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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17076/2026

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le di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lsentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv.Luigi VIttorio Fucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 09/02/2026, ha confermatol’ordinanza del G.i.p. della stessa città del 12/04/2023, con la quale è stata applicata aLaurato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi a,b e c della imputazione provvisoria (diversi episodi, commessi in concorso diestorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.)2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1.

Violazione di legge e vizio della motivazione manifestamente illogica inrelazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen; quanto alla ritenuta sussistenza dellaprovvista indiziaria; la considerazione del Tribunale è del tutto generica e sicaratterizza per mera adesione alle considerazioni del G.i.p., risultando del tuttocarente in ordine a profili decisivi relativi alla effettiva ravvisabilità del dolo delconcorrente, in mancanza di una certa identificazione del [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha,inoltre, contestato che la condotta riferita al ricorrente si potesse in alcun modoritenere una forma di intermediazione mafiosa, non apparendo sufficiente valorizzarea tal fine la disponibilità di un telefono dedicato per collegare il boss detenuto Rea congli esecutori materiali delle estorsioni, senza considerare il rapporto di parentela delRea con il [OSCURATO:PERSONA] (suo figliastro) ed in mancanza di qualsiasi prova quanto allaconoscenza da parte dello stesso delle finalità estorsive.2.2.

Violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio della motivazioneperché manifestamente illogica quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, inrelazione agli artt. 274, 275, art. 275-bis e 125, comma 3, cod. proc. pen.; è assenteun percorso argomentativo che renda possibile comprendere il rigetto delle richiestedifensive; l’ordinanza si basa essenzialmente e in modo illogico sulla gravità dei fattioggetto di imputazione per ritenere ricorrenti le esigenze cautelari.

Manca un giudizioprognostico basato su dati concreti, anche perché il ricorrente non annoverapendenze giudiziarie e si doveva escludere il pericolo di reiterazione atteso iltrasferimento del Rea presso altri istituti carcerari e la mancanza di ulteriori condottein danno della persona offesa, in presenza del decorso di un periodo di tempoapprezzabile.

Il Tribunale non aveva preso in considerazione i plurimi elementi addottidella difesa al fine di ritenere superata la presunzione di adeguatezza di cui al comma3 dell’art. 275 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati e generici.2.

Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione non e ammissibile quando proponga censureriguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008,Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).Deve, quindi, essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delleesigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anchequando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n.31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche si deve rilevare che sono prive dispecificita le doglianze formulate nel primo motivo del ricorso.Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata,fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla lorocoordinazione in un organico quadro, decisivamente rilevante, a suo carico.Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente aquanto effettuato nell'ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono diaffermare la sussistenza della provvista indiziaria quanto alle condotte oggetto diimputazione provvisoria per plurimi episodi di estorsione in concorso aggravati dalmetodo mafioso.

Sono stati, difatti, evidenziati, con motivazione logica ed argomentata, unapluralità di elementi dati, estremamente significativi (pag. 3 e segg.) anche attesa laemersione del tutto casuale del rilevante apporto concorsuale del ricorrente.

Sonostati richiamati in modo logico e riscontrabile elementi indizianti di rilievo ed inparticolare: - le modalità di identificazione del [OSCURATO:PERSONA]; -l’importanza dello stato diincensuratezza dello stesso, quale elemento di garanzia per la consorteria criminale,perché egli per tale ragione non era oggetto di attenzione e controllo da parte dellaforze dell’ordine; - la sua non direttamente evincibile relazione parentale con il Rea alfine garantire costanti contatti con l’esterno del riconosciuto capo della associazioneper delinquere di stampo camorristico oggetto di indagine; - l’analitica ricostruzione diplurime conversazioni dal carcere, che erano state poste in essere proprio grazie allamediazione del ricorrente ed alla predisposizione di strumenti adeguati nella suadiretta disponibilità; - la conseguente azione posta in essere dai concorrenti nel reatonei confronti delle persone offese delle estorsioni oggetto di imputazione provvisoria,confermata dalle dichiarazioni dalle stesse rese nel corso delle indagini (pag. 6 esegg.).Tutti elementi con i quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi adaffermazioni del tutto generiche ed astratte, correlate a letture parziali e parcellizzatedell’articolato compendio investigativo oggetto di valutazione sia quanto alle modalitàdi identificazione che quanto alle numerose contestazioni provvisorie, caratterizzatedalla adeguata ricostruzione del ruolo centrale, a livello organizzativo e diresponsabilità, del [OSCURATO:PERSONA] quale tramite e contatto tra il capo del clan (il Rea, suopatrigno) ed altri soggetti della consorteria camorristica denominata clan Rea-Veneruso, la cui operatività e sussistenza, con domino del contesto territoriale diriferimento è stata ampiamente ricostruita dal Tribunale.Con tale ampia, argomentata e logica argomentazione, del tutto scevra dalleviolazioni di legge evocate, il ricorrente non si confronta.

Il Tribunale ha, dunque,correttamente ritenuto anche la ricorrenza della aggravante contestata in applicazionedei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 8545 del19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) anche tenuto conto delleargomentate considerazioni relative alle dichiarazioni delle persone offese, che sonostate ritenute sintomatiche della ragionevole percezione, proprio per le modalità dellaazione, da parte delle stesse, della provenienza dell'attività delittuosa da un contestodi criminalità organizzata di tipo mafioso (Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla,Rv. 286723-01).4.

Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive di specificità e deltutto generiche nel loro argomentare, tra l’altro asserendo la ricorrenza di alcunielementi (come l’incensuratezza e la mancanza di carichi pendenti) in assenza diqualsiasi allegazione, senza effettivo confronto con le esplicite e puntualiconsiderazioni espresse dal Tribunale sul tema delle esigenze cautelari in presenzadella presunzione relativa di cui all’art. 273, comma 3, cod. proc. pen., anche quantoall’inidoneità di altre misure cautelari proprio in considerazione delle caratteristichedella condotta, della modalità articolata ed organizzata della stessa, oltre che dellanatura spregiudicata dei comportamenti tenuti, ritenuti chiaro indice della particolareintensità del dolo (pag. 10 e segg. dove è stata tra l’altro valorizzata la natura nonoccasionale della condotta, l’invito chiaramente emerso, quanto ai concorrenti nelreato ed esecutori materiali dello stesso, ad avvalersi, per la forza evocativa che neconseguiva, del nome del patrigno, per rendere inequivoca la provenienza dellarichiesta estorsiva).Il ricorso fornisce un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo direiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità,condivisa dal Collegio, secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv.277242-01), in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non e equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudicedella cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore siala distanza temporale dai fatti.Il Tribunale ha adempiuto con motivazione logica ed articolata all’oneremotivazionale sul punto ed ha ritenuto che il suddetto pericolo fosse attuale econcreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitti contestati non rivestivano naturameramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalitàdelinquenziale dei suoi autori e, dunque, anche del ricorrente in presenza dellapresunzione di legge, attesa la contestazione elevata con richiamo alla aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen.A fronte di una ricostruzione così chiara ed approfondita appare non centratal’evocazione del vizio della motivazione, che sarebbe tale da integrare la violazione dilegge, così come del tutto generica ed aspecifica l’evocazione del decorso di unperiodo apprezzabile periodo di tempo.

Non è stato difatti allegato alcun elemento chesi possa ritenere effettivamente e concretamente ritenere indicativo del distacco delricorrente dall’ambiente criminale di stampo camorristico di provenienza, nonpotendosi certamente ritenere risolutivi in tal senso gli elementi evocati dalla difesa,del tutto estranei al ricorrente ed indipendenti dalla sua volontà (come lo spostamentoin diverso istituto carcerario del Rea).Le considerazioni proposte con il ricorso devono quindi essere ritenute del tuttogeneriche, atteso il richiamo alla aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., noncontestata in alcun modo dalla parte ricorrente, correlata in modo logico edargomentato al riscontrato utilizzo del metodo mafioso per ottenere risorse dadestinare in favore della consorteria criminale, con costruzione argomentativa intermini di attualità e ricorrenza delle esigenze predette (Sez.2, n. 23935 del04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez.2, n. 24533 del 22/03/2024, Serafino, Rv.286698-01).5.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, dieuro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] dovrà disporre gliadempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lsentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv.Luigi VIttorio Fucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 09/02/2026, ha confermatol’ordinanza del G.i.p. della stessa città del 12/04/2023, con la quale è stata applicata aLaurato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi a,b e c della imputazione provvisoria (diversi episodi, commessi in concorso diestorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.)2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione manifestamente illogica inrelazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen; quanto alla ritenuta sussistenza dellaprovvista indiziaria; la considerazione del Tribunale è del tutto generica e sicaratterizza per mera adesione alle considerazioni del G.i.p., risultando del tuttocarente in ordine a profili decisivi relativi alla effettiva ravvisabilità del dolo delconcorrente, in mancanza di una certa identificazione del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha,inoltre, contestato che la condotta riferita al ricorrente si potesse in alcun modoritenere una forma di intermediazione mafiosa, non apparendo sufficiente valorizzarea tal fine la disponibilità di un telefono dedicato per collegare il boss detenuto Rea congli esecutori materiali delle estorsioni, senza considerare il rapporto di parentela delRea con il [OSCURATO:PERSONA] (suo figliastro) ed in mancanza di qualsiasi prova quanto allaconoscenza da parte dello stesso delle finalità estorsive.2.2. Violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio della motivazioneperché manifestamente illogica quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, inrelazione agli artt. 274, 275, art. 275-bis e 125, comma 3, cod. proc. pen.; è assenteun percorso argomentativo che renda possibile comprendere il rigetto delle richiestedifensive; l’ordinanza si basa essenzialmente e in modo illogico sulla gravità dei fattioggetto di imputazione per ritenere ricorrenti le esigenze cautelari. Manca un giudizioprognostico basato su dati concreti, anche perché il ricorrente non annoverapendenze giudiziarie e si doveva escludere il pericolo di reiterazione atteso iltrasferimento del Rea presso altri istituti carcerari e la mancanza di ulteriori condottein danno della persona offesa, in presenza del decorso di un periodo di tempoapprezzabile. Il Tribunale non aveva preso in considerazione i plurimi elementi addottidella difesa al fine di ritenere superata la presunzione di adeguatezza di cui al comma3 dell’art. 275 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati e generici.2. Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione non e ammissibile quando proponga censureriguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008,Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).Deve, quindi, essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delleesigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anchequando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n.31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche si deve rilevare che sono prive dispecificita le doglianze formulate nel primo motivo del ricorso.Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata,fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla lorocoordinazione in un organico quadro, decisivamente rilevante, a suo carico.Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente aquanto effettuato nell'ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono diaffermare la sussistenza della provvista indiziaria quanto alle condotte oggetto diimputazione provvisoria per plurimi episodi di estorsione in concorso aggravati dalmetodo mafioso. Sono stati, difatti, evidenziati, con motivazione logica ed argomentata, unapluralità di elementi dati, estremamente significativi (pag. 3 e segg.) anche attesa laemersione del tutto casuale del rilevante apporto concorsuale del ricorrente. Sonostati richiamati in modo logico e riscontrabile elementi indizianti di rilievo ed inparticolare: - le modalità di identificazione del [OSCURATO:PERSONA]; -l’importanza dello stato diincensuratezza dello stesso, quale elemento di garanzia per la consorteria criminale,perché egli per tale ragione non era oggetto di attenzione e controllo da parte dellaforze dell’ordine; - la sua non direttamente evincibile relazione parentale con il Rea alfine garantire costanti contatti con l’esterno del riconosciuto capo della associazioneper delinquere di stampo camorristico oggetto di indagine; - l’analitica ricostruzione diplurime conversazioni dal carcere, che erano state poste in essere proprio grazie allamediazione del ricorrente ed alla predisposizione di strumenti adeguati nella suadiretta disponibilità; - la conseguente azione posta in essere dai concorrenti nel reatonei confronti delle persone offese delle estorsioni oggetto di imputazione provvisoria,confermata dalle dichiarazioni dalle stesse rese nel corso delle indagini (pag. 6 esegg.).Tutti elementi con i quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi adaffermazioni del tutto generiche ed astratte, correlate a letture parziali e parcellizzatedell’articolato compendio investigativo oggetto di valutazione sia quanto alle modalitàdi identificazione che quanto alle numerose contestazioni provvisorie, caratterizzatedalla adeguata ricostruzione del ruolo centrale, a livello organizzativo e diresponsabilità, del [OSCURATO:PERSONA] quale tramite e contatto tra il capo del clan (il Rea, suopatrigno) ed altri soggetti della consorteria camorristica denominata clan Rea-Veneruso, la cui operatività e sussistenza, con domino del contesto territoriale diriferimento è stata ampiamente ricostruita dal Tribunale.Con tale ampia, argomentata e logica argomentazione, del tutto scevra dalleviolazioni di legge evocate, il ricorrente non si confronta. Il Tribunale ha, dunque,correttamente ritenuto anche la ricorrenza della aggravante contestata in applicazionedei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 8545 del19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) anche tenuto conto delleargomentate considerazioni relative alle dichiarazioni delle persone offese, che sonostate ritenute sintomatiche della ragionevole percezione, proprio per le modalità dellaazione, da parte delle stesse, della provenienza dell'attività delittuosa da un contestodi criminalità organizzata di tipo mafioso (Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla,Rv. 286723-01).4. Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive di specificità e deltutto generiche nel loro argomentare, tra l’altro asserendo la ricorrenza di alcunielementi (come l’incensuratezza e la mancanza di carichi pendenti) in assenza diqualsiasi allegazione, senza effettivo confronto con le esplicite e puntualiconsiderazioni espresse dal Tribunale sul tema delle esigenze cautelari in presenzadella presunzione relativa di cui all’art. 273, comma 3, cod. proc. pen., anche quantoall’inidoneità di altre misure cautelari proprio in considerazione delle caratteristichedella condotta, della modalità articolata ed organizzata della stessa, oltre che dellanatura spregiudicata dei comportamenti tenuti, ritenuti chiaro indice della particolareintensità del dolo (pag. 10 e segg. dove è stata tra l’altro valorizzata la natura nonoccasionale della condotta, l’invito chiaramente emerso, quanto ai concorrenti nelreato ed esecutori materiali dello stesso, ad avvalersi, per la forza evocativa che neconseguiva, del nome del patrigno, per rendere inequivoca la provenienza dellarichiesta estorsiva).Il ricorso fornisce un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo direiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità,condivisa dal Collegio, secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv.277242-01), in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non e equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudicedella cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore siala distanza temporale dai fatti.Il Tribunale ha adempiuto con motivazione logica ed articolata all’oneremotivazionale sul punto ed ha ritenuto che il suddetto pericolo fosse attuale econcreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitti contestati non rivestivano naturameramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalitàdelinquenziale dei suoi autori e, dunque, anche del ricorrente in presenza dellapresunzione di legge, attesa la contestazione elevata con richiamo alla aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen.A fronte di una ricostruzione così chiara ed approfondita appare non centratal’evocazione del vizio della motivazione, che sarebbe tale da integrare la violazione dilegge, così come del tutto generica ed aspecifica l’evocazione del decorso di unperiodo apprezzabile periodo di tempo. Non è stato difatti allegato alcun elemento chesi possa ritenere effettivamente e concretamente ritenere indicativo del distacco delricorrente dall’ambiente criminale di stampo camorristico di provenienza, nonpotendosi certamente ritenere risolutivi in tal senso gli elementi evocati dalla difesa,del tutto estranei al ricorrente ed indipendenti dalla sua volontà (come lo spostamentoin diverso istituto carcerario del Rea).Le considerazioni proposte con il ricorso devono quindi essere ritenute del tuttogeneriche, atteso il richiamo alla aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., noncontestata in alcun modo dalla parte ricorrente, correlata in modo logico edargomentato al riscontrato utilizzo del metodo mafioso per ottenere risorse dadestinare in favore della consorteria criminale, con costruzione argomentativa intermini di attualità e ricorrenza delle esigenze predette (Sez.2, n. 23935 del04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez.2, n. 24533 del 22/03/2024, Serafino, Rv.286698-01).5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, dieuro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] dovrà disporre gliadempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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