CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 29759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 173/2022 RG, proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/4, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 298/2021 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 25 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. \c'\ Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne, con azione diretta ex artt.149 e 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Giudice di pace di Leonforte per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale verificatosi sulla tangenziale di Catania; il Giudice di pace di Leonforte si dichiarò territorialmente incompetente in favore di quello di Catania; la sentenza fu appellata dall'attore dinanzi arfribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la decisione di primo grado, decidendo solo sulla questione di competenza territoriale, oltre che sulle spese; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; risponde con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a (già [OSCURATO:SOCIETA].); non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. I due motivi - con i quali viene denunciata, per un verso, la violazione dell'art.19 c.p.c., per avere il fribunale errato sull'identificazione del giudice territorialmente competente e, per altro verso, la violazione di «norma di diritto» (verosimilmente da identificarsi con l'art.2697 c.c., peraltro non espressamente evocato) per avere il "Vibunale attribuito all'attore un onere probatorio asseritamente incombente sulla società convenuta - non possono essere esaminati, dovendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; 2. invero, la sentenza del "Vibunale che - come nella fattispecie - decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace, nonché sulle spese, senza pronunciarsi sul merito della causa, è impugnabile Tic. 2022 n. 00173 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art.42 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, la non proponibilità di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, in quanto l'esclusione di cui all'art.46 c.p.c. non si estende alle sentenze delfribunale che provvedano sulla competenza del giudice di pace in sede di appello (Cass. 09/10/2015, n. 20304; Cass. 08/02/2019, n. 3880; Cass. 13/01/2020, n. 346); 3. il ricorso per cassazione eventualmente proposto avverso le dette sentenze deve dunque essere dichiarato inammissibile, salvo che risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza (Cass.09/10/2015, n. 20304, cit.; Cass. 22/10/2015, n. 18734; Cass. 23/05/2011, n. 11300); 4. nel caso di specie, peraltro, la conversione non può operare poiché il ricorso per cassazione, notificato in data 17 dicembre 2021, è stato proposto dopo che era largamente scaduto il surricordato termine perentorio; 5. il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, dichiarato inammissibile; 6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Ric. 2022 n. 00173 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione