CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 21843/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1269/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 5801/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 0457OE8) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21843/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 04 giugno 2021, divenuta definitiva in data 16 ottobre 2021, avendo il condannato commesso in data 17/02/2021 un altro reato, per il quale ha riportato una condanna a tre anni di reclusione, irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 16 giugno 2022 e divenuta definitiva in data 17 novembre 2023. Secondo la Corte, che ha riconosciuto la propria competenza perché, al momento di presentazione della domanda del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale, la sentenza divenuta definitiva per ultima era la seconda sopra citata, l’istanza è stata erroneamente proposta dal pubblico ministero in relazione all’ipotesi di cui all’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., ma deve essere accolta in relazione al diverso principio di cui al n. 2 del primo comma, essendo compito dell’autorità giudiziaria qualificare giuridicamente la domanda stessa, ed essendo sussistente un diverso motivo di revoca di diritto del beneficio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla competenza della Corte di appello di Firenze. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza emessa da quell’autorità giudiziaria è divenuta definitiva una diversa sentenza, emessa dal Tribunale di Lucca e divenuta definitiva in data 14 febbraio 2024. Il giudice dell’esecuzione, competente a decidere sull’istanza, è perciò tale diverso giudice, a cui gli atti devono essere trasmessi per competenza. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al petitum e alla ratio decidendi. Il pubblico ministero aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale per la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., e tale istanza avrebbe dovuto essere respinta, perché il reato di cui alla condanna emessa successivamente non era stato commesso dopo la concessione del beneficio, bensì in epoca antecedente alla irrevocabilità di tale decisione. La riqualificazione d’ufficio della domanda, da parte della Corte di appello, è errata, perché l’indicazione della norma applicabile non era frutto di un errore materiale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in relazione ad entrambi i motivi proposti, e deve essere dichiarato inammissibile. 2. In relazione al primo motivo, esso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha affrontato la questione della competenza della Corte di appello di Firenze, e l'ha risolta esplicitamente in senso favorevole, conformandosi ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di perpetuatio jurisditionis. Questa Corte ha costantemente stabilito, infatti, che «La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi» (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065) e che «La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis» (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733). Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha riconosciuto legittimamente la propria competenza, e il ricorso ne contesta la decisione senza tenere conto del principio giurisprudenziale indicato, e contrastandolo senza alcuna argomentazione. 3. Anche in relazione al secondo motivo, il ricorso è inammissibile per l'omesso confronto con l'ordinanza, che valuta esplicitamente la legittimità della propria decisione in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Esso sostiene l'erroneità della decisione impugnata senza tenere conto di tali principi e, anche in questo caso, senza contrastarli con una specifica argomentazione. Il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente il principio di questa Corte secondo cui «in tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla causa petendi, potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.)» (Sez. 1, n. 45971 del 03/12/2024, Rv. 287385). Il ricorso confonde anche il petitum, cioè la richiesta di revoca della sospensione condizionale, con la causa petendi, cioè la norma in base alla quale tale revoca è stata richiesta, affermando un omesso rispetto del primo mentre, con evidenza, la Corte di appello ha solo indicato una diversa norma sulla base della quale la richiesta deve essere accolta. E' vero che «Il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto» (Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Rv. 247241), ma nel presente caso si verte esattamente in tale situazione, essendo l'ipotesi prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. una causa di revoca di diritto della sospensione condizionale (si veda Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Rv. 285246: «La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso»). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani