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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13134/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteteeftt-i4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive, in essa specificamente indicate.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, appiattendosi sull'interpretazione della Corte di assise di appello di Salerno e non valutando gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in relazione alle partecipazioni associative di cui alle due sentenze di condanna e in particolare la contemporaneità dell'operare delle associazioni criminose (essendo stata ritenuta cessata la prima nell'agosto 2001 solo per il dato formale della cessazione a quella data delle indagini che la riguardavano), l'identità dei loro componenti e la natura armata di entrambe.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Risulta depositata memoria difensiva contenente motivi nuovi, nei quali si insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, rilevando che il rigetto della richiesta di continuazione in sede esecutiva si fonda sulla diversità tra le due associazioni e non considera i reati-satellite quali elementi di congiunzione tra le stesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici 9/( e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza muovendo dalla analitica ricostruzione operata dalla sentenza della Corte di assise di appello di Salerno di condanna in ordine al reato di associazione di tipo mafioso commesso dal 4 novembre 2001 fino al 9 novembre 2005, che evidenzia che la sussistenza di detta associazione è da riferirsi con certezza ad un periodo successivo al 4 novembre 2001, giorno dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva funto da spartiacque rispetto ai precedenti equilibri camorristici tra il gruppo facente capo a Frasca e Frappaolo con la guida carismatica di [OSCURATO:PERSONA], imparentato con Esposito, e l'altro facente capo a [OSCURATO:PERSONA], di cui facevano parte Viscido, Noschese e [OSCURATO:PERSONA], rinsaldando la morte di Esposito i vincoli tra le due cellule.

Ha, quindi, sottolineato come: - siano due le associazioni camorristiche di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato capo e promotore, la prima operativa in Battipaglia fino al 21 agosto 2001 e la seconda, operante nel suddetto arco temporale, estesa ad un territorio molto più ampio e tale da incorporare anche il gruppo Frappaolo; - diversi siano i reati fine, essendo la prima assodazione di tipo mafioso dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla gestione delle bische clandestine e alle estorsioni, e la seconda, finalizzata ad ottenere la supremazia in un più ampio territorio, atta a commettere diversi e più gravi reati, quali omicidi, tentati omicidi, sequestri di persona ed altro per eliminare fisicamente i soggetti che si opponevano a [OSCURATO:PERSONA]; - non vi siano elementi concreti per sostenere che quest'ultimo sin dal 1997 si fosse prefigurato l'intento di espandere la sua forza delinquenziale su un più ampio territorio, anche arrivando a programmare i gravissimi reati di omicidio, compiuti poi nel 2002; - i reati di cui alle due sentenze di condanna non possano essere ricondotti ad un'unitaria e preordinata determinazione volitiva, quanto piuttosto ad un determinato stile di vita.

La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc.

Eloumari, Rv. 266615).

Ne deriva l'inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure difensive di cui al ricorso, che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte.

Nonché, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi nuovi.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteteeftt-i4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive, in essa specificamente indicate. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, appiattendosi sull'interpretazione della Corte di assise di appello di Salerno e non valutando gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in relazione alle partecipazioni associative di cui alle due sentenze di condanna e in particolare la contemporaneità dell'operare delle associazioni criminose (essendo stata ritenuta cessata la prima nell'agosto 2001 solo per il dato formale della cessazione a quella data delle indagini che la riguardavano), l'identità dei loro componenti e la natura armata di entrambe. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Risulta depositata memoria difensiva contenente motivi nuovi, nei quali si insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, rilevando che il rigetto della richiesta di continuazione in sede esecutiva si fonda sulla diversità tra le due associazioni e non considera i reati-satellite quali elementi di congiunzione tra le stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici 9/( e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza muovendo dalla analitica ricostruzione operata dalla sentenza della Corte di assise di appello di Salerno di condanna in ordine al reato di associazione di tipo mafioso commesso dal 4 novembre 2001 fino al 9 novembre 2005, che evidenzia che la sussistenza di detta associazione è da riferirsi con certezza ad un periodo successivo al 4 novembre 2001, giorno dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva funto da spartiacque rispetto ai precedenti equilibri camorristici tra il gruppo facente capo a Frasca e Frappaolo con la guida carismatica di [OSCURATO:PERSONA], imparentato con Esposito, e l'altro facente capo a [OSCURATO:PERSONA], di cui facevano parte Viscido, Noschese e [OSCURATO:PERSONA], rinsaldando la morte di Esposito i vincoli tra le due cellule. Ha, quindi, sottolineato come: - siano due le associazioni camorristiche di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato capo e promotore, la prima operativa in Battipaglia fino al 21 agosto 2001 e la seconda, operante nel suddetto arco temporale, estesa ad un territorio molto più ampio e tale da incorporare anche il gruppo Frappaolo; - diversi siano i reati fine, essendo la prima assodazione di tipo mafioso dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla gestione delle bische clandestine e alle estorsioni, e la seconda, finalizzata ad ottenere la supremazia in un più ampio territorio, atta a commettere diversi e più gravi reati, quali omicidi, tentati omicidi, sequestri di persona ed altro per eliminare fisicamente i soggetti che si opponevano a [OSCURATO:PERSONA]; - non vi siano elementi concreti per sostenere che quest'ultimo sin dal 1997 si fosse prefigurato l'intento di espandere la sua forza delinquenziale su un più ampio territorio, anche arrivando a programmare i gravissimi reati di omicidio, compiuti poi nel 2002; - i reati di cui alle due sentenze di condanna non possano essere ricondotti ad un'unitaria e preordinata determinazione volitiva, quanto piuttosto ad un determinato stile di vita. La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615). Ne deriva l'inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure difensive di cui al ricorso, che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte. Nonché, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi nuovi. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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