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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12157/2026

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a i giudizi menzionati nel [OSCURATO:PERSONA] del c.p.a., ma non di certoNumero registro generale 14986/2024Numero sezionale 393/2025Numero di raccolta generale 12157/2026Data pubblicazione 30/04/2026che ciò sia possibile qualora sul punto si sia formato in precedenza il giudicatointerno, implicito od esplicito.2.4.

Né il tema del difetto di giurisdizione può essere recuperato alla lucedella prospettazione adombrata da parte ricorrente secondo la quale il Consigliodi Stato, nell’accogliere l’appello della società, avrebbe, solo in considerazionedella natura pubblica del soggetto concedente, ritenuto essenziali, ai fini dellacondanna del detto ente, circostanze che in realtà attenevano alla fase esecutivadel contratto concessorio, del tutto paritetica, laddove l’oggetto del giudizio diottemperanza era limitato alla determinazione ex art. 34 c.p.c. delleconseguenze dannose dell’emanazione del provvedimento di decadenza dellaconcessione, prima sospeso e poi annullato ( ricorso, pag. 11, 2°, 3° e 4° cpv).2.5.

Tale prospettazione è innanzitutto priva di riscontri alla luce della cornicegiuridica nella quale si inquadra la vicenda processuale definita con la sentenzadel Consiglio di Stato, oggetto di impugnazione.2.6.

La sentenza qui impugnata è stata infatti resa all’esito dell’instaurazioneda parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un giudizio di ottemperanza ai sensidell’art. 112 c.p.a. per non avere l’Amministrazione dato seguito al dictum dellasentenza del T.A.R.

Abruzzo (sentenza n. 561/2018), divenuta definitiva pereffetto della sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva dichiaratoimprocedibile l’appello principale del Comune di Canistro e irricevibile pertardività l’appello incidentale della Regione Abruzzo avverso la decisione di primogrado.2.7.

Come già sopra esposto, il T.A.R.

Abruzzo con la sentenza n. 561/2018aveva annullato la determina dirigenziale di decadenza dal rinnovo dellaconcessione e condannato la Regione Abruzzo a corrispondere alla società unadeguato ristoro dei danni subiti, in applicazione dell’art, 34, comma 4, delcodice del processo amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazioneo notificazione, se presente, della sentenza, decorsi i quali il Collegio nominerà,su istanza di parte, un [OSCURATO:PERSONA] ad acta perché provveda in via sostitutiva”.2.8.

Non è revocabile in dubbio, né posto in discussione in questa sede, chela sentenza di annullamento del provvedimento di revoca della concessione e diconseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno (sentenzaNumero registro generale 14986/2024Numero sezionale 393/2025Numero di raccolta generale 12157/2026T.A.R.

Abruzzo n. 561/2018) è intervenuta in relazione all’ipotesi di giurisdizioneData pubblicazione 30/04/2026esclusiva normativamente delineata dall’art. 133, comma 1 lett. b) c.p.a. amente del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… b) le controversie aventi adoggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici,ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altricorrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunalesuperiore delle acque pubbliche… ; neppure è contestabile il fatto che in quelgiudizio il danno patito dalla società e ritenuto meritevole di ristoro si configuriquale conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità delprovvedimento impugnato, provvedimento espressione di poteri autoritativiriservati alla P.A. nell’ambito del rapporto concessorio.

Già tanto è sufficiente adescludere che la presente controversia possa essere attratta nell’ambito dellecontroversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, inmateria di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario;come chiarito da questa Corte, infatti, tra tali controversie sono annoverabili soloquelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo,cioè, il potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando,invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A.sull'intera economia del rapporto concessorio, come avvenuto nel caso di specie,la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudiceamministrativa ( Cass. Sez.

Un., n. 16459 del 2020).2.9.

Il giudice dell’ottemperanza chiamato a dare esecuzione alla sentenzan. 561/2018 del T.A.R.

Abruzzo si è dichiaratamente limitato, in ossequio alrelativo dictum, a prendere in considerazione condotte materialidell’Amministrazione al solo fine della determinazione dell’entità del risarcimentodel danno dovuto alla parte privata sulla base di statuizione divenuta definitiva,restando escluso nel relativo ragionamento decisorio ogni profilo di rilevanza2.10.

In questa prospettiva, la denunzia della Regione Abruzzo secondo laquale mediante la ordinanza istruttoria il Consiglio di Stato avrebbe esteso lacontroversia anche a fatti diversi da quelli che costituivano l’originario oggettoNumero registro generale 14986/2024Numero sezionale 393/2025Numero di raccolta generale 12157/2026dell’ottemperanza, potrebbe al più assumere rilievo sotto il profilo dell’error inData pubblicazione 30/04/2026procedendo, vizio riconducibile ai limiti interni della giurisdizione ed estraneopertanto all’ambito del sindacato della Corte regolatrice.2.11.

Per costante giurisprudenza del giudice di legittimità infatti le decisionidel Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette alsindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nellasola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di farricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo,viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il poteredi ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ailimiti interni di tale giurisdizione.

Ne consegue che, ove le censure mosse alladecisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato,l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione diconformità dello stesso rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, glierrori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, inquanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano internialla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass.Sez.

Un. 27746 del 2022, Cass. Sez.

Un. 13699 del 2018.

Cass. Sez.

Un. n.10060 del 2013, Cass. Sez.

Un. n. 736 del 2012) .2.13.

Infine, alcun rilievo in ordine all’esito della presente controversiaassume, alla stregua delle medesima ricostruzione di cui alla memoria depositatadalla odierna ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1436/2025,sopravvenuta nelle more, con la quale è stata dichiarata la cessazione dellamateria del contendere in relazione a successivo giudizio di ottemperanzainstaurato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inteso alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] ad actafinalizzata al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla sentenzadel Consiglio di Stato oggetto del presente ricorso.

La cessazione della materiadel contendere, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente, derivavadall’avere la Regione Abruzzo interamente saldato alla società il credito di questascaturente dalla sentenza del Consiglio di Stato oggetto della presenteimpugnazione, restando quindi impregiudicata, in difetto di specifica allegazioneNumero registro generale 14986/2024Numero sezionale 393/2025Numero di raccolta generale 12157/2026di acquiescenza, peraltro inconfigurabile alle luce delle medesime conclusioniData pubblicazione 30/04/2026ribadite in memoria dall’ odierna ricorrente, la res controversa in questa sede.3.

All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.000 per compensi professionali,euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1•quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso, se dovuto.Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì 25novembre 2025.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a i giudizi menzionati nel [OSCURATO:PERSONA] del c.p.a., ma non di certoNumero registro generale 14986/2024Numero sezionale 393/2025Numero di raccolta generale 12157/2026Data pubblicazione 30/04/2026che ciò sia possibile qualora sul punto si sia formato in precedenza il giudicatointerno, implicito od esplicito.2.4. Né il tema del difetto di giurisdizione può essere recuperato alla lucedella prospettazione adombrata da parte ricorrente secondo la quale il Consigliodi Stato, nell’accogliere l’appello della società, avrebbe, solo in considerazionedella natura pubblica del soggetto concedente, ritenuto essenziali, ai fini dellacondanna del detto ente, circostanze che in realtà attenevano alla fase esecutivadel contratto concessorio, del tutto paritetica, laddove l’oggetto del giudizio diottemperanza era limitato alla determinazione ex art. 34 c.p.c. delleconseguenze dannose dell’emanazione del provvedimento di decadenza dellaconcessione, prima sospeso e poi annullato ( ricorso, pag. 11, 2°, 3° e 4° cpv).2.5. Tale prospettazione è innanzitutto priva di riscontri alla luce della cornicegiuridica nella quale si inquadra la vicenda processuale definita con la sentenzadel Consiglio di Stato, oggetto di impugnazione.2.6. La sentenza qui impugnata è stata infatti resa all’esito dell’instaurazioneda parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un giudizio di ottemperanza ai sensidell’art. 112 c.p.a. per non avere l’Amministrazione dato seguito al dictum dellasentenza del T.A.R. Abruzzo (sentenza n. 561/2018), divenuta definitiva pereffetto della sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva dichiaratoimprocedibile l’appello principale del Comune di Canistro e irricevibile pertardività l’appello incidentale della Regione Abruzzo avverso la decisione di primogrado.2.7. Come già sopra esposto, il T.A.R. Abruzzo con la sentenza n. 561/2018aveva annullato la determina dirigenziale di decadenza dal rinnovo dellaconcessione e condannato la Regione Abruzzo a corrispondere alla società unadeguato ristoro dei danni subiti, in applicazione dell’art, 34, comma 4, delcodice del processo amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazioneo notificazione, se presente, della sentenza, decorsi i quali il Collegio nominerà,su istanza di parte, un [OSCURATO:PERSONA] ad acta perché provveda in via sostitutiva”.2.8. Non è revocabile in dubbio, né posto in discussione in questa sede, chela sentenza di annullamento del provvedimento di revoca della concessione e diconseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno (sentenzaNumero registro generale 14986/2024Numero sezionale 393/2025Numero di raccolta generale 12157/2026T.A.R. Abruzzo n. 561/2018) è intervenuta in relazione all’ipotesi di giurisdizioneData pubblicazione 30/04/2026esclusiva normativamente delineata dall’art. 133, comma 1 lett. b) c.p.a. amente del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… b) le controversie aventi adoggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici,ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altricorrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunalesuperiore delle acque pubbliche… ; neppure è contestabile il fatto che in quelgiudizio il danno patito dalla società e ritenuto meritevole di ristoro si configuriquale conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità delprovvedimento impugnato, provvedimento espressione di poteri autoritativiriservati alla P.A. nell’ambito del rapporto concessorio. Già tanto è sufficiente adescludere che la presente controversia possa essere attratta nell’ambito dellecontroversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, inmateria di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario;come chiarito da questa Corte, infatti, tra tali controversie sono annoverabili soloquelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo,cioè, il potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando,invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A.sull'intera economia del rapporto concessorio, come avvenuto nel caso di specie,la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudiceamministrativa ( Cass. Sez. Un., n. 16459 del 2020).2.9. Il giudice dell’ottemperanza chiamato a dare esecuzione alla sentenzan. 561/2018 del T.A.R. Abruzzo si è dichiaratamente limitato, in ossequio alrelativo dictum, a prendere in considerazione condotte materialidell’Amministrazione al solo fine della determinazione dell’entità del risarcimentodel danno dovuto alla parte privata sulla base di statuizione divenuta definitiva,restando escluso nel relativo ragionamento decisorio ogni profilo di rilevanza2.10. In questa prospettiva, la denunzia della Regione Abruzzo secondo laquale mediante la ordinanza istruttoria il Consiglio di Stato avrebbe esteso lacontroversia anche a fatti diversi da quelli che costituivano l’originario oggettoNumero registro generale 14986/2024Numero sezionale 393/2025Numero di raccolta generale 12157/2026dell’ottemperanza, potrebbe al più assumere rilievo sotto il profilo dell’error inData pubblicazione 30/04/2026procedendo, vizio riconducibile ai limiti interni della giurisdizione ed estraneopertanto all’ambito del sindacato della Corte regolatrice.2.11. Per costante giurisprudenza del giudice di legittimità infatti le decisionidel Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette alsindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nellasola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di farricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo,viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il poteredi ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ailimiti interni di tale giurisdizione. Ne consegue che, ove le censure mosse alladecisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato,l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione diconformità dello stesso rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, glierrori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, inquanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano internialla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass.Sez. Un. 27746 del 2022, Cass. Sez. Un. 13699 del 2018. Cass. Sez. Un. n.10060 del 2013, Cass. Sez. Un. n. 736 del 2012) .2.13. Infine, alcun rilievo in ordine all’esito della presente controversiaassume, alla stregua delle medesima ricostruzione di cui alla memoria depositatadalla odierna ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1436/2025,sopravvenuta nelle more, con la quale è stata dichiarata la cessazione dellamateria del contendere in relazione a successivo giudizio di ottemperanzainstaurato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inteso alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] ad actafinalizzata al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla sentenzadel Consiglio di Stato oggetto del presente ricorso. La cessazione della materiadel contendere, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente, derivavadall’avere la Regione Abruzzo interamente saldato alla società il credito di questascaturente dalla sentenza del Consiglio di Stato oggetto della presenteimpugnazione, restando quindi impregiudicata, in difetto di specifica allegazioneNumero registro generale 14986/2024Numero sezionale 393/2025Numero di raccolta generale 12157/2026di acquiescenza, peraltro inconfigurabile alle luce delle medesime conclusioniData pubblicazione 30/04/2026ribadite in memoria dall’ odierna ricorrente, la res controversa in questa sede.3. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.000 per compensi professionali,euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1•quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso, se dovuto.Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì 25novembre 2025.Il PresidentePasquale D’Ascola
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