CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di furto aggravato, con la recidiva, giudicate le concesse attenuanti generiche in termini di equivalenza con le aggravanti (in Castellammare di stabia, 8/1/2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (illegalità della pena, per essere stata la multa, all'esito) zhIla riduzione per il rito, calcolata in euro 612,00 invece che 618,00) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); che, infatti, anche ove la dedotta illegalità fosse sussistente, in ogni caso il ricorrente non avrebbe interesse all'impugnazione, trattandosi di errore di quantificazione in bonam partem (sul punto, sez. 3, n. 19523 del 18/3/2010, 8., Rv. 247179; sez. 7, n. 6966 del 17/4/2015, Emma, Rv. 266173); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1,3 perrao D E POS1T AT A CNNCill I