CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30874/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12764-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AYAL,--1 VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 159/25/2019 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 10/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12764 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- Rg 12764/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo con cui si duole della violazione dell'art 132 comma secondo nr 4 c.p.c.,dell'art 118 disp att c.p.c.dell'art 36 comma secondo nr 4 del Dlgs nr 546 del 1992 in relazione all'alt 360 primo comma nr 4 c.p.c. Si lamenta che il Giudice di appello avrebbe posto a base della decisione asserzioni prive di qualsiasi attinenza con la fattispecie controversa. Si osserva infatti che la CTR della Lombardia ,sez distaccata di Brescia,non sembra aver colto il punto centrale della vicenda atteso che a fronte di una ricostruzione dell'Ufficio aventi ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti il giudice del gravame afferma di non aver ravvisato indizi della realizzazione di " presunte frodi a carosello" ossia di una ipotesi tipicamente ricondotta alla ben diversa fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti. In secondo luogo si rileva che la CTR si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado senza operare alcun vaglio critico in ordine alle censure svolte in grado di appello. Il motivo è fondato. Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. La motivazione è meramente apparente che determina la nullità perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie„ ipotetiche congetture(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; con?. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). Ciò posto come si evince anche dalla sentenza impugnata la contestazione sollevata dall'Ufficio aveva ad oggetto una rettifica delle dichiarazioni dei redditi relative alla società [OSCURATO:SOCIETA]. correlata ad operazioni oggettivamente inesistenti. La motivazione posta a base della decisione attiene invero alla rilevata carenza probatoria correlata ad una frode a carosello e alla carente dimostrazione da parte dell'Ufficio di una consapevole partecipazione della contribuente all'illecito. Si tratta di una argomentazione sganciata dalla fattispecie contestata che rende la motivazione priva di coerenza e di attinenza alle ragioni poste a fondamento della pretesa impositiva. Le sconnessioni logiche e giuridiche rilevate nella sentenza d'appello ne comportano la cassazione con rinvio al giudice di merito il quale, sulla scorta dei superiori regolativi e della documentazione versata in atti, dovrà procedere al completo riesame della sentenza P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia alla Ctr della Lombardia sez distaccata di Brescia ,in diversa composizione ,anc