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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45554/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 gennaio 2022 de Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati ex artt. 5 (capi 1, 2, 3 e 4) e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 deducendo, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 Sussisterebbe la preclusione all'applicazione della pena, quanto meno rispetto ai capi 2, 3 e 4 commessi successivamente all'entrata in vigore della norma, poiché non risulterebbe né dagli atti né dalla sentenza che fosse avvenuto il pagamento integrale del debito tributario, previsto quale condizione per l'accesso al rito.

La sentenza sarebbe dunque illegittima e se ne chiede l'annullamento.

2. Il difensore ha depositato una memoria con cui si chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La condizione per l'ammissibilità del patteggiamento, prevista dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserita dall'art. 12 del cligs 24 settembre 2015, n. 158, ha natura esclusivamente procedimentale e, pertanto, si applica anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (così Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, dep. 2020, Bentivogli, Rv. 278014 - 02).

1.2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, la causa di non punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si verifica solo quando i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, e sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

1.3. Se tale causa di non punibilità non si verifica, ai sensi del comma 1 dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, le pene per tali delitti sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

1.4. Ai sensi del comma 2, per il delitto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ove non si verifichi la causa di non punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, l'accesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è possibile «solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1», cioè quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, oppure se l'imputato ha avuto accesso al ravvedimento operoso, ma dopo che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

1.5. Di conseguenza, si è affermato il principio per cui, in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709 - 01).

1.6. Va ribadito che la preclusione all'applicazione della pena non opera per l'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 41133 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zucchelli, Rv. 277979 - 02, in tema di reati tributari, in relazione al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tale reato non richiede l'esistenza di un profitto per l'agente o di un danno in termini di minore entrata fiscale per l'Erario (in motivazione, la Corte ha rilevato che sarebbe stato onere del ricorrente Pubblico Ministero, fornire, nel rispetto del canone della specificità dell'impugnazione, elementi in ordine all'esistenza in capo all'imputato di un qualche debito tributario dipendente dalla condotta a lui contestata, che egli avrebbe dovuto adempiere per accedere al rito).2.

In relazione al reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non risulta dalla sentenza, dagli atti e neanche dalla memoria difensiva il pagamento del debito tributario, sicché l'accesso al rito era precluso.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] il costante orientamento della giurisprudenza, è illegale la pena determinata attraverso una riduzione per il patteggiamento non consentita per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accesso al rito speciale. (fattispecie, di ricorso per cassazione ritenuto ammissibile in ragione della dedotta pena illegale, relativa a reati tributari per i quali, ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta è subordinata all'integrale pagamento dei debiti, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima dell'apertura del dibattimento; così Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, dep. 2020, Bentivogli, Rv. 278014 - 01).

2.2. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, stante la sussistenza della denunciata illegalità della pena applicata su richiesta, con la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dispone la trasmis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 gennaio 2022 de Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati ex artt. 5 (capi 1, 2, 3 e 4) e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 deducendo, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 Sussisterebbe la preclusione all'applicazione della pena, quanto meno rispetto ai capi 2, 3 e 4 commessi successivamente all'entrata in vigore della norma, poiché non risulterebbe né dagli atti né dalla sentenza che fosse avvenuto il pagamento integrale del debito tributario, previsto quale condizione per l'accesso al rito. La sentenza sarebbe dunque illegittima e se ne chiede l'annullamento. 2. Il difensore ha depositato una memoria con cui si chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La condizione per l'ammissibilità del patteggiamento, prevista dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserita dall'art. 12 del cligs 24 settembre 2015, n. 158, ha natura esclusivamente procedimentale e, pertanto, si applica anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore (così Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, dep. 2020, Bentivogli, Rv. 278014 - 02). 1.2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, la causa di non punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si verifica solo quando i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, e sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 1.3. Se tale causa di non punibilità non si verifica, ai sensi del comma 1 dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, le pene per tali delitti sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. 1.4. Ai sensi del comma 2, per il delitto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ove non si verifichi la causa di non punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, l'accesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è possibile «solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1», cioè quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, oppure se l'imputato ha avuto accesso al ravvedimento operoso, ma dopo che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 1.5. Di conseguenza, si è affermato il principio per cui, in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709 - 01). 1.6. Va ribadito che la preclusione all'applicazione della pena non opera per l'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 41133 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zucchelli, Rv. 277979 - 02, in tema di reati tributari, in relazione al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tale reato non richiede l'esistenza di un profitto per l'agente o di un danno in termini di minore entrata fiscale per l'Erario (in motivazione, la Corte ha rilevato che sarebbe stato onere del ricorrente Pubblico Ministero, fornire, nel rispetto del canone della specificità dell'impugnazione, elementi in ordine all'esistenza in capo all'imputato di un qualche debito tributario dipendente dalla condotta a lui contestata, che egli avrebbe dovuto adempiere per accedere al rito).2. In relazione al reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non risulta dalla sentenza, dagli atti e neanche dalla memoria difensiva il pagamento del debito tributario, sicché l'accesso al rito era precluso. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] il costante orientamento della giurisprudenza, è illegale la pena determinata attraverso una riduzione per il patteggiamento non consentita per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accesso al rito speciale. (fattispecie, di ricorso per cassazione ritenuto ammissibile in ragione della dedotta pena illegale, relativa a reati tributari per i quali, ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta è subordinata all'integrale pagamento dei debiti, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima dell'apertura del dibattimento; così Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, dep. 2020, Bentivogli, Rv. 278014 - 01). 2.2. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, stante la sussistenza della denunciata illegalità della pena applicata su richiesta, con la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone la trasmis
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