CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria, in data 16 febbraio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata, risulta del tutto generico a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il precedente penale del ricorrente per giungere, comunque, ad un ridimensionamento della sanzione rispetto a quella inflitta in primo grado, in misura non distante dal minimo edittale; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P