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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 25331/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9495/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv ocati Stefano A. Radice e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in c al ce ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Adda n. 55 , presso lo s tudio dell’[OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe in proprio e quali socie amministratrici della farmacia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al contro ricorso, con domicilio eletto in Roma, nello studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via Chiar a monte Gulfi n. 13; Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria–Fondo patrimoniale C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi –controricorrenti – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la sentenza n. 3196/2020della Corte di Appello di Milano pubblicata in data 3 dicembre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Pavia , con sentenza n. 1457 del 2019 , ha accolto l’azione revocatoria ordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali socie amministratrici della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:SOCIETA], e da [OSCURATO:PERSONA] , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commercialista di fiducia dell’azienda, e della coniuge [OSCURATO:PERSONA], sulla base del credito vantato dalle predette nei confronti del Crivelli (oggetto del separato giudizio civile e penale da loro intentato), dichiarando l’inefficacia del fondo patrimoniale dai convenuti costituito i n data 25 novembre 2013.

A fondamento dell'azione revocatoria, così proposta e decisa dal Tribunale di Pavia, le predette odierne controricorrenti deducevano di aver promosso con atto di citazione del 8.6.2018 (r.g. 1986/2018) , una parallela controversia avanti allo stesso tribunale neiconfronti del solo commercialista [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il risarcimento di circa euro 1.008.120,00, quale danno patrimoniale subìto , sul presupposto che il professionista, nell’arco temporale di un decennio (2003–2013) si fosse appropriato dolosamente di tale somma; che in quel giudizio,il Tribunale di Pavia con sentenza n. 807 del 2022 aveva accertato l’inadempime nto agli obblighi restitutori e l’illegittima volontaria appropriazione di somme altrui da C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi parte di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannatoa pagare a titolo risarcitorio: € 735.969,63 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di danno patrimoniale; € 86.342,81 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socie amministratrici della farmacia “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].” a titolo di danno patrimoniale; oltre agli interessi ed € 50.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e € 50.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di danno non patrimoniale da reato; che, successivamente, detto giudizio era statodichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 1719 del 2023 , per quanto annotato in memoria dall’odierno ricorrente,che preannuncia in proposito un suo ulteriore ricorso per cassazione(v. pag. 4 memoria Crivelli). 2.Avverso la decisione di prime cure sulla revocatoria , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interposero appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano ; si costituirono le appellate,chiedendo il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 3196/2020 ha respinto il gravame , con condanna degli appellantisoccombenti alle spese del giudizio.

3. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], fondato su sei motivi .

Ha nno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , nelle rispettive qualità, nonché [OSCURATO:PERSONA] i .

Sebbene intimata , [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrentee parte controricorrente ha nno depositato memori e .

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, i l ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n.

C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 3, c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello erroneamente non ha sospeso il procedimento nelle more del giudizio penale pendente.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 81 c.p.c . in riferimento all’art. 360 , comma 1 , n n . 3 e 5 c.p.c. , dolendosi del fatto che la Corte di Appello ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire in relazione allaDe Paoli.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2935 e 1176 c.c. e 652 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione, facendo decorrere il termine dal momento in cui il danno diventa percepibile dal danneggiato, e non, come più correttamente, dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato il danno. 4.Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’a rt. 360 , comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. la vio lazione e falsa app l icazione de gli artt. 342 e 434 c.p.c., 115 c.p.c., 2697 e 2901 c.c., laddove la Corte d’appello ha erroneamente dichiarato inammissibili per genericità i motivi di appello riguardanti la mancanza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p. c. degli artt. 170 e 2697 c.c., laddove la Corte d’appello ha erroneamente considerato aggredibile il fondo patrimoniale, quando invece non dovrebbe esserlo, essendo il credito de quoderivante da svolgimento di attività professionale.

6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione de gli artt. 287 e 288 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha erroneamente respinto il motivo di appello vertente sull’errore (materiale) del codice fiscale dell’attrice.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 9495/2021 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 7.1.Il primo motivo di ricorso è infondato .

Questa Corte ha già affermato l’ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad uncredito sub iudice o eventuale ed è del tutto consolidat o l’orientamento che esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca unpresupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo.

In tal senso è stato ritenuto che poiché anche ilcredito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere d ella qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c .c . , avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudiziopromosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma de ll'art.295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto ladefinizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari ineff icace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. testualmente, Cass., 3, 17/12/2013, n. 28155; Cass. 3, 14/5/2013n. 11573; Cass., 1 12/7/2013 n. 17257;Cass. 3, 10/2/2016 n. 2673; Cass. Sez. 3, 12/02/2020, n. 3375).

Correttamente, in base ai ricordati principi, la Corte d’appello ha dunque escluso la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

7.2. Il secondo motivo è inammissibile rispetto ai due profili denunciati.

C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, è inammissibile per violazione dell’art. 348 ter c.p.c., nella parte in cui il ricorrente deduce la violazione degli artt. 100 ed 81 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 5, trattandosi di una sentenza di appello che conferma, per gli stessi motivi, la sentenza di primo grado , restando preclusa, trattandosi di una pronuncia c.d.

“doppia conforme” l’impugnazione della sentenza per il motivo previsto dall’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c..

In secondo luogo, è inammissibile pure nella parte in cui denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme evocate, tenuto conto che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di revocatoriain atti, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere titolare del diritto di credito risarcitorio verso [OSCURATO:PERSONA] ed ha per ciò promosso, unitamente alle figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], azione revocatoria per la tutela di quel credito che ha affermato ed allegato essere proprio e , pertanto, sebbene denunci violazioni di legge, la censura attiene a profili di fatto e tende a suscitare , inammissibilmente, dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello.

7.3. Il terzo motivo è inammissibile, nella parte in cui censura la decisione impugnata in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per le stesse ragioni indicate nel precedente motivo ed è infondato nella parte in cui censura la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione, tenuto conto che la Corte d’appello ha correttamente applicato l’orientamento consolidato,espresso da questa Corte in materia , secondo cui in tema di responsabilità professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere, non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo così oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato(cfr. Cass. Sez. 3, 303/11/2020 n. 24270).

C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] completezza, infine, si impone una precisazione, per dissipare un equivoco di fondo, stante che la motivazione della sentenza impugnata e il motivo di ricorso sono calibrati sulla prescrizione del credito ( accertamento pendente in altro giudizio, con cui le odierne controricorrenti avevano richiesto la restituzione della somma e/o il risarcimento del danno), anziché sulla prescrizione dell’azione revocatoria.

Nella fattispecie in esame, ciò che rileva, è accertare se la pretesa creditoria ai fini della revocatoriasia stata debitamente proposta, decorrendo il termine prescrizionaledalla data dell’atto dispositivo, che, nella specie, ha cominciato a decorreredalla costituzione del fondo patrimoniale risalente al 25.11.2013, e rispetto ad esso, la prescrizione quinquennale non era maturata alla data della citazione in revocatoria (risalente al 29.3.18, secondo quanto indicato in sentenza– cfr. pag. 2 ).

Pertanto,sicuramente l’azione revocatoria non era prescritta , e tanto è bastatoa dichiarare l’inefficacia dell’atto nei confronti delle creditrici. 7.4.Parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso sotto entrambi i profili prospettati; difatti, la censura di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c., con riferimento al giudizio sulla mancanza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, costituisce un’ulteriore inammissibile censura di merito che non può essere dedotta nel giudizio di cassazione; il ricorrente, con il motivo in esame, non fa altro che proporre una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa come puntualmente osservato dalla controparte (cfr. memoria pag. 5) che non può essere dedotta dinanzi a questa Corte,trattandosi di una questione di merito e non di diritto. 7.5.Parimenti inammissibile il motivo quinto.

Legittimamente la Corte d’appello ha ritenuto che il fondo patrimoniale potesse essere oggetto di revocatoria,sussistendo i presupposti ex art. 2901 c.c.(pag. 4 della sentenza impugnata).

C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

7.6. Manifestamente inammissibile il sesto e ultimo motivo , con cui il ricorrente contesta la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. commessa dal giudice di prime cure che aveva corretto l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1457/2019, dove aveva riportatoil codice fiscale errato della [OSCURATO:PERSONA], così come indicatonell’atto di citazione, e non quello corretto, indicato dalle attrici, attuali controricorrenti,nel corso della prima udienza e negli atti successivi.

La Corte d’appello ha debitamente spiegato che trattandosi di un mero errore materiale compiuto dal giudice nella trascrizione del codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA], è stato quindi corretto con ordinanza annotata a margine dell’originale della sentenza di primo grado, come previsto dagli artt. 277 e 278 c.p.c.(pag. 4 della sentenza impugnata).

8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi 12.400,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9495/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv ocati Stefano A. Radice e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in c al ce ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Adda n. 55 , presso lo s tudio dell’[OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe in proprio e quali socie amministratrici della farmacia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al contro ricorso, con domicilio eletto in Roma, nello studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via Chiar a monte Gulfi n. 13; Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria–Fondo patrimoniale C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi –controricorrenti – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la sentenza n. 3196/2020della Corte di Appello di Milano pubblicata in data 3 dicembre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Pavia , con sentenza n. 1457 del 2019 , ha accolto l’azione revocatoria ordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali socie amministratrici della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:SOCIETA], e da [OSCURATO:PERSONA] , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commercialista di fiducia dell’azienda, e della coniuge [OSCURATO:PERSONA], sulla base del credito vantato dalle predette nei confronti del Crivelli (oggetto del separato giudizio civile e penale da loro intentato), dichiarando l’inefficacia del fondo patrimoniale dai convenuti costituito i n data 25 novembre 2013. A fondamento dell'azione revocatoria, così proposta e decisa dal Tribunale di Pavia, le predette odierne controricorrenti deducevano di aver promosso con atto di citazione del 8.6.2018 (r.g. 1986/2018) , una parallela controversia avanti allo stesso tribunale neiconfronti del solo commercialista [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il risarcimento di circa euro 1.008.120,00, quale danno patrimoniale subìto , sul presupposto che il professionista, nell’arco temporale di un decennio (2003–2013) si fosse appropriato dolosamente di tale somma; che in quel giudizio,il Tribunale di Pavia con sentenza n. 807 del 2022 aveva accertato l’inadempime nto agli obblighi restitutori e l’illegittima volontaria appropriazione di somme altrui da C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi parte di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannatoa pagare a titolo risarcitorio: € 735.969,63 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di danno patrimoniale; € 86.342,81 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socie amministratrici della farmacia “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].” a titolo di danno patrimoniale; oltre agli interessi ed € 50.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e € 50.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di danno non patrimoniale da reato; che, successivamente, detto giudizio era statodichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 1719 del 2023 , per quanto annotato in memoria dall’odierno ricorrente,che preannuncia in proposito un suo ulteriore ricorso per cassazione(v. pag. 4 memoria Crivelli). 2.Avverso la decisione di prime cure sulla revocatoria , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interposero appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano ; si costituirono le appellate,chiedendo il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 3196/2020 ha respinto il gravame , con condanna degli appellantisoccombenti alle spese del giudizio. 3. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], fondato su sei motivi . Ha nno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , nelle rispettive qualità, nonché [OSCURATO:PERSONA] i . Sebbene intimata , [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrentee parte controricorrente ha nno depositato memori e . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, i l ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3, c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello erroneamente non ha sospeso il procedimento nelle more del giudizio penale pendente. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 81 c.p.c . in riferimento all’art. 360 , comma 1 , n n . 3 e 5 c.p.c. , dolendosi del fatto che la Corte di Appello ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire in relazione allaDe Paoli. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2935 e 1176 c.c. e 652 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione, facendo decorrere il termine dal momento in cui il danno diventa percepibile dal danneggiato, e non, come più correttamente, dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato il danno. 4.Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’a rt. 360 , comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. la vio lazione e falsa app l icazione de gli artt. 342 e 434 c.p.c., 115 c.p.c., 2697 e 2901 c.c., laddove la Corte d’appello ha erroneamente dichiarato inammissibili per genericità i motivi di appello riguardanti la mancanza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p. c. degli artt. 170 e 2697 c.c., laddove la Corte d’appello ha erroneamente considerato aggredibile il fondo patrimoniale, quando invece non dovrebbe esserlo, essendo il credito de quoderivante da svolgimento di attività professionale. 6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione de gli artt. 287 e 288 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha erroneamente respinto il motivo di appello vertente sull’errore (materiale) del codice fiscale dell’attrice. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 9495/2021 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 7.1.Il primo motivo di ricorso è infondato . Questa Corte ha già affermato l’ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad uncredito sub iudice o eventuale ed è del tutto consolidat o l’orientamento che esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca unpresupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In tal senso è stato ritenuto che poiché anche ilcredito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere d ella qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c .c . , avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudiziopromosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma de ll'art.295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto ladefinizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari ineff icace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. testualmente, Cass., 3, 17/12/2013, n. 28155; Cass. 3, 14/5/2013n. 11573; Cass., 1 12/7/2013 n. 17257;Cass. 3, 10/2/2016 n. 2673; Cass. Sez. 3, 12/02/2020, n. 3375). Correttamente, in base ai ricordati principi, la Corte d’appello ha dunque escluso la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile rispetto ai due profili denunciati. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, è inammissibile per violazione dell’art. 348 ter c.p.c., nella parte in cui il ricorrente deduce la violazione degli artt. 100 ed 81 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 5, trattandosi di una sentenza di appello che conferma, per gli stessi motivi, la sentenza di primo grado , restando preclusa, trattandosi di una pronuncia c.d. “doppia conforme” l’impugnazione della sentenza per il motivo previsto dall’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.. In secondo luogo, è inammissibile pure nella parte in cui denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme evocate, tenuto conto che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di revocatoriain atti, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere titolare del diritto di credito risarcitorio verso [OSCURATO:PERSONA] ed ha per ciò promosso, unitamente alle figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], azione revocatoria per la tutela di quel credito che ha affermato ed allegato essere proprio e , pertanto, sebbene denunci violazioni di legge, la censura attiene a profili di fatto e tende a suscitare , inammissibilmente, dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello. 7.3. Il terzo motivo è inammissibile, nella parte in cui censura la decisione impugnata in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per le stesse ragioni indicate nel precedente motivo ed è infondato nella parte in cui censura la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione, tenuto conto che la Corte d’appello ha correttamente applicato l’orientamento consolidato,espresso da questa Corte in materia , secondo cui in tema di responsabilità professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere, non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo così oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato(cfr. Cass. Sez. 3, 303/11/2020 n. 24270). C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] completezza, infine, si impone una precisazione, per dissipare un equivoco di fondo, stante che la motivazione della sentenza impugnata e il motivo di ricorso sono calibrati sulla prescrizione del credito ( accertamento pendente in altro giudizio, con cui le odierne controricorrenti avevano richiesto la restituzione della somma e/o il risarcimento del danno), anziché sulla prescrizione dell’azione revocatoria. Nella fattispecie in esame, ciò che rileva, è accertare se la pretesa creditoria ai fini della revocatoriasia stata debitamente proposta, decorrendo il termine prescrizionaledalla data dell’atto dispositivo, che, nella specie, ha cominciato a decorreredalla costituzione del fondo patrimoniale risalente al 25.11.2013, e rispetto ad esso, la prescrizione quinquennale non era maturata alla data della citazione in revocatoria (risalente al 29.3.18, secondo quanto indicato in sentenza– cfr. pag. 2 ). Pertanto,sicuramente l’azione revocatoria non era prescritta , e tanto è bastatoa dichiarare l’inefficacia dell’atto nei confronti delle creditrici. 7.4.Parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso sotto entrambi i profili prospettati; difatti, la censura di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c., con riferimento al giudizio sulla mancanza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, costituisce un’ulteriore inammissibile censura di merito che non può essere dedotta nel giudizio di cassazione; il ricorrente, con il motivo in esame, non fa altro che proporre una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa come puntualmente osservato dalla controparte (cfr. memoria pag. 5) che non può essere dedotta dinanzi a questa Corte,trattandosi di una questione di merito e non di diritto. 7.5.Parimenti inammissibile il motivo quinto. Legittimamente la Corte d’appello ha ritenuto che il fondo patrimoniale potesse essere oggetto di revocatoria,sussistendo i presupposti ex art. 2901 c.c.(pag. 4 della sentenza impugnata). C.C. 19.06.2023 n. r.g. 9495/2021 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 7.6. Manifestamente inammissibile il sesto e ultimo motivo , con cui il ricorrente contesta la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. commessa dal giudice di prime cure che aveva corretto l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1457/2019, dove aveva riportatoil codice fiscale errato della [OSCURATO:PERSONA], così come indicatonell’atto di citazione, e non quello corretto, indicato dalle attrici, attuali controricorrenti,nel corso della prima udienza e negli atti successivi. La Corte d’appello ha debitamente spiegato che trattandosi di un mero errore materiale compiuto dal giudice nella trascrizione del codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA], è stato quindi corretto con ordinanza annotata a margine dell’originale della sentenza di primo grado, come previsto dagli artt. 277 e 278 c.p.c.(pag. 4 della sentenza impugnata). 8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi 12.400,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Sentenza Cassazione n. 25331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris