CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47347/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/02/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ARGIUOLO Giuseppe a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di detenzione e porto di arma clandestina, di ricettazione, di estorsione tentata aggravata e di danneggiamento, commessi a GIUGLIANO il 23/05/2020, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche. ARGIUOLO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quali motivi il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, che sarebbe avvenuta basandosi su indizi, se non su congetture, fra le quali i propri precedenti per armi, l'intervenuta estinzione per prescrizione della ricettazione, che risalirebbe al 2007, e l'omessa qualificazione in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni della condotta rubricata come tentata estorsione. Il ricorso é inammissibile, perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. Articolato in fatto, è stato proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione: - quanto alla ricostruzione dei fatti, sulle testimonianze rese, i cui esiti ha confrontato con la versione dell'imputato, senza che il ricorso si sia con essa specificamente confrontato; - quanto alla prescrizione evocata per la ricettazione, per replicare che la retrodatazione della ricezione dell'arma è stata una mera prospettazione da parte dell'imputato, essendo certo che l'arma fosse in suo possesso, pienamente funzionante, alla data indicata nell'imputazione; - quanto alla pretesa riqualificazione della tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per rimarcare l'illiceità del credito vantato, in quanto correlato al finanziamento di attività di contrabbando. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de56 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannakiks. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L . • ImpeOali 11N DEPOS1TA-F7 CANCEL