CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 25379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24788/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 184/190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 573/2021depositata il 11/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 4 novembre 2021, il Tribunale di Palmi ha dichiarato l’incandidabilità dell’odierno ricorrente alle «prossime elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nella regione Calabria», ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000. Con decreto dell’11 marzo 2022, n. 2395, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo del Creazzo ed accolto quello del Ministero, dichiarando l’incandidabilità del primo alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per il Parlamento europeo, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune di Sant’Eufemia di Aspromonte. La corte territoriale, infatti, ha reputato che: a) l o scioglimento del consiglio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, come già accertato dal primo giudice, è intervenuto sulla base delle esigenze cautelari emerse nel procedimento penale, in cui al ricorrente è stata comminata la misura della custodia agli arresti domiciliari, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p., condotta penale rilevante ai fini della declaratoria di incandidabilità: infatti, la sussistenza di gravi indizi del reato predetto, in capo al soggetto che riveste la carica di sindaco di un comune il cui consiglio comunale è stato sciolto ai sensi dell’art. 143, comma 1, tuel, è tale da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei relativi servizi, attese le importanti funzioni di indirizzo e controllo, oltre che di rappresentanza, che l’ordinamento attribuisce al sindaco; ciò, in forza degli accertati legami con le consorterie mafiose, che rendevano il primo cittadino ampiamente ed inevitabilmente esposto agli interessi ed alle pretese della organizzazione con cui aveva siglato l’accordo elettorale; b) non vi è spazio per la sospensione del procedimento, in attesa della definizione di quello penale, trattandosi di procedimenti autonomi e con diversi presupposti, non richiedendo la misura dell’incandidabilità la sussistenza del reato di partecipazione all’associazione mafiosa o il concorso esterno nella stessa, ma essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze ed alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio; dall’altro lato, la pronuncia di incandidabilità può fondarsi su elementi gravemente indiziari, come quelli emergenti nel caso in esame sulla scorta del giudicato cautelare; c)è fondato il reclamo del Ministero, in quanto il primo giudice ha erroneamente applicato l’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall’art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018: novella che ha previsto l’estensione in termini di durata (due turni elettorali invece che uno) e di ambito applicativo (esteso alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il [OSCURATO:PERSONA]) entrata in vigore, ai sensi dell’art. 40 d.l. cit., il 5 ottobre 2018, con necessaria applicazione alla vicenda in esame (decreto di scioglimento del Comune di Sant’Eufemia in data 7 aprile 2020). Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’intimato Ministero con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi del ricorso censurano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. e 143, comma 11, tuel, ed omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto il quadro indiziario, emerso in sede penale e recepito nella proposta ministeriale per lo scioglimento del consiglio comunale e l’incandidabilità dei quattro amministratori (sindaco, vice sindaco, presidente del consiglio comunale e rappresentante dell’opposizione in sede al civico consesso), si era, secondo il ricorrente, «sostanzialmente sgretolato nel volgere di pochi mesi»: tali considerazioni non sono state esaminate dalla corte d’appello, che non ha tenuto conto della censura formulata con il reclamo, concernente non tanto le conclusioni degli inquirenti, quanto la loro affidabilità, mentre i provvedimenti di revoca e di annullamento delle misure cautelari hanno riguardato tre dei quattro ex amministratori comunali (vice sindaco, presidente del consiglio e consiglieri comunali di opposizione); se le indagini penali fossero state condotte con rigore, il consiglio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte non sarebbe stato sciolto ed il procedimento per la declaratoria di incandidabilità non sarebbe stato avviato; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 51 Cost. e 143, comma 11, tuel, con motivazione apparente ed illogica, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la corte d’appello esaminato un fatto decisivo per il giudizio e non avere nella motivazione permesso di individuare l’iter logico seguito per giungere alle conclusioni riportate nel dispositivo; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 51 Cost., 2967 c.c. e 143, comma 2 e 11, tuel, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto l’incandidabilità richiede la verifica se la cattiva gestione abbia consentito o facilitato l’ingerenza e le pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio e se sussista una responsabilità dell’amministratore nel grave stato di degrado amministrativo, mentre, nella specie, è mancato qualsiasi accertamento dell’autorità amministrativa preposta, che si è fondata sulle indagini penali, con vicenda in seguito smentita, per gli altri amministratori. 2. – I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono affetti dai medesimi vizi d’inammissibilità. Invero, essi: - sotto l’egida del vizio di violazione di legge o omesso esame, in verità ripropongono un giudizio sul fatto: ma, come è noto, è inammissibile il motivo che, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 15 aprile 2021, n. 10029; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009); - quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo del ricorso non coglie parimenti nel segno, posto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 24.1.2020, n. 1634; Cass. 23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107); - i primi due motivi, inoltre, invocano impropriamente il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, inquadrabile in detta disposizione, secondo le Sezioni Unite, deve essere dedotto nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., sicché il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7.4.2014, n. 8053, per tutte), nel caso concreto adempimenti del tutto omessi dal ricorrente. 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al