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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 31253/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24061-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3543/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 4334/2016; Oggetto Lavoro sportivo R.G.N.24061/2020 Cron.

Rep.

Ud.25/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in opposizione ad avviso di addebito dell’importo di Euro 208.100,09 relativo a crediti contributivi accertati da Gestione ex ENPALS per omesso pagamento di contributi per n.26 istruttori di impianti sportivi gestiti dalla società, nel periodo da giugno 2006 a dicembre 2009; l’ente previdenziale,nel verbale ispettivo, aveva qualificato di natura subordinata il rapporto di lavoro con gliistruttori (di tennis, nuoto e assistenti bagnanti), contestata dalla società cheaveva ritenuto di non assoggettare a contribuzione i compensi loro erogati, come “redditi diversi” per i quali, a mente dell’art. 67 co.1 lett.

M TUIR, è escluso l’obbligo contributivo se l’attività svolta rientra in quelle sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la preparazione e l’assistenza, ai sensi dell’art. 35 co.5 D.L. 207/08.

Il Tribunale aveva ravvisatoi caratteri di continuità ed onerosità delle prestazioni sportive ex art. 2 L. 91/81, desumibili dalle circostanze che gli istruttori avevano conseguito il brevetto per l’insegnamento, percepivano un compenso fisso orario e non preparavano per manifestazioni sportive dilettantistiche, ed aveva escluso che i compensi avessero carattere di marginalità (benché alcuni fossero inferiori a € 4.500,00, quale mero indicatore della non professionalità in assenza di prova del carattere dilettantistico), riconoscendo corrispettività e continuità anche per dueistruttori studenti che avevano svolto attività ad orario pieno,da giugno ad agosto; non rileverebbe la differenza tra società dilettantistiche e non, ma la concreta attività svolta senza scopo di lucro, finalizzata alla competizione non professionista, diversamente da un’attività commerciale aventead oggetto lo svolgimento di attività sportiva.

L’impugnata sentenza ha respinto l’appello della società sportiva, che ha insistito per la non necessità di alcuna prova se le prestazioni sono svolte nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, essendo sufficiente per conseguire l’esonero contributivo il fatto di essere una società sportiva riconosciuta dal CONI, che non versava alcun contributo agli impianti sportivi comunali e che erogava compensi rientranti nella “no tax area”, né era attribuita piena prova ai verbali ispettivi.

In sentenza la Corte di merito ha precisato che non tutti i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche costituiscono redditi diversi, esclusi dalla categoria dei redditi da lavoro, e che è professionale l’attività intellettuale o anche manuale esercitata in modo continuativo ed a scopo di guadagno; il limite reddituale previsto in € 7.500 si riferirebbe all’esclusione dell’imposizione IRPEF del soggetto percettore non all’esclusione dell’obbligo contributivo; infine la società non si era confrontatacon le risultanze del verbale ispettivo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso la società sportiva , affidandosi a otto motivi, illustrati in memorie depositate in prossimità di udienza; INPSresiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 TUIR, 2 e 9 L.91/81, art. 7 DL n.136/2004, art. 35 DL 207/08 e DM 15/3/2006, laddove la CdA ha ritenuto professionale l’attività svolta con assoggettamento a ENPALS a prescindere dalla natura dilettantistica dell’attività svolta e dalla iscrizione al registro CONI; ritiene la ricorrente che prestazioni sportive di carattere professionistico non possano essere espletate nel contesto di un soggetto (società sportiva) che svolge attività squisitamente dilettantistiche, e che sia decisiva l’iscrizione nel Registro delle associazione e società Dilettantistiche al CONI, ente amministrativo che emana atti imperativi ed autoritativi che producono effetti in capo a terzi.

Rileva che tutte le collaborazioni svolte nell’ambito dello sport dilettantistico seguono un regime agevolato a prescindere da abitualità e continuità della prestazione, e godono di totale esenzione perché non sono prestazioni svolte da professionisti.

Inoltre, dal d.lgs. 314/97 introduttivo del principio secondo il quale per determinare la base imponibile ai fini contributivi deve farsi riferimento alle previsioni del TUIR in tema di redditi da lavoro dipendente, non risulterebbe alcun riferimento ai compensi per lavoro sportivo, che restano qualificati come redditi diversi e nel DM 15/3/2005 che ha ampliato la categoria degli addetti agli impianti sportivi assoggettati a contribuzione ENPALS non si fa riferimento agli sportivi dilettanti.

Quanto poi alla norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 35 co.5 del d.l. n. 207/2008 rientra nell’esonero qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione, assistenza svolta nell’ambito di una attività sportiva dilettantistica, e vi rientrano anche gli istruttori che operano nell’ambito di attività sportivo-dilettantistiche ma che per loro natura non sono necessariamente destinate a sfociare in una competizione agonistica; riporta, infine, il contenuto di una circolare ministeriale n.37/2014 che aveva confermato l’esclusione da qualsiasi obbligo contributivo per le associazioni sportive dilettantistiche.

Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto fosse onere della società sportiva dilettantistica dimostrare l’esonero dall’obbligo contributivo: ritiene la ricorrente che, una volta iscritta al CONI, non può essere disconosciuto l’esonero per la società, o comunque varrebbe la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo e la natura dilettantistica dell’attività svolta come attestata dal CONI.

E nel verbale ispettivo non era mai stata contestata la natura dilettantistica della società, la quale non è tenuta a fornire la prova dell’esonero.

Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma primo,n.3 e n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.: la Corte d’appello non aveva considerato che la società ricorrente non era proprietaria degli impianti sui quali svolge attività sportiva.

In particolare, il Consiglio di Stato, in un parere allegato in atti, aveva ritenuto che vada interpretata in senso restrittivo la dizione di “addetti agli impianti”, per cui la contribuzione non è dovuta per le associazioni che non utilizzano impianti propri.

Con il quarto mezzo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 148 e 53 del DPR 917/86 laddove la Corte di merito ha ritenuto imponibili i compensi erogati ai collaboratori ex art. 53 TUIR e non abbia considerato la disposizione dell’art. 148 comma 3 TUIR secondo la quale non sono commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge o regolamento fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale; con l’iscrizione al CONI la natura dilettantistica dell’attività svolta doveva essere considerata in regime di totale esenzione.

Con il quinto motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.11 DPR 917/86 nel testo vigente all’epoca, per non avere la Corte d’appello considerato la rilevanza dell’importo dei compensi percepiti da ciascun collaboratore inferiore a 4.500 euro, quale indice di marginalitàdel compenso.

Al sesto motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art.360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un altro fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della allegazione di una copia del verbale ispettivo nel quale erano riportati gli importi corrisposti per ciascun istruttore da cui risultava la specificità del dato, di contro a quanto asserito su “gran parte degli istruttori” che non avevano superato € 4.500 annui, ed era decisivo ritenere non abituale o professionale una attività remunerata ai collaboratoriper poche centinaia di euro.

Nel settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c per altro profilo, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la decisione sul solo verbale ispettivo senza tener conto di altri mezzi istruttori e senza vagliare il contenuto del verbale con riferimento ad ulteriori riscontri in atti.

Precisa la ricorrente che il verbale ispettivo non fa piena prova delle valutazioni ma solo dei fatti avvenuti in presenza dell’ispettore o da lui compiuti e che le dichiarazioni rese innanzi ai verbalizzanti non assumono la stessa valenza probatoria delle prove testimoniali assunte dal giudice.

Con l’ultimo ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. per non aver ammesso prove testimoniali tempestivamente articolate in primo grado e riproposte in appello, inerenti alla non professionalità degli istruttori, dipendenti a tempo indeterminato di altri enti pubblici o privati.

2. Nel controricorso l’INPS, richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, eccepisce in primo luogo la inammissibilità del ricorso, riproduttivo dei motivi di appello e volto a conseguire una nuova valutazione del materiale probatorio; quindi, richiama le motivazioni delle due pronunce di merito, conformi, e l’irrilevanza delle dedotte violazioni nell’ambito del descritto contesto normativo di riferimento.

3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

4. Riguardo al primo motivo, va osservato che in materia di obblighi contributivi del lavoro sportivo questa Corte si è orientata verso la distinzione tra aspetti formali e sostanziali dell’attività svolta all’interno delle società sportive dilettantistiche.

Ai fini del conseguimento dei benefici agevolativi, fiscali e previdenziali, non è sufficiente la sola individuazione della natura giuridica dell’organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche nel cui contesto viene svolta l’attività lavorativa, né è dirimente il riconoscimento del CONI o che le prestazioni siano erogate dalle federazioni sportive nazionali, ma occorre verificare in concreto la modalità di svolgimento dell’attività sportiva e la natura delle prestazioni espletate nell’ambito dei rapporti di lavoro svolto, dipendente o collaborativo, professionale od occasionale. 4.1 -Con riferimento alla natura e fonte dell’obbligo contributivo per le società sportive dilettantistiche, va osservato che a mente dell’art. 67 lett.

M, TUIR, nel testo ratione temporis vigente, sono redditi diversi -se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente- i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle [OSCURATO:PERSONA] (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

L’art. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha poi autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L’art. 69 del TUIR ha poi integrato il contenuto della disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui alla lett.

M del comma 1 dell’art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro (limite così elevato dall’art. 1 co.367 lett.b della L. 205/2017).

Riguardo alla fonte dell’obbligo contributivo e dei requisiti per l’esonero delle associazioni e società dilettantistiche, questa Corte ha fornit o i parametri interpretativi della normativa applicabile, addentrandosi nella natura giuridica dell’attività delle associazioni sportive, nell’analisi delle specifiche attività svolte dagli istruttori, e n ella rilevanza o meno del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al CONI. 4.2 - In primo luogo, devesi osservare che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli enti sportivi dilettantistici di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall'art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (€ 7.500 per anno d'imposta, prima della riforma del 2017) sono fiscalmente neutri; e in più occasioni si è ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le pronunce Cass. n.11375/2020, n.24365/2019, n.21535/2019, n.11492/2019, n.16449/16, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale); trattasi di un orientamento espressivo di una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica.

In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche, va considerato l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo; si tratta di una relazione che,seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un’obbligazione patrimoniale pubblica; e va rilevato che dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali, non discende certamente l'individuazione di un’area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (sul punto, cfr.ord. 3965/2022 e sent. n. 2710/2022). 4.3 - In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022), «la verifica, in sede giudiziale, dell’effettiva natura «dilettantistica» del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non (tanto) dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI (così Cass., sez.trib., nr. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.).» 4.4 -L’assenza di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura dilettantistica dell’attività svolta in forza del mero dato formale della iscrizione al registro ed affiliazione al CONI, costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si intende discostare.

Sul punto, si rammenti quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: “Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67, comma 1°, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con I. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)”.

La pronuncia ha trovato conformi applicazioni anche in recenti ordinanze (cfr. n.11203/25 e n.20923/25). 4.5 -Non è condivisibile, pertanto, la tesi di escludere l'obbligo contributivo in favore degli istruttori sportivi in virtù della mera affiliazione al CONI dell’ente sportivo e dunque a prescindere dall'accertamento della natura professionale dell'attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né può desumersi una presunzione di non professionalità per la sola natura dell’attività svolta.

L’attività dilettantistica deve, quindi, essere verificata in concreto sulle modalità del suo espletamento, ed altrettanto va accertato il tipo di prestazioni rese dai lavoratori.

Sul punto, si aggiunga che l’intervento normativo di cui all’art. 35 co. 5 d.l. 207/2008, avente valenza di interpretazione autentica (Cass. ord. n. 24365/2019), ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore. 4.6 - S i tratta, per l'appunto, di un ’ ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compensi ricevuti dall’istruttore non devono essere conseguiti nell'esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente ed in proposito (v.

Cass. nr. 11375 del 2020 cit.) si è pure precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'art. 53 del TUIR deve intendersi «l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo» diversa dall'attività di impresa.

Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica sono, quindi, "redditi diversi" e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente alla entrata in vigore dell'art. 35, co. 5, del d.l. n. 207/2008, conv. in L. n.14/2009 (il tema è stato affrontato in ord. n. 24365 del 2019, in cui si precisa che i compensi in disamina possono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all'art. 67 lett.

M, TUIR, a condizione che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell'art. 7 D.L.n.136/2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica», secondo l'interpretazione resa dal citato art.35, co.5, D.L. n. 207/08). 4.7 - In definitiva, la natura dilettantistica e non professionale dell’attività sportiva che consente l’accesso ai benefici fiscali e contributivi deve essere esaminata non in senso oggettivo ma in senso soggettivo, in relazione, cioè, alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo, non alla natura oggettiva dell’attività stessa.

Sul punto, si richiami l’approdo giurisprudenziale espresso con sent. n. 2339/2022 (ribadito di recente, in ord. n. 11203/2025) in cui è stato precisato che il requisito di “professionalità” richiamato dall’art. 67 debba essere inteso in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento dell’attività, non in relazione alla natura oggettiva dell’attività; sono esclusi “dai redditi diversi” quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da “attività svolte professionalmente”.

5. Per quanto già riportato al precedente punto 4.4, il secondo motivo di ricorso si palesa anch’esso infondato .

Va esclusa, invero, alcuna violazione del criterio di riparto degli oneri probatori come disciplinato dall’art. 2697 c.c.: non si ravvisa inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l’esonero contributivo.

Chi invoca l’esenzione deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav.,sent. n. 41397/2021). 6.1 - La parte, nel caso in esame, invoca in accertamento negativo, derivato da un’opposizione ad avviso di addebito, l’applicazione di una disciplina agevolativa in presenza di “redditi diversi”, dei cui requisiti, oggettivi e soggettivi, occorre dimostrare la ricorrenza, sotto il profilo eminentemente sostanziale della effettiva natura dilettantistica dell’organismo erogatore delle prestazioni sportive.

Ed in particolare, rileva,a monte, la verifica giudiziale della effettiva natura “dilettantistica” delsoggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. n. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente (ord. n. 28845/2023).

Non si possono dunque configurare come “redditi diversi” quelli che derivano dall’esercizio abituale di un’attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendente.

6.2. va escluso sia l’automatismo agevolativo in presenza di organismo riconosciuto, sia la presunzione di natura dilettantistica dell’attività, dovendo la parte privata, che invoca il beneficio contributivo, dimostrare le modalità non professionali dell’attività svolta in concreto.

E sul punto è chiarissimo l’intervento di questa Corte che con ord. n. 11492/2019 ha precisato che “l’esenzione contributiva prevista in favore delle associazionisportive dilettantistiche dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del CONI)”.

Ed ancora, di recente, con ord. n. 8631/2025, e prima ancora con ord. 2710/2022, è stato affermato che «dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali non discende certamente l'individuazione di una area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere, cioè, dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione”.

L'accertamento condotto dal giudice di merito deriva, infatti, come osservato dalla Sezione Tributaria della Corte, non (tanto) dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, “il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI” (così Cass. sez. trib. n. 10393/2018; n. 23789 / 2016; n.16449/2016; n. 2152 / 2020; negli stessi termini, Cass. sez. lav. n.21535/2019 e n.5904/2016); «Si tratta, per l'appunto, di una ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi». 6.4 - La Corte d’appello ha ritenuto che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dalla società ricorrente, affidatasi ad allegazioni generiche e non concludenti sulla non professionalità, per non aver superato gran parte degli istruttori il limite reddituale, per avere alcuni di essi svolto altra attività lavorativa, per avere lavorato solo per la società deducente, circostanze che la Corte di merito ha ritenuto non idonee ad escludere la natura professionale delle prestazioni rese, fondata su qualità e numero di collaboratori, sul possesso dei “necessari titoli abilitanti” (ossia, il brevetto per istruttore sportivo), sullo svolgimento dell’attività dedotta “continuativamente ciascuno per più anni o per più mesi in ciascun anno”, percependo “compensi predeterminati e di indubbia consistenza”, e senza confrontarsi con il verbale ispettivo e con quanto riportato in sentenza di primo grado.

La parte ricorrente, in quella sede appellante, non avendo provato la dedotta natura dilettantistica dell’attività degli istruttori di cui al verbale ispettivo richiamato, non ha assolto all’onere probatorio su di sé gravante per fruire dell’esonero contributivo connesso alla erogazione di “redditi diversi” ai propri istruttori; e la Corte territoriale, con puntuale accertamento istruttorio, ha fatto corretto uso del criterio di riparto dell’onere probatorio nel senso innanzi esaminato non riscontrandosene, in sentenza, alcuna violazione; il tutto, in ossequio al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trafatti costitutivi ed eccezioni (sent. 26739/2024 e ord. n.26769/18).

7. Il terzo motivo è parimenti infondato: la circostanza di non essere la società ricorrente proprietaria degli impianti sportivi ove si svolge l’attività sportiva è del tutto ininfluente sul predetto requisito distintivo della modalità professionale o meno dell’attività svolta; la titolarità o la concessione di un impianto pubblico ad un organismo riconosciuto per lo svolgimento dell’attività statutaria formalmente definita come dilettantistica non si traduce in un parallelo riconoscimento di tale qualità lavorativa percoloro che sono ivi addetti.

L’argomento si collega con la estensione della categoria dei lavoratori dello spettacolo e dello sport rientranti nella più ampia categoria di soggetti tenuti alla iscrizione ex ENPALS; a completamento del panorama normativo, infatti, il decreto ministeriale del 15/3/2005 ha individuato una più ampia platea dei lavoratori assicurati richiamando l’elenco delle categorie dei lavoratori sportivi.

Trattasi non già di atto amministrativo ma di fonte normativa subprimaria, dal contenuto generale ed astratto, derivata da art.3, comma 2, del D.Lgs.

C.P.S. n.708/1947 che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, il potere di adeguare, con loro proprio decreto, le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS.

Tale ente previdenziale aveva quindi proposto il demandato adeguamento, previo periodico monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, che si è concluso con l’emissione del Decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA] pubblicato in G.U. n.80 del 7 aprile 2005, che, al punto n. 20, ha introdotto in elenco gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.

E l’obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli "addetti agli impianti sportivi",è stata confermata in giurisprudenza di legittimità con ord. n. 11375/2020, stante l’estensione della tutela al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo attraverso “l'esplicitazione della ricomprensione, nell'ambito della categoria di lavoratori assoggettati alla predetta tutela, di figure emergenti nella pratica - quali, tra gli altri, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere - che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare”.

8. Il quarto motivo è infondato poiché l’esclusione dall’invocato esonero contributivo non deriva da un’ipotizzata natura commerciale dell’attività svolta dalla società, in attuazione di scopi istituzionali verso il pagamento di corrispettivi, quanto dalla natura soggettiva dell’attività svolta dagli istruttori, qualificata dalla modalità professionale secondo i canoni di continuità, abitualità ed onerosità già innanzi indicati.

9. Sul tema della marginalità del compenso (quinto motivo) si è già pronunciata altre volte questa Corte, rilevando la inammissibilità del motivo che, ad onta, dellarubrica evocativa della violazione di legge, non si colloca affatto nel paradigma della violazione di legge, risolvendosi nella richiesta di sindacato in ordine alla marginalità del compenso e impinge nel tipico giudizio di fatto che compete esclusivamente al giudice del merito (Cass. n.1091/2022); il motivo è anche infondato perché per quanto riguarda la deduzione del mancato superamento della soglia del compenso annuo 4.500,00 euro, tale importo è solo un indicatore per la esclusione della c.d.

"non marginalità", per cui sussistendo tutti gli altri presupposti come sopra evidenziato,e cioè l'esclusione dei redditi professionali percepiti dagli istruttori dalla categoria dei "redditi diversi" di cui all'art. 67, primo comma, lett. m), la mancanza di prova del carattere dilettantistico dell'attività sportiva, il carattere di continuità e l'abitualità della prestazione nonché la professionalità, deve senza dubbio confermarsi l'obbligo del versamento della contribuzione previdenziale all'Inps ex Enpals secondo quanto rilevato in sentenza, sulla base delle inalterate circostanze tratte dal verbale ispettivo, con giudizio di fatto insindacabile in fase di legittimità; peraltro la parte neppure indica da quali elementi oggettivi riferiti ai singoli istruttori si sarebbe dovuto opinare che il compenso loro erogato dalla società sportiva non fosse marginale, e soprattutto non indica quale sia il parametro oggettivo di tale indicatore, ovemai esso sia stato riportato in atto difensivo e sia stato offerto in valutazione a l giudice di appello.

10. Sul sesto motivo, inerente all’omesso esame della allegazione del contenuto del verbale ispettivo carente di specificità per il riferimento a “gran parte degli istruttori” che avrebbero percepito un compenso inferiore a € 4.500 annui, è agevole rilevare l’inammissibilità della doglianza in presenza di una conforme pronuncia di rigetto, nei due gradi di merito.

Peraltro, si ribadisce, non è l’importo inferiore ad un tetto minimo retributivo a caratterizzare la natura dilettantistica dell’attività svolta,emergendo aspetti soggettivi e non oggettivi della attività e sua modalità di svolgimento.

11. Riguardo al settimo motivo, rileva (come già osservato in ord. n. 5067/2018) che le riferite ragioni della decisione dimostrano che non è stato attribuito al verbale ispettivo valore probatorio assoluto, ma quanto ivi riportato è stato valutato criticamente all'interno del complessivo quadro probatorio, per cui non sussiste la violazione dell'art. 2700 cod.civ., posto che risulta osservato il principio (Cass. 1503/2008) secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamentevalutabile e apprezzabile dal giudice.

Si aggiunga, a confutazione della sollevata censura, che non è stato violato l'art. 115 cod. proc. civ. posto che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016); ed anche in tal caso, come osservato esaminando il secondo motivo, non vi è stata violazione dell'art. 2697 cod. civ. perché la motivazione non poggia sulla stretta applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio ma sulla valutazione degli elementi istruttori ritenuti rilevanti, di tal ché il motivo, pur richiamando la violazione di tale regola in realtà censura la valutazione del materiale istruttorio posta in essere dalla sentenza impugnata.

12. Egualmente inammissibile è l’ultimo motivo, stante l’insindacabilità della pronuncia (non) ammissiva della prova testimoniale, nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito nel ritenerla non rilevante, su questioni di fatto già accertate con altro mezzo probatorio e ritenute dirimenti per la soluzione della controversia; salvo illogiche ed inconciliabili affermazioni motivazionali, che non risultano essere state dedotte entro i canoni di u’ipotizzabile violazione del minimo costituzionale, la censura dedotta sub art. 244 e 245 c.p.c., si traduce in un’inammissibile riformulazione di richieste istruttorie, come si evince dalla rinnovata articolazione dell’elenco dei testi e dei capitoli di prova sui quali si intrattiene la ricorrente in calceall’ottavo motivo di ricorso.

13. In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto.

La Corte ritiene di dover compensare le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24061-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3543/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 4334/2016; Oggetto Lavoro sportivo R.G.N.24061/2020 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in opposizione ad avviso di addebito dell’importo di Euro 208.100,09 relativo a crediti contributivi accertati da Gestione ex ENPALS per omesso pagamento di contributi per n.26 istruttori di impianti sportivi gestiti dalla società, nel periodo da giugno 2006 a dicembre 2009; l’ente previdenziale,nel verbale ispettivo, aveva qualificato di natura subordinata il rapporto di lavoro con gliistruttori (di tennis, nuoto e assistenti bagnanti), contestata dalla società cheaveva ritenuto di non assoggettare a contribuzione i compensi loro erogati, come “redditi diversi” per i quali, a mente dell’art. 67 co.1 lett. M TUIR, è escluso l’obbligo contributivo se l’attività svolta rientra in quelle sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la preparazione e l’assistenza, ai sensi dell’art. 35 co.5 D.L. 207/08. Il Tribunale aveva ravvisatoi caratteri di continuità ed onerosità delle prestazioni sportive ex art. 2 L. 91/81, desumibili dalle circostanze che gli istruttori avevano conseguito il brevetto per l’insegnamento, percepivano un compenso fisso orario e non preparavano per manifestazioni sportive dilettantistiche, ed aveva escluso che i compensi avessero carattere di marginalità (benché alcuni fossero inferiori a € 4.500,00, quale mero indicatore della non professionalità in assenza di prova del carattere dilettantistico), riconoscendo corrispettività e continuità anche per dueistruttori studenti che avevano svolto attività ad orario pieno,da giugno ad agosto; non rileverebbe la differenza tra società dilettantistiche e non, ma la concreta attività svolta senza scopo di lucro, finalizzata alla competizione non professionista, diversamente da un’attività commerciale aventead oggetto lo svolgimento di attività sportiva. L’impugnata sentenza ha respinto l’appello della società sportiva, che ha insistito per la non necessità di alcuna prova se le prestazioni sono svolte nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, essendo sufficiente per conseguire l’esonero contributivo il fatto di essere una società sportiva riconosciuta dal CONI, che non versava alcun contributo agli impianti sportivi comunali e che erogava compensi rientranti nella “no tax area”, né era attribuita piena prova ai verbali ispettivi. In sentenza la Corte di merito ha precisato che non tutti i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche costituiscono redditi diversi, esclusi dalla categoria dei redditi da lavoro, e che è professionale l’attività intellettuale o anche manuale esercitata in modo continuativo ed a scopo di guadagno; il limite reddituale previsto in € 7.500 si riferirebbe all’esclusione dell’imposizione IRPEF del soggetto percettore non all’esclusione dell’obbligo contributivo; infine la società non si era confrontatacon le risultanze del verbale ispettivo. 2. Avverso la sentenza propone ricorso la società sportiva , affidandosi a otto motivi, illustrati in memorie depositate in prossimità di udienza; INPSresiste con controricorso. 3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 TUIR, 2 e 9 L.91/81, art. 7 DL n.136/2004, art. 35 DL 207/08 e DM 15/3/2006, laddove la CdA ha ritenuto professionale l’attività svolta con assoggettamento a ENPALS a prescindere dalla natura dilettantistica dell’attività svolta e dalla iscrizione al registro CONI; ritiene la ricorrente che prestazioni sportive di carattere professionistico non possano essere espletate nel contesto di un soggetto (società sportiva) che svolge attività squisitamente dilettantistiche, e che sia decisiva l’iscrizione nel Registro delle associazione e società Dilettantistiche al CONI, ente amministrativo che emana atti imperativi ed autoritativi che producono effetti in capo a terzi. Rileva che tutte le collaborazioni svolte nell’ambito dello sport dilettantistico seguono un regime agevolato a prescindere da abitualità e continuità della prestazione, e godono di totale esenzione perché non sono prestazioni svolte da professionisti. Inoltre, dal d.lgs. 314/97 introduttivo del principio secondo il quale per determinare la base imponibile ai fini contributivi deve farsi riferimento alle previsioni del TUIR in tema di redditi da lavoro dipendente, non risulterebbe alcun riferimento ai compensi per lavoro sportivo, che restano qualificati come redditi diversi e nel DM 15/3/2005 che ha ampliato la categoria degli addetti agli impianti sportivi assoggettati a contribuzione ENPALS non si fa riferimento agli sportivi dilettanti. Quanto poi alla norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 35 co.5 del d.l. n. 207/2008 rientra nell’esonero qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione, assistenza svolta nell’ambito di una attività sportiva dilettantistica, e vi rientrano anche gli istruttori che operano nell’ambito di attività sportivo-dilettantistiche ma che per loro natura non sono necessariamente destinate a sfociare in una competizione agonistica; riporta, infine, il contenuto di una circolare ministeriale n.37/2014 che aveva confermato l’esclusione da qualsiasi obbligo contributivo per le associazioni sportive dilettantistiche. Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto fosse onere della società sportiva dilettantistica dimostrare l’esonero dall’obbligo contributivo: ritiene la ricorrente che, una volta iscritta al CONI, non può essere disconosciuto l’esonero per la società, o comunque varrebbe la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo e la natura dilettantistica dell’attività svolta come attestata dal CONI. E nel verbale ispettivo non era mai stata contestata la natura dilettantistica della società, la quale non è tenuta a fornire la prova dell’esonero. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma primo,n.3 e n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.: la Corte d’appello non aveva considerato che la società ricorrente non era proprietaria degli impianti sui quali svolge attività sportiva. In particolare, il Consiglio di Stato, in un parere allegato in atti, aveva ritenuto che vada interpretata in senso restrittivo la dizione di “addetti agli impianti”, per cui la contribuzione non è dovuta per le associazioni che non utilizzano impianti propri. Con il quarto mezzo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 148 e 53 del DPR 917/86 laddove la Corte di merito ha ritenuto imponibili i compensi erogati ai collaboratori ex art. 53 TUIR e non abbia considerato la disposizione dell’art. 148 comma 3 TUIR secondo la quale non sono commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge o regolamento fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale; con l’iscrizione al CONI la natura dilettantistica dell’attività svolta doveva essere considerata in regime di totale esenzione. Con il quinto motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.11 DPR 917/86 nel testo vigente all’epoca, per non avere la Corte d’appello considerato la rilevanza dell’importo dei compensi percepiti da ciascun collaboratore inferiore a 4.500 euro, quale indice di marginalitàdel compenso. Al sesto motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art.360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un altro fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della allegazione di una copia del verbale ispettivo nel quale erano riportati gli importi corrisposti per ciascun istruttore da cui risultava la specificità del dato, di contro a quanto asserito su “gran parte degli istruttori” che non avevano superato € 4.500 annui, ed era decisivo ritenere non abituale o professionale una attività remunerata ai collaboratoriper poche centinaia di euro. Nel settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c per altro profilo, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la decisione sul solo verbale ispettivo senza tener conto di altri mezzi istruttori e senza vagliare il contenuto del verbale con riferimento ad ulteriori riscontri in atti. Precisa la ricorrente che il verbale ispettivo non fa piena prova delle valutazioni ma solo dei fatti avvenuti in presenza dell’ispettore o da lui compiuti e che le dichiarazioni rese innanzi ai verbalizzanti non assumono la stessa valenza probatoria delle prove testimoniali assunte dal giudice. Con l’ultimo ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. per non aver ammesso prove testimoniali tempestivamente articolate in primo grado e riproposte in appello, inerenti alla non professionalità degli istruttori, dipendenti a tempo indeterminato di altri enti pubblici o privati. 2. Nel controricorso l’INPS, richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, eccepisce in primo luogo la inammissibilità del ricorso, riproduttivo dei motivi di appello e volto a conseguire una nuova valutazione del materiale probatorio; quindi, richiama le motivazioni delle due pronunce di merito, conformi, e l’irrilevanza delle dedotte violazioni nell’ambito del descritto contesto normativo di riferimento. 3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 4. Riguardo al primo motivo, va osservato che in materia di obblighi contributivi del lavoro sportivo questa Corte si è orientata verso la distinzione tra aspetti formali e sostanziali dell’attività svolta all’interno delle società sportive dilettantistiche. Ai fini del conseguimento dei benefici agevolativi, fiscali e previdenziali, non è sufficiente la sola individuazione della natura giuridica dell’organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche nel cui contesto viene svolta l’attività lavorativa, né è dirimente il riconoscimento del CONI o che le prestazioni siano erogate dalle federazioni sportive nazionali, ma occorre verificare in concreto la modalità di svolgimento dell’attività sportiva e la natura delle prestazioni espletate nell’ambito dei rapporti di lavoro svolto, dipendente o collaborativo, professionale od occasionale. 4.1 -Con riferimento alla natura e fonte dell’obbligo contributivo per le società sportive dilettantistiche, va osservato che a mente dell’art. 67 lett. M, TUIR, nel testo ratione temporis vigente, sono redditi diversi -se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente- i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle [OSCURATO:PERSONA] (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. L’art. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha poi autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L’art. 69 del TUIR ha poi integrato il contenuto della disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui alla lett. M del comma 1 dell’art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro (limite così elevato dall’art. 1 co.367 lett.b della L. 205/2017). Riguardo alla fonte dell’obbligo contributivo e dei requisiti per l’esonero delle associazioni e società dilettantistiche, questa Corte ha fornit o i parametri interpretativi della normativa applicabile, addentrandosi nella natura giuridica dell’attività delle associazioni sportive, nell’analisi delle specifiche attività svolte dagli istruttori, e n ella rilevanza o meno del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al CONI. 4.2 - In primo luogo, devesi osservare che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli enti sportivi dilettantistici di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall'art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (€ 7.500 per anno d'imposta, prima della riforma del 2017) sono fiscalmente neutri; e in più occasioni si è ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le pronunce Cass. n.11375/2020, n.24365/2019, n.21535/2019, n.11492/2019, n.16449/16, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale); trattasi di un orientamento espressivo di una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica. In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche, va considerato l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo; si tratta di una relazione che,seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un’obbligazione patrimoniale pubblica; e va rilevato che dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali, non discende certamente l'individuazione di un’area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (sul punto, cfr.ord. 3965/2022 e sent. n. 2710/2022). 4.3 - In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022), «la verifica, in sede giudiziale, dell’effettiva natura «dilettantistica» del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non (tanto) dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI (così Cass., sez.trib., nr. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.).» 4.4 -L’assenza di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura dilettantistica dell’attività svolta in forza del mero dato formale della iscrizione al registro ed affiliazione al CONI, costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si intende discostare. Sul punto, si rammenti quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: “Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67, comma 1°, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con I. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)”. La pronuncia ha trovato conformi applicazioni anche in recenti ordinanze (cfr. n.11203/25 e n.20923/25). 4.5 -Non è condivisibile, pertanto, la tesi di escludere l'obbligo contributivo in favore degli istruttori sportivi in virtù della mera affiliazione al CONI dell’ente sportivo e dunque a prescindere dall'accertamento della natura professionale dell'attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né può desumersi una presunzione di non professionalità per la sola natura dell’attività svolta. L’attività dilettantistica deve, quindi, essere verificata in concreto sulle modalità del suo espletamento, ed altrettanto va accertato il tipo di prestazioni rese dai lavoratori. Sul punto, si aggiunga che l’intervento normativo di cui all’art. 35 co. 5 d.l. 207/2008, avente valenza di interpretazione autentica (Cass. ord. n. 24365/2019), ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore. 4.6 - S i tratta, per l'appunto, di un ’ ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compensi ricevuti dall’istruttore non devono essere conseguiti nell'esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente ed in proposito (v. Cass. nr. 11375 del 2020 cit.) si è pure precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'art. 53 del TUIR deve intendersi «l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo» diversa dall'attività di impresa. Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica sono, quindi, "redditi diversi" e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente alla entrata in vigore dell'art. 35, co. 5, del d.l. n. 207/2008, conv. in L. n.14/2009 (il tema è stato affrontato in ord. n. 24365 del 2019, in cui si precisa che i compensi in disamina possono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all'art. 67 lett. M, TUIR, a condizione che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell'art. 7 D.L.n.136/2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica», secondo l'interpretazione resa dal citato art.35, co.5, D.L. n. 207/08). 4.7 - In definitiva, la natura dilettantistica e non professionale dell’attività sportiva che consente l’accesso ai benefici fiscali e contributivi deve essere esaminata non in senso oggettivo ma in senso soggettivo, in relazione, cioè, alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo, non alla natura oggettiva dell’attività stessa. Sul punto, si richiami l’approdo giurisprudenziale espresso con sent. n. 2339/2022 (ribadito di recente, in ord. n. 11203/2025) in cui è stato precisato che il requisito di “professionalità” richiamato dall’art. 67 debba essere inteso in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento dell’attività, non in relazione alla natura oggettiva dell’attività; sono esclusi “dai redditi diversi” quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da “attività svolte professionalmente”. 5. Per quanto già riportato al precedente punto 4.4, il secondo motivo di ricorso si palesa anch’esso infondato . Va esclusa, invero, alcuna violazione del criterio di riparto degli oneri probatori come disciplinato dall’art. 2697 c.c.: non si ravvisa inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l’esonero contributivo. Chi invoca l’esenzione deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav.,sent. n. 41397/2021). 6.1 - La parte, nel caso in esame, invoca in accertamento negativo, derivato da un’opposizione ad avviso di addebito, l’applicazione di una disciplina agevolativa in presenza di “redditi diversi”, dei cui requisiti, oggettivi e soggettivi, occorre dimostrare la ricorrenza, sotto il profilo eminentemente sostanziale della effettiva natura dilettantistica dell’organismo erogatore delle prestazioni sportive. Ed in particolare, rileva,a monte, la verifica giudiziale della effettiva natura “dilettantistica” delsoggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. n. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente (ord. n. 28845/2023). Non si possono dunque configurare come “redditi diversi” quelli che derivano dall’esercizio abituale di un’attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendente. 6.2. va escluso sia l’automatismo agevolativo in presenza di organismo riconosciuto, sia la presunzione di natura dilettantistica dell’attività, dovendo la parte privata, che invoca il beneficio contributivo, dimostrare le modalità non professionali dell’attività svolta in concreto. E sul punto è chiarissimo l’intervento di questa Corte che con ord. n. 11492/2019 ha precisato che “l’esenzione contributiva prevista in favore delle associazionisportive dilettantistiche dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del CONI)”. Ed ancora, di recente, con ord. n. 8631/2025, e prima ancora con ord. 2710/2022, è stato affermato che «dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali non discende certamente l'individuazione di una area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere, cioè, dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione”. L'accertamento condotto dal giudice di merito deriva, infatti, come osservato dalla Sezione Tributaria della Corte, non (tanto) dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, “il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI” (così Cass. sez. trib. n. 10393/2018; n. 23789 / 2016; n.16449/2016; n. 2152 / 2020; negli stessi termini, Cass. sez. lav. n.21535/2019 e n.5904/2016); «Si tratta, per l'appunto, di una ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi». 6.4 - La Corte d’appello ha ritenuto che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dalla società ricorrente, affidatasi ad allegazioni generiche e non concludenti sulla non professionalità, per non aver superato gran parte degli istruttori il limite reddituale, per avere alcuni di essi svolto altra attività lavorativa, per avere lavorato solo per la società deducente, circostanze che la Corte di merito ha ritenuto non idonee ad escludere la natura professionale delle prestazioni rese, fondata su qualità e numero di collaboratori, sul possesso dei “necessari titoli abilitanti” (ossia, il brevetto per istruttore sportivo), sullo svolgimento dell’attività dedotta “continuativamente ciascuno per più anni o per più mesi in ciascun anno”, percependo “compensi predeterminati e di indubbia consistenza”, e senza confrontarsi con il verbale ispettivo e con quanto riportato in sentenza di primo grado. La parte ricorrente, in quella sede appellante, non avendo provato la dedotta natura dilettantistica dell’attività degli istruttori di cui al verbale ispettivo richiamato, non ha assolto all’onere probatorio su di sé gravante per fruire dell’esonero contributivo connesso alla erogazione di “redditi diversi” ai propri istruttori; e la Corte territoriale, con puntuale accertamento istruttorio, ha fatto corretto uso del criterio di riparto dell’onere probatorio nel senso innanzi esaminato non riscontrandosene, in sentenza, alcuna violazione; il tutto, in ossequio al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trafatti costitutivi ed eccezioni (sent. 26739/2024 e ord. n.26769/18). 7. Il terzo motivo è parimenti infondato: la circostanza di non essere la società ricorrente proprietaria degli impianti sportivi ove si svolge l’attività sportiva è del tutto ininfluente sul predetto requisito distintivo della modalità professionale o meno dell’attività svolta; la titolarità o la concessione di un impianto pubblico ad un organismo riconosciuto per lo svolgimento dell’attività statutaria formalmente definita come dilettantistica non si traduce in un parallelo riconoscimento di tale qualità lavorativa percoloro che sono ivi addetti. L’argomento si collega con la estensione della categoria dei lavoratori dello spettacolo e dello sport rientranti nella più ampia categoria di soggetti tenuti alla iscrizione ex ENPALS; a completamento del panorama normativo, infatti, il decreto ministeriale del 15/3/2005 ha individuato una più ampia platea dei lavoratori assicurati richiamando l’elenco delle categorie dei lavoratori sportivi. Trattasi non già di atto amministrativo ma di fonte normativa subprimaria, dal contenuto generale ed astratto, derivata da art.3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947 che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, il potere di adeguare, con loro proprio decreto, le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS. Tale ente previdenziale aveva quindi proposto il demandato adeguamento, previo periodico monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, che si è concluso con l’emissione del Decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA] pubblicato in G.U. n.80 del 7 aprile 2005, che, al punto n. 20, ha introdotto in elenco gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”. E l’obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli "addetti agli impianti sportivi",è stata confermata in giurisprudenza di legittimità con ord. n. 11375/2020, stante l’estensione della tutela al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo attraverso “l'esplicitazione della ricomprensione, nell'ambito della categoria di lavoratori assoggettati alla predetta tutela, di figure emergenti nella pratica - quali, tra gli altri, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere - che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare”. 8. Il quarto motivo è infondato poiché l’esclusione dall’invocato esonero contributivo non deriva da un’ipotizzata natura commerciale dell’attività svolta dalla società, in attuazione di scopi istituzionali verso il pagamento di corrispettivi, quanto dalla natura soggettiva dell’attività svolta dagli istruttori, qualificata dalla modalità professionale secondo i canoni di continuità, abitualità ed onerosità già innanzi indicati. 9. Sul tema della marginalità del compenso (quinto motivo) si è già pronunciata altre volte questa Corte, rilevando la inammissibilità del motivo che, ad onta, dellarubrica evocativa della violazione di legge, non si colloca affatto nel paradigma della violazione di legge, risolvendosi nella richiesta di sindacato in ordine alla marginalità del compenso e impinge nel tipico giudizio di fatto che compete esclusivamente al giudice del merito (Cass. n.1091/2022); il motivo è anche infondato perché per quanto riguarda la deduzione del mancato superamento della soglia del compenso annuo 4.500,00 euro, tale importo è solo un indicatore per la esclusione della c.d. "non marginalità", per cui sussistendo tutti gli altri presupposti come sopra evidenziato,e cioè l'esclusione dei redditi professionali percepiti dagli istruttori dalla categoria dei "redditi diversi" di cui all'art. 67, primo comma, lett. m), la mancanza di prova del carattere dilettantistico dell'attività sportiva, il carattere di continuità e l'abitualità della prestazione nonché la professionalità, deve senza dubbio confermarsi l'obbligo del versamento della contribuzione previdenziale all'Inps ex Enpals secondo quanto rilevato in sentenza, sulla base delle inalterate circostanze tratte dal verbale ispettivo, con giudizio di fatto insindacabile in fase di legittimità; peraltro la parte neppure indica da quali elementi oggettivi riferiti ai singoli istruttori si sarebbe dovuto opinare che il compenso loro erogato dalla società sportiva non fosse marginale, e soprattutto non indica quale sia il parametro oggettivo di tale indicatore, ovemai esso sia stato riportato in atto difensivo e sia stato offerto in valutazione a l giudice di appello. 10. Sul sesto motivo, inerente all’omesso esame della allegazione del contenuto del verbale ispettivo carente di specificità per il riferimento a “gran parte degli istruttori” che avrebbero percepito un compenso inferiore a € 4.500 annui, è agevole rilevare l’inammissibilità della doglianza in presenza di una conforme pronuncia di rigetto, nei due gradi di merito. Peraltro, si ribadisce, non è l’importo inferiore ad un tetto minimo retributivo a caratterizzare la natura dilettantistica dell’attività svolta,emergendo aspetti soggettivi e non oggettivi della attività e sua modalità di svolgimento. 11. Riguardo al settimo motivo, rileva (come già osservato in ord. n. 5067/2018) che le riferite ragioni della decisione dimostrano che non è stato attribuito al verbale ispettivo valore probatorio assoluto, ma quanto ivi riportato è stato valutato criticamente all'interno del complessivo quadro probatorio, per cui non sussiste la violazione dell'art. 2700 cod.civ., posto che risulta osservato il principio (Cass. 1503/2008) secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamentevalutabile e apprezzabile dal giudice. Si aggiunga, a confutazione della sollevata censura, che non è stato violato l'art. 115 cod. proc. civ. posto che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016); ed anche in tal caso, come osservato esaminando il secondo motivo, non vi è stata violazione dell'art. 2697 cod. civ. perché la motivazione non poggia sulla stretta applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio ma sulla valutazione degli elementi istruttori ritenuti rilevanti, di tal ché il motivo, pur richiamando la violazione di tale regola in realtà censura la valutazione del materiale istruttorio posta in essere dalla sentenza impugnata. 12. Egualmente inammissibile è l’ultimo motivo, stante l’insindacabilità della pronuncia (non) ammissiva della prova testimoniale, nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito nel ritenerla non rilevante, su questioni di fatto già accertate con altro mezzo probatorio e ritenute dirimenti per la soluzione della controversia; salvo illogiche ed inconciliabili affermazioni motivazionali, che non risultano essere state dedotte entro i canoni di u’ipotizzabile violazione del minimo costituzionale, la censura dedotta sub art. 244 e 245 c.p.c., si traduce in un’inammissibile riformulazione di richieste istruttorie, come si evince dalla rinnovata articolazione dell’elenco dei testi e dei capitoli di prova sui quali si intrattiene la ricorrente in calceall’ottavo motivo di ricorso. 13. In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto. La Corte ritiene di dover compensare le sp
Sentenza Cassazione n. 31253/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris