CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12053/2018 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] N IZZA M ONFERRATO (AT) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 9 aprile 2018, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ivrea (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G), quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, Int. 1. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. (codice fisc ale 05849840151), con sede in Bresso (MI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 342, in persona dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64E09 F205 T) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 40B02 D969 D), quest’ultimo con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A. TARI - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 261/2/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 2 febbraio 2018, notificata il 14 febbraio 2018; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022, mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la pronuncia n. 11/2/2016 della Commissione tributaria provinciale di Asti ed annullava l’avviso n. 3751, con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto alla società il pagamento della somma di 26.683,32 € a titolo di TARI maturata nell’anno di imposta 2015. 2.avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 13 aprile 2018, formulando due motivi d’impugnazione; 3.la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava, tramite servizio postale, controricorso in data 22/24 maggio 2018, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con nota sottoscritta dal difensore del ricorrente munito dei relativi poteri, depositata il 15 novembre 2022, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la società in ordine alla controversia in oggetto, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero compensate tra le parti; 5.la predetta nota è stata sottoscritta dalla controricorrente e dal relativo difensore per adesione; 6.la predetta rinunzia corrisponde alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.; 7. la suindicata congiunta richiesta di estinzione del giudizio consente, anche ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., di compensare integralmente le spese di giudizio; 8.Non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatori a, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015) P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compens