CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 26457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentata e difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1917/1/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 27 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Plusvalenza da cessione di terreni edificabili Con quattro distinti ricorsi proposti dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano due avvisi di accertamento e due cartelle di pagamento concernenti una plusvalenza realizzata dai coniugi-venditori Manganelli e Pettinari, non indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2003, a seguito della vendita di un terreno agricolo, in fase di cambio di destinazione d’uso in edificabile. I ricorrenti deducevano di aver correttamente adempiuto,sulla base di perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 7 l. n. 448/2001, ad ogni obbligo fiscale, eccependo altresì l’intervenuta decadenza dal potere di accertamento. La commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello limitatamente al profilo inerente la dedotta circostanzache il giudice di primo grado aveva azzerato la pretesa tributaria ome ttendo di considerare che con avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini dell’imposta di registro, divenuto poi definitivo, era stato elevato il valore della cessione, poi utilizzato dall’Ufficio per il calcolo della plusvalenza. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Rilevava la commissione che «il valore di riferimento, ai fini della determinazione della plusvalenza per le imposte dirette, scaturiva dal valore rettificato dall'ufficio di Perugia, con l'atto di rettifica ai fini dell'imposta di registro il quale, per non essere stato impugnato, si era reso definitivo». Avverso la suddetta [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che:1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che l’Agenzia delle entrate, costituendosi nel primo grado di giudizio, si era limitata a dichiarare chegli avvisi di accertamento erano tempestivi e conseguivano al tardivo versamento dell'imposta sostitutiva , nonché alla omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla vendita del terreno.L’Ufficio, a fronte delle contestazioni di parte contribuente, non aveva quindi chiesto il riconoscimento del proprio cred ito, sicché il giudice di appello,dichiarando la legittimità della pretesa impositiva in accoglimento di una domanda non formulata in primo grado, aveva violato ilprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La censura va disattesa. La sentenza impugnata è fondata sul riconoscimento della pretesa tributaria sulla base del rilievo che con l’avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini dell’imposta di registro, divenuto poi definitivo, era stato elevato il valore della cessione e che ta le valore poteva essere considerato quale parametrodi riferimento ai fini della determinazione della plusvalenza. La decisione è in linea con i rilievi formulat i dall’Agenzia delle entrate nell’atto di controdeduzioni in primo grado, trascritto in parte qua in ricorso, ove è espressamente richiamato l’avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, divenuto definitivo, ed il valore di cessione accertato, assumendo la rilevanza di tale accertamento ai fini della determinazione della plu svalenza derivante dalla cessione del terreno. Alla stregua delle considerazioni svolte, non sussiste dunque il dedotto vizio di extrapetizione. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. , « omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio». Sostiene il ricorrente, sulla base delle argomentazioni al riguardo svolte , che la CT R non avrebbe correttamente esaminato i beni ceduti dai coniugi Manganelli –Pettinari. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Si osserva, anzitutto, che la censura risultaformulata in relazione al testo della norma antecedente alla modifica apportata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, e non alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - parametro normativo che trova nella specie applicazione essendo stata la sentenza impugnata depositata il 27 marzo 2014 – in forza della quale il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al «minimo costituzionale». Èpertanto « denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Inoltre, il motivo in scrutino tende ad una rivalutazione del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità, posto checon la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 2017). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri