CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 03860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13600/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 2612/2015, depositata il 16/02/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto che, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza sia cassata con rinvio, e si è opposto al rinvio chiesto dalla difesa del controricorrente. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura generale dello Stato. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla narrativa della sentenza qui impugnata risulta che l’ufficio ha contestato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (“DH”) un’operazione elusiva di leveraged cash out , così riassumibile nei suoi tratti essenziali: (a) i soci di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (“DCN”) ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) cedevano alla (neocostituita) HD le loro partecipazioni in DCN, mediante atto di vendita e non con atto di conferimento di beni in natura (partecipazioni), al fine di non sottostare alla tassazione dei dividendi distribuiti da DCN ai soci medesimi, la cui retrocessione a favore degli stessi soci cedenti (o meglio conferenti) veniva mascherata sotto forma di ripianamento del debito contratto da DH per l’acquisto dell’intera partecipazione nella DCN; (b) in dettaglio, sulla premessa della natura elusiva della complessa operazione, coll’accertamento oggetto di questo giudizio si contesta a DH di avere omesso di eseguire le ritenute a titolo di imposta del 12,5 per cento sul complessivo importo distribuito, (per quanto qui rileva) nell’anno 2008, ai sociMichele Iuliano e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di dividendi sotto la forma apparente di pagamento del prezzo per l’acquisto della partecipazione in DCN. 2. DH ha impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Napoli, la quale ha rigettato il ricorso con sentenza (n. 574/13) che è stata riformata dalla C.T.R. della Campania che, a sua volta, ha accolto l’appello della contribuente sulla base delle seguenti considerazioni: (i) è erronea l’applicazione da parte dell’ufficio dell’art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’operazione di trasferimento a DH delle partecipazioni detenute in DCN da parte dei suindicati soci (persone fisiche), perfezionata nel 2004, è stata qualificata, anche ai fini fiscali, come “cessione” e non come “conferimento” in sede di accertamento con adesione da parte dei soci, nel cui àmbito è stata convenuta una mera rideterminazione del corrispettivo di cessione; (ii) è errata la pronuncia di primo grado che ha affermato che (cfr. pag. 3 della sentenza qui impugnata) «era irrilevante la definizione intervenuta con riferimento agli avvisi di accertamento notificati per il periodo d’imposta 2004 nel presupposto che «l’adesione relativa a un anno d’imposta non vincola l’Ufficio per i successivi anni». 3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la società contribuente resiste con controricorso. 4. La causa è rinviata a nuovo ruolo come richiesto dalla difesa della contribuente, al fine di consentirle di valutare se avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197. P.Q.M. La Corte