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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42151/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, sebbene l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, 5 comma cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, ciò non si traduce tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, dovendo l'atto convertito avere i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, non consentendo il favor impugnationis deroghe di sorta alle norme che formalmente e sostanzialmente disciplinano i diversi mezzi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092); rilevato che quanto al primo motivo, le censure devolute rivestono natura meramente fattuale, venendo con riferimento al reato di cui al capo a) contestato lo svolgimento di attività di somministrazione di cibo e bevande ritualmente accertata dal Tribunale in ragione dell'esposizione dei prodotti alimentari in banconi frigorifero e della presenza nel locale, aperto al pubblico, di avventori trovati nell'atto di consumare gli stessi prodotti esposti, sulla base di doglianze che implicano accertamenti in fatto non deducibili innanzi a questa Corte; rilevato che la stessa natura rivestono le censure riferite al capo b) e c), venendo confutato, in assenza di elementi in contrasto emergenti dagli atti processuali, il numero dei volatili contenuti nelle gabbie e la riconducibilità degli stessi alla species indicata nell'imputazione; rilevato che il secondo motivo si compendia in doglianze del tutto indeterminate in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e che comunque si appuntano sul giudizio di disvalore del fatto che essendo riservato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, non può non può costituire oggetto di scrutinio in sede di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, sebbene l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, 5 comma cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, ciò non si traduce tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, dovendo l'atto convertito avere i requisiti di sostanza e di forma propri dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, non consentendo il favor impugnationis deroghe di sorta alle norme che formalmente e sostanzialmente disciplinano i diversi mezzi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 5291 del 22/12/2003 - dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092); rilevato che quanto al primo motivo, le censure devolute rivestono natura meramente fattuale, venendo con riferimento al reato di cui al capo a) contestato lo svolgimento di attività di somministrazione di cibo e bevande ritualmente accertata dal Tribunale in ragione dell'esposizione dei prodotti alimentari in banconi frigorifero e della presenza nel locale, aperto al pubblico, di avventori trovati nell'atto di consumare gli stessi prodotti esposti, sulla base di doglianze che implicano accertamenti in fatto non deducibili innanzi a questa Corte; rilevato che la stessa natura rivestono le censure riferite al capo b) e c), venendo confutato, in assenza di elementi in contrasto emergenti dagli atti processuali, il numero dei volatili contenuti nelle gabbie e la riconducibilità degli stessi alla species indicata nell'imputazione; rilevato che il secondo motivo si compendia in doglianze del tutto indeterminate in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e che comunque si appuntano sul giudizio di disvalore del fatto che essendo riservato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, non può non può costituire oggetto di scrutinio in sede di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensor
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