti l’importo ”0” allavoce “Acconti” dove invece andavano indicati gli anticipi ricevuti daiclienti, in assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere che lcontribuente fosse tra i terzi creditori della società.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026Né risulta contestato l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, al fine di configurare ilcensurato vizio di cui all’art. 360, primo comma, num.5 c.p.c.La censura, quindi, non trova alcun positivo riscontro e va disattesa.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992, in combinatodisposto con l’art. 32 del medesimo d.lgs.Secondo il ricorrente il deposito dei documenti in allegato allamemoria in data 24 maggio 2016 doveva ritenersi tempestivo (rispettoall’udienza del 13 giugno 2016) in quanto termine libero ai sensidell’art. 155 c.p.c.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Secondo l’art. 61 del d.lgs.546/1992 nel procedimentod’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per ilprocedimento di primo grado se non incompatibili, per cui nel caso dispecie il disposto dell’art. 58 del citato d.lgs., nella versione rationetemporis vigente, relativo al deposito di documenti nel grado diimpugnazione, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 32che prevede per le parti la possibilità di depositare documenti fino aventi giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24.comma 1. Pertanto, i documenti, debitamente elencati negli atti diparte ai quali sono allegati o in apposita nota scritta se sono prodottiseparatamente, devono essere depositati fino a venti giorni liberi primadell’udienza di trattazione.2.3. Nel caso in esame parte ricorrente assume di aver depositatoi documenti (che nemmeno menziona puntualmente in questa sede, alfine di consentire ogni valutazione ulteriore da parte della Corte ai sensidell’art. 58 del citato d.lgs.) in data 24 maggio 2016.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026Dalla sentenza resa in grado di appello risulta che l’udienza si è tenutail 13 giugno 2016 per cui, considerati venti giorni liberi, la parte, perun giorno, si è costituita tardivamente attesa la scadenza dei ventigiorni in data 23 maggio 2016.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2697 c.c.Se l’Amministrazione assume la veste di attore sostanziale inquanto portatrice della pretesa creditoria dedotta in contestazione,occorre che sostenga le ragioni derivanti dall’atto impositivo e soltantoladdove l’onere sia stato soddisfatto il contribuente può fornire provacontraria anche mediante presunzioni. Nel caso di specie, ad avviso delcontribuente, sussistono le ragioni per ritenere l’illegittimitàdell’impugnata sentenza, considerato anche che l’Amministrazione haomesso di verificare attraverso l’anagrafe tributaria la reale sussistenzadelle contestazioni e di valutare compiutamente ed esaustivamente gliin elementi documentati dalla incontestabile valenza.A ciò ha aggiunto l’inapplicabilità della presunzione legale nelleindagini bancarie non solo nei prelevamenti ma anche avuto riguardoai versamenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.228/2014.3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, in parte infondato.3.2. In virtù dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973 vige la presunzionesecondo cui i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correntibancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricaviconseguiti nella propria attività dal contribuente che non ne dimostril'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione delreddito.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026La disposizione censurata pone, quindi, in favore del fisco unapresunzione legale che muove dall’utilizzazione, da parte dell’Ufficio, di«dati ed elementi» acquisiti a seguito di indagini finanziarie -esegnatamente, nella specie, di quelle bancarie- per fondare su di essi,sia che si tratti di prelevamenti che di versamenti, le rettifiche delledichiarazioni dei redditi, determinati in base alle scritture contabili,delle persone fisiche, e non, di cui agli artt. 38, 39 e 40 dello stessod.P.R. n. 600 del 1973, e gli accertamenti d’ufficio, di cui al successivoart. 41.Si tratta di una presunzione a carattere relativo, quindi iuris tantum, enon già assoluta, perché opera solo se il contribuente non offre la provacontraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente: a) chedi tali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione delreddito soggetto ad imposta»; b) o che essi «non hanno rilevanza allostesso fine»; c) oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi«risultano dalle scritture contabili»; d) o, infine, che gli stessi hannoun determinato «soggetto beneficiario», indicato puntualmente dalcontribuente. In mancanza di prova contraria, i prelevamenti e gliimporti riscossi sono considerati «ricavi» e possono essere posti a basedelle rettifiche e degli accertamenti suddetti per determinare il redditoimponibile nel regime delle imposte dirette.3.3. Questa Corte, anche alla luce della sentenza della CorteCostituzionale n. 10/223, ha chiarito che «In tema di accertamentodelle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancaridel contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, aisensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art.51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all'attivitàeconomica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi qualicorrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nellaproduzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che iNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. » (Cass.sez. 5, 30/12/2015, n. 26111, Cass., sez. 5, 18/09/2024, n.25043).Il meccanismo presuntivo avente fonte legale (Cass., sez. 5,24/11/2022, n. 34638) non necessita dei requisiti di gravità, precisionee concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzionisemplici.La norma stabilisce, quindi, una presunzione legale relativa chevadano a costituire reddito di impresa imponibile sia i versamenti sulconto corrente bancario dell’imprenditore sia i prelevamenti in quantoricavi riconducibili all’attività economica o utili destinati al reimpiegonell’attività produttiva attraverso l’acquisto di beni e servizi strumentaliutilizzati nel ciclo produttivo.3.4. La prova contraria gravante sul contribuente ha ad oggetto,con riferimento sia alle poste in entrata sia alle poste in uscita dalconto, la dimostrazione che esse siano già state considerate nelladeterminazione della base imponibile o che siano estranee allaproduzione del reddito (Cass., sez. 5, 15/12/2021, n. 40221, Cass.,sez. 5, 4/10/2024, n. 26014, Cass. sez. 5, 24/09/2025, n. 31971).Con riguardo in modo specifico ai prelevamenti la presunzione che sitratti di utili di impresa reimpiegati nell’attività produttiva e, quindi, aloro volta produttivi di reddito imponibile, detratti i relativi costi, puòessere vinta dal contribuente solo indicando il beneficiario, trattandosidi dato indispensabile al fine di ricostruire l’effettiva destinazione dellesomme prelevate. Tuttavia, se l’indicazione del beneficiario dellesomme prelevate è necessaria ai fini della prova contraria può nonessere sufficiente a dimostrare che si tratti di operazioni estranee allaproduzione del reddito di impresa o, comunque, già considerate nelladeterminazione della base imponibile. La prova contraria in relazioneai prelevamenti dal conto corrente non si esaurisce, dunque,nell’indicazione del beneficiario delle somme prelevate dovendo,Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026comunque, il contribuente dimostrare che si tratti di somme diprovenienza e destinazione estranee all’attività di impresa o giàconsiderate nella determinazione della base imponibile.Più in generale, la prova contraria relativa alle movimentazionibancarie contestate dall’Amministrazione deve essere analitica (Cass.n. 13112 del 2020), e cioè resa per ogni movimento bancariocontestato, e non generica (Cass. n. 15857 del 2016) ma che, inmancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà deimezzi di prova, può essere fornita anche attraverso presunzionisemplici (Cass. n. 3777/2015, in motivazione), anche in virtù delprincipio di vicinanza della prova che consente al contribuente di fornirele giustificazioni superando la presunzione invocatadall’[OSCURATO:PERSONA] (da ultimo, Cass. sez.5, 26/01/2026,n. 1771).3.5. Il contribuente non ha censurato le argomentazioni sviluppatedalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata,evidenziando, come sarebbe stato necessario, per ciascuna operazionecontestata quale sia stata la prova contraria fornita e per quale ragionela valutazione in grado d’appello sia stata compiuta in violazione delmeccanismo legale previsto dall’art. 32 del d.P.R. 600/1973, laddoveinvece nella pronuncia impugnata vi è stata l’analisi compiuta, in ordinea ciascuna ripresa presuntivamente contestata dall’Amministrazionefinanziaria, della ritenuta insussistenza della prova contraria a caricodel contribuente. La censura, dunque, non ha attinto in alcun modo laratio decidendi esposta in relazione a ciascuna delle contestazionidell’[OSCURATO:PERSONA].Il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014,oltre ad introdurre inammissibilmente un argomento connotato daiprofili di novità in quanto volto ad escludere il meccanismo dellaNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026presunzione legali nelle indagini bancarie ai versamenti, è privo difondamento.Giova precisare che La Corte costituzionale con sentenza n. 228 nel2014 in relazione alla presunzione scaturente da prelievi bancariingiustificati, ponendo in comparazione la posizione dei contribuentiimprenditori con quella dei lavoratori autonomi e dei professionisti, haritenuto quanto a questi ultimi che tale presunzione sia lesiva delprincipio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendoarbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancarieffettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad uninvestimento nell'ambito della propria attività professionale e chequesto a sua volta sia produttivo di reddito, ma ha anche confermatocon riferimento ai primi che la presunzione fondata sui prelevamentibancari è congruente con il fisiologico andamento dell'attivitàimprenditoriale.A differenza di quanto ritenuto da parte del ricorrente, comeaffermato da questa Corte in tema di accertamento resta invariata lapresunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 conriferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dalprofessionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato diprovare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fattiimponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Cortecostituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attivitàimprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conticorrenti (Cass.,sez. 5 26/09/2018, n. 22931), come confermato ancheda ultimo con ordinanza del 2/11/2025, n. 28908/2025). Ed infattidopo la pronuncia della Corte Costituzionale per i prelevamenti lapresunzione legale nelle indagini bancarie si applica soltanto ai titolaridi reddito d’impresa, mentre quanto ai versamenti -che qui vengono inrilievo con particolare riferimento all’accredito dei tre bonifici dellaNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al versamento di euro 37.718,20con assegni- la presunzione è applicabile con riferimentoall’accertamento dei redditi per tutti i contribuenti.Da tanto consegue che sotto tale ultimo profilo è il motivo è ancheinfondato.4. Il ricorso principale è dunque infondato.5. Venendo al ricorso incidentale, l’Amministrazione finanziariadeduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 32, primo comma n. 2, deld.P.R. 600/1973, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al bonifico dieuro 5.500.000,00 della società Aprilia rispetto al quale laCommissione tributaria regionale ha ritenuto che il contribuente avessefornito prova adeguata della riconducibilità di tale operazione aprecedenti versamenti disposti dal contribuente in favore di dettasocietà, considera insufficienti gli elementi addotti, quali la causale delbonifico e le risultanze di bilancio. Detti elementi per la loro natura sonoprivi di adeguato valore probatorio in quanto rappresentativi di unarealtà non oggettiva e incontrovertibile, contrastati da ulteriori profilievidenziati dall’Ufficio, tra i quali l’assenza di documentazione e dirapporti tra il contribuente e la società, non avendo la Commissionetributaria regionale operato un giudizio corretto di probabilità ma dimera plausibilità mancando elementi idonei a far assurgere dettielementi al valore di effettivi elementi presuntivi .5.1. Il motivo è infondato.5.2. Come già evidenziato nelle argomentazioni di cui ai punti 3.2.,3.3., 3.4., che qui si richiamano, a fronte della presunzione legalerelativa di cui all’art. 32 del d.P.R. 600/1973, secondo cui iprelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari, nonannotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti nellaNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026propria attività dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nellabase imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito,l'interessato deve fornire la prova contraria che i singoli movimenti siain entrata che in uscita non si riferiscano ad operazioni imponibili o chesiano già state considerate nella determinazione della base imponibile.La prova contraria, come detto, deve essere analitica e cioè resa perogni movimento bancario contestato, e non generica.5.3. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] haritenuto che il contribuente avesse fornito la prova che il versamentodi euro 5.500.000,00 sul conto corrente n.1180 intrattenuto presso laBanca Popolare di Milano proveniente dalla società [OSCURATO:PERSONA] fosseestraneo alla produzione del reddito e, quindi, non soggetto adimposizione.A tal fine ha rilevato che nella nota integrativa al bilancio al 31dicembre 2003 della società [OSCURATO:PERSONA] è “specificamente riportata adebito oltre 12 mesi, a titolo di acconti, la somma di euro 9.000.000”relativa a “caparre versate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto diunità immobiliari di proprietà della società” e che tale dato ha trovatoriscontro nella circostanza che il bonifico ha come causale la“restituzione acconto contratto nel 2002”, come risulta dalladocumentazione bancaria versata in atti. A ciò la CommissioneTributaria Regionale ha aggiunto che la prospettazione difensiva trovaulteriore seppure indiretto riscontro nell’elevata disponibilitàpatrimoniale del contribuente risultate dall’avvenuto ricorso allo scudofiscale e dall’avvenuto accollo del debito accertato nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 8.011.731,08, che rendeplausibile l’esborso degli anticipi in questione.L’Agenzia non ha prospettato concreti elementi dai quali desumere lacontestabilità o l’inattendibilità delle pertinenti annotazioni presentinella contabilità della società [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunga che ilNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026bonifico eseguito, sebbene rechi un’annotazione generica circa ilcontratto concluso nel 2002 tra le parti per le quali il contribuenteavrebbe versato l’acconto, comunque documenta un versamento dieuro 5.500.000,00 che la medesima Agenzia delle Entrate ha ritenutoun elemento convergente rispetto alla voce contenuta nella notaintegrativa al bilancio al 31 /12/2003 laddove risultano annotati euro9.000.000,00 relativi a caparre versate dal contribuente per acquistodi unità immobilità della proprietà della società.Ed allora, ritenuta superflua rispetto agli elementi innanzi indicatil’ulteriore argomentazione svolta dalla Commissione TributariaRegionale in ordine alla plausibile disponibilità economica delcontribuente -desunta dal ricorso allo scudo fiscale riconosciuto pereuro 3.000.000,00, ed all’accolto di un debito della società Euros pereuro 8.011.731,08-, deve rilevarsi che il contribuente ha forbito laprova presuntiva richiesta, in quanto analiticamente e specificamentevolta a contestare la ripresa dell’Amministrazione finanziaria.Si ritiene, infatti, che censurare la mancata produzione didocumentazione relativa ai contratti conclusi, per i quali cioè ilcontribuente avrebbe versato l’acconto poi restituito dalla società conil bonifico contestato, significherebbe porre a carico del contribuenteun onere ulteriore rispetto a quello previsto della prova contrariapresuntiva richiedendo una prova documentale piena e non fondata suelementi presuntivi, così ponendo il contribuente rispettoall’Amministrazione, che deve fornire una prova presuntiva semplice,in una posizione di ingiustificato svantaggio.6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delleentrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.,la motivazione illogica della sentenza impugnata con riferimento albonifico di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 1.510.000,00, nella parte in cui laCommissione Tributaria Regionale, pur riconoscendo l’incapacitàNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026probatoria della causale del bonifico ha considerato sussistenteun’ipotesi di doppia imposizione, aderendo così alla tesi del ricorrente,senza seguire un percorso logico, secondo il quale il recupero atassazione dell’accredito non giustificato proveniente dalla societàEuros s.r.l. si tradurrebbe in una doppia imposizione per il fatto che ilcontribuente, quale rappresentante legale della predetta società, si siaaccollato il pagamento dell’imposta oggetto di avviso di accertamentoTK3030300887 per l’anno d’imposta 2006 notificato alla società il15/4/2011, pari ad euro 8.011.731,08.6.1. Il motivo è fondato.6.2. In via generale, è ravvisabile una doppia imposizioneallorquando un soggetto viene sottoposto più volte a tassazione.Il divieto di doppia imposizione è previsto dall'art. 67 e dall’art. 163 deld.P.R. n. 600 del 1973 ed evidentemente postula la reiterataapplicazione della medesima imposta in dipendenza dello stessopresupposto, che non si verifica in caso di duplicità meramenteeconomica del prelievo nemmeno se riferito allo stesso reddito (Cass.,23 settembre 2020, n. 19931, Cass., 25 maggio 2016, n. 10793; Cass.29 maggio 2018, n. 13503; Cass. 27 settembre 2011, n. 19687,richiamate da Cass.sez. 5, 19/5/2025, n. 13345).6.3. Nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] non hafornito congrua e pertinente motivazione delle ragioni per le quali haritenuto sussistente la doppia imposizione ed ha annullato la ripresadell’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, affermatola sussistenza di doppia imposizione vietata, poiché il contribuentequale rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbeaccollato il pagamento dell’imposta oggetto di avviso di accertamentoTK3030300887 per l’anno 2006 notificato alla società il 15/4/2011, pariad euro 8.011.731,08, e, quale persona fisica, avrebbe ricevuto ilbonifico di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 1.510.000,00 recante la causaleNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026“restituzione acconto contratto del 2001” e ritenuto non giustificato,secondo quanto affermato nella medesima sentenza d’appello.Non è in alcun modo chiarita la coincidenza dei redditi recuperati atassazione e della sussistenza di una duplicazione di imposta, nonessendo stata in alcun modo rappresentata l’identità dellemovimentazioni finanziarie contestate rispetto alle operazioniimmobiliari effettuate dalla società, né riscontrata la riferibilità dei contialla società, dovendosi altresì considerare che il contribuente si è fattocarico volontariamente dei debiti della società di cui era rappresentantelegale, a seguito di conciliazione, senza che sia stato menzionato alcunaltro elemento in ordine all’imposta accertata a carico della società edalla riferibilità al conto verificato.7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 163 del d.lgs. 917/1986 e,pertanto, del divieto della doppia imposizione.7.1. Il motivo è assorbito nell’accoglimento del precedente motivo,in virtù del quale la Corte ha ritenuto che sul punto la CommissioneTributaria Regionale non abbia logicamente motivato.8. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 13 bis del d.l.78/2009,convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, con riferimentoai versamenti in contanti per euro 1.628.982,00, per aver laCommissione Tributaria Regionale ritenuto infondato l’appelloproposto, poiché il saldo del conto corrente alla data del 31/12/2006pari ad euro 3.146,97 non consentiva di escludere che le somme di cuitrattasi fossero all’estero già a tale data rimanendovi fino al lororimpatrio nel 2009.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ad avviso della ricorrente incidentale il solo fatto che il saldo di contocorrente fosse di importo inferiore al contestato nulla certifica in ordinealla coincidenza tra le somme oggetto di rimpatrio nel 2009 e quelleaccreditate nel 2006, né che le stesse siano state trasferite all’esteroproprio nell’anno 2006.8.1. Il motivo è fondato.8.2. L’art. 13 bis del d.l. d.l.78/2009, convertito con modificazionidalla Legge n. 102/2009, rubricato Disposizioni concernenti il rimpatriodi attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio delloStato, per quanto qui di interesse, prevede l’istituzione di un’impostastraordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori delterritorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; a condizione che lestesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unioneeuropea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Statidell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeoche garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in viaamministrativa.Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamentodell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabilea sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziariacivile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale,con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto.L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivemodificazioni.Numero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, inquanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,n. 73.L'imposta in esame si applica sulle attività finanziarie e patrimonialidetenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 erimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e finoal 15 dicembre 2009.8.3. Secondo il consolidato orientamento della Corte (Cass. sez. 5,18/01/2022, n.1321) la presentazione della dichiarazione riservata dicui all'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009,non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove ilcontribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, aisensi dell'art. 14, comma 7, del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n.409 del 2001, "formale conoscenza" dell'avvio dell'attività diaccertamento; tale condizione non si esaurisce nella "formale notifica"di un atto ma ricorre anche nel caso del compimento di attività - quali,tra l'altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione alcontraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioniprobatorie ed istruttorie - che abbiano coinvolto il contribuente e sisiano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenutopertinente - la cui valutazione è di competenza del giudice di merito -all'accertamento medesimo.Inoltre, l'effetto preclusivo del generale potere di accertamentodell'amministrazione finanziaria, come regolato dall'art. 14, comma 1,lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409del 2001, deve escludersi che importi una limitazione oggettiva - laNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026quale si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa tra le sommerimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento,come se l'importo di cui alla dichiarazione riservata possarappresentare una sorta di franchigia opponibile, sino a concorrenza,dal contribuente all'amministrazione finanziaria, rispetto a qualunquetipologia di reddito successivamente accertato - poiché la limitazionenormativa agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altredimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il redditoaccertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati oregolarizzati e, pertanto, il reddito non dichiarato, oggetto diaccertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi aseguito del rimpatrio, attraverso la dimostrazione dell'astrattariconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito contestato, ilcui onere è posto a carico del contribuente (Cass. sez. 5, 6/12/2021,n. 38722, Cass. Sez. 5 – 6/11/2023, n. 30776).8.4. Nella sentenza impugnata la Commissione tributaria regionaleha ritenuto che l’adesione da parte del contribuente allo scudo fiscaledi cui al d.l. 78/2009 precluda qualsiasi attività di recupero dell’Ufficiofino alla concorrenza di euro 3.000.000,00, dovendosi considerare cheal 31 dicembre del 2006 il saldo del conto corrente era pari ad euro3.146,00 per cui “quantomeno non può escludersi che le sommefossero all’estero già a tale data, rimanendovi fino al loro rimpatrio nel2009”.E’ evidente che la sentenza non abbia fatto corretta applicazionedei principi innanzi richiamati, limitandosi ad evidenziare un elementopresuntivo, in assenza di qualsivoglia concreta correlazione tra redditoaccertato e la provenienza delle somme rimpatriate ed oggetto diimposta straordinaria, non essendovi alcuna dimostrazione -posta aNumero registro generale 12154/2017Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8413/2026Data pubblicazione 03/04/2026carico del contribuente- che il reddito non dichiarato e successivamenteaccertato sia collegato alle somme emerse a seguito del rimpatrio.9. In conclusione, il ricorso principale va rigettato.L’accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso incidentaleconduce all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio algiudice del merito che provvederà ad un nuovo esame alla luce deiprincipi innanzi enunciati, nonché alla regolamentazione delle speseanche del giudizio di legittimità.10. In relazione al rigetto del ricorso principale, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.La Corte di cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso principale;in accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso incidentale,rigettato il primo motivo ed assorbito il terzo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci
Sentenza Cassazione n. 08413/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris