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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2017

Cassazione n. 07416/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11458/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V ia del Gesù n. 62 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V ia Bocca di Leone n.78 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA , VIA dei Portoghesi n.12 , presso l’A vvocatura Generale dello Stato,che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1211/2017 pubblicata il 11/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti “Consorzio”) e l’ANAS per chiedere la rideterminazione delle indennità di espropriazione e occupazione, offertegli in misura asseritamente inadeguata, in relazione a un terreno in Angri (Sa), via Campia n. 57, in catasto al foglio 11, part. 115, sul quale insisteva un fabbricato, costituente oggetto di un procedimento ablativo per la realizzazione di un’opera stradale, in forza di ordinanza commissariale del Funzionario delegato CIPE, adottata in applicazione degli artt. 80 ss.

L. n. 219/1981, nell’ambito degli interventiin favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del1980 e 1981.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza dell’11 dicembre 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito all’obbligo di pagamento diretto delle indennità quello di deposito delle somme presso la Cassa DD.PP. e, nel resto, ha confermato la legittimazione passiva e la responsabilità in via solidale del “Consorzio” e di ANAS e la quantificazione operata dal tribunale delle indennità di esproprio e occupazione del suolo e del fabbricato.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso il “Consorzio” sulla base di due motivi e, in via incidentale, l’ANAS sulla base di sette motivi.

Alfano ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo, e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il “Consorzio”, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 80 L. n. 219/1981, 12 e 13 L. n. 2892/1885, 112, 115 e 116 c.p.c.: imputa alla Corte salernitana di avere confermato la determinazione delle indennità effettuata dal Tribunale secondo il valore di mercato pieno, come accertato dal c.t.u., pur avendo contraddittoriamente aderito alle ragioni di appello da esso esposte a sostegno della vigenza del criterio riduttivo di quantificazione della indennità di esproprio (ex L. n. 2892/1885), applicabile nei procedimenti di esproprio regolati dalla L. n. 219/1981, come quello in oggetto, anche all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007 dichiarativa della illegittimità del previgente criterio riduttivo.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata non ha (dato conto di avere) determinato l’indennità di espropriazione secondo il criterio stabilito dalla L. n. 2892/1885, applicabile nella fattispecie, avendola determinata secondo il valore venale pieno, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 8 e 9) e riconosciuto dallo stesso Alfano in controricorso (a pag. 13).

In tal modo si è discostata dal principio secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio di immobili espropriati nell’ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismicidel novembre 1980 e 1981, continua ad applicarsi il criterio stabilito dall’art. 13 della legge n. 2892/1885 cit., siccome richiamato dall’art. 80 della legge n. 219/1981, che conduce a determinare l’indennizzo in misura inferiore al valore venale effettivo del bene, in quanto la sua adozione si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981, considerato che, secondo la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007, obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (cfr. Cass.

SS.UU. n. 2419/2011 e 10130/2012; sez.

I n. 23867/2014; in generale, SU n. 2644 e 2645/1998).

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione dei suindicati parametri normativi nella parte in cui la sentenza impugnata, confermando la liquidazione dell’indennità di occupazione dal 22 gennaio 1991 al 13 marzo 1999 senza che il proprietario avesse mai perduto la disponibilità e il godimento dei beni, non si èpronunciata sul motivo di appello incidentale con cui il “Consorzio” aveva dedotto che l’occupazione era avvenuta in epoca successiva al trasferimento del bene per effetto del decreto di esproprio del 13 marzo 1999 e al conseguente avvio dei lavori esecutivi dell’opera stradale.

Il motivo è fondato.

Il “Consorzio” aveva dedotto che “tra il 1991 ed il 1999, nonostante il perfezionarsi del procedimento espropriativo ed il trasferimento in favore dell’ente espropriante del diritto di proprietà, per la ferma ed interrotta opposizione dell’originario proprietario e del suo nucleo familiare, la disponibilità degli immobili è stata dagli stessi conservata fino al maggio 2000 [sicché] risulta evidente che nessun importo a titolo indennità di occupazione doveva essere riconosciuto, non essendo stato imposto al proprietario, almeno nel periodo preso in considerazione, alcun sacrificio in ordine al pieno godimento dei beni”.

T ale censura, proposta dal “Consorzio” c on motivo di appello incidentale (riportato nel ricorso)e potenzialmente decisiva, è stata ignorata, non essendosi la Corte territoriale pronunciatasu di essa : è una omissione che è causa di nullità della sentenza impugnata in parte qua, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Venendo al ricorso incidentale di ANAS, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha riferito nella memoria di avere ricevuto la notifica valida del solo ricorso del “Consorzio” avverso la sentenza qui impugnata dell’11 dicembre 2017, implicitamente contestando di avere ricevuto la notifica di altri ricorsi e, quindi, anche del ricorso incidentale di ANAS.

Quest’ultimo ricorso, tuttavia, risulta ritualmente notificato ad Alfano l’11 maggio 2018 a mezzo posta e ne è dimostrata la c.d. tempestività “interna”, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), considerando che il ricorso principale del “Consorzio” era stato notificato ad ANAS il 5 aprile 2018.

Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha riferito della notifica della sentenza d’appello in data 7 febbraio 2018 anche ad ANAS, ma la circostanza non ha rilievo ai fini della tempestività “esterna” del ricorso di ANAS, in relazione ai termini di cui all’art. 325 e 326 c.p.c., essendo lo stesso, seppur tardivo, efficace exart. 334 c.p.c.

ANAS denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 80 ss.

L. n. 219/1981 e 2, lett. d), d.lgs. n. 143/1994, per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato la responsabilità solidale propria e del concessionario [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimo invece unico legittimato passivo in forza di concessione traslativa; con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, della convenzione stipulata tra il Presidente della Regione e il Consorzio che prevedeva un’ampia attribuzione di poteri al Consorzio concessionario, con l’effetto di renderlo legittimato passivo esclusivo; con il terzo motivo, omissione di motivazione, ai sensi dell’art. 132, lett. b), c.p.c., sempre sulla questione della legittimazione passiva di ANAS.

Questi motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

In via generale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi.

Tanto premesso, avendo gli artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente, l’art. 81) della L. n. 219/1981 autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa, la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva, che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge (ex plurimis, Cass.

SS.UU. n. 17190/2018,6769/2009, n. 8496/1998, n. 10998/1993, n. 1529/1989; sez.

I n. 23566/2023, n. 10390/2012, n. 19959/2011, n. 11139/2003, n. 4323/1999).

In effetti, come osservato dalle Sezioni Unite, “da tempo questa Corte ha chiarito che, in tema di esecuzione di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, le norme di cui agli artt. 81 e ss. di detta legge demandano necessariamente all’ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l’esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all’espletamento delle procedure di espropriazione; correlativamente, l’ente concessionario -e non già la P.A. concedente - risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall’opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, derivino gli stessi da attività legittima ovvero (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) da illecito aquiliano” (Cass.

SU n. 10500/2016).

Nella fattispecie, la Corte d’appello ha osservato, da un lato, che “il rapporto obbligatorio relativo al pagamento dell’indennità intercorre tra proprietario e concessionario, mentre il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande avente ad oggetto il pagamento dell’indennità” e, dall’altro, contraddittoriamente, che “dalla lettura di detta convenzione” (intercorrente “tra il Presidente della Giunta regionale della Campania, commissario straordinario di governo, e il [OSCURATO:PERSONA]”) “si evince chiaramente la fondatezza della domanda rispetto al consorzio Cooperativo, quanto meno in via solidale rispetto a quella dell’Ente concedente”.

Anche sul piano (fattuale) della interpretazione della convenzione inter-partes la sentenza impugnata non consente di ricostruire attraverso quale iter logico la Corte di merito abbia affermato la corresponsabilità di ANAS a fianco del “Consorzio” concessionario, non riportando neppure per cenni il contenuto della convenzione richiamata, il cui testo (riportato nel ricorso di ANAS) lascia trasparire l’ampiezza dei pubblici poteri attribuiti al concessionario: di “svolgere a propria cura, in nome e per contodel concedente, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi: la presa di possesso degli immobili occorrente all'esecuzione delle opere…; l’espletamento delle procedure di espropriazione in conformità alle disposizioni del titolo VIII della citata legge 219/81 e quelle anche in deroga… che saranno eventualmente emanate”.

La sentenza impugnata è quindi viziata anche perché priva di motivazione sul punto, in relazione agli artt. 132, lett. b), e 360 n, 4 c.p.c., essendo giunta a una conclusione incompatibile con le indicazioni normative e della convenzione secondo le quali il Consorzio, quale concessionario e delegato all’esercizio dei poteri pubblicistici occorrenti per l’espletamento delle procedure ablatorie, è unico titolare dal lato passivo delle obbligazioni indennitarie e risarcitorie inerenti al rapporto espropriativo.

Gli altri motivi di ANAS, riguardanti la congruità della stima delle indennità di esproprio e occupazione (quarto, quinto e settimo motivo) e la questione della qualificazione urbanistica dei beni (sesto motivo), sono assorbiti.

E’ assorbito anche l’unico motivo del ricorso incidentale di Alfano, riguardante la quantificazione dell’indennità di occupazione.

In conclusione, il ricorso principale del “Consorzio” e i primi tre motivi del ricorso incidentale di ANAS sono accolti, risultando assorbiti i restanti motivi dei ricorsi di ANAS e di Alfano.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre motivi del ricorso di ANAS; dichiara ass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11458/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V ia del Gesù n. 62 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V ia Bocca di Leone n.78 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA , VIA dei Portoghesi n.12 , presso l’A vvocatura Generale dello Stato,che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1211/2017 pubblicata il 11/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti “Consorzio”) e l’ANAS per chiedere la rideterminazione delle indennità di espropriazione e occupazione, offertegli in misura asseritamente inadeguata, in relazione a un terreno in Angri (Sa), via Campia n. 57, in catasto al foglio 11, part. 115, sul quale insisteva un fabbricato, costituente oggetto di un procedimento ablativo per la realizzazione di un’opera stradale, in forza di ordinanza commissariale del Funzionario delegato CIPE, adottata in applicazione degli artt. 80 ss. L. n. 219/1981, nell’ambito degli interventiin favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del1980 e 1981. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza dell’11 dicembre 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito all’obbligo di pagamento diretto delle indennità quello di deposito delle somme presso la Cassa DD.PP. e, nel resto, ha confermato la legittimazione passiva e la responsabilità in via solidale del “Consorzio” e di ANAS e la quantificazione operata dal tribunale delle indennità di esproprio e occupazione del suolo e del fabbricato. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso il “Consorzio” sulla base di due motivi e, in via incidentale, l’ANAS sulla base di sette motivi. Alfano ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo, e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il “Consorzio”, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 80 L. n. 219/1981, 12 e 13 L. n. 2892/1885, 112, 115 e 116 c.p.c.: imputa alla Corte salernitana di avere confermato la determinazione delle indennità effettuata dal Tribunale secondo il valore di mercato pieno, come accertato dal c.t.u., pur avendo contraddittoriamente aderito alle ragioni di appello da esso esposte a sostegno della vigenza del criterio riduttivo di quantificazione della indennità di esproprio (ex L. n. 2892/1885), applicabile nei procedimenti di esproprio regolati dalla L. n. 219/1981, come quello in oggetto, anche all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007 dichiarativa della illegittimità del previgente criterio riduttivo. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata non ha (dato conto di avere) determinato l’indennità di espropriazione secondo il criterio stabilito dalla L. n. 2892/1885, applicabile nella fattispecie, avendola determinata secondo il valore venale pieno, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 8 e 9) e riconosciuto dallo stesso Alfano in controricorso (a pag. 13). In tal modo si è discostata dal principio secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio di immobili espropriati nell’ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismicidel novembre 1980 e 1981, continua ad applicarsi il criterio stabilito dall’art. 13 della legge n. 2892/1885 cit., siccome richiamato dall’art. 80 della legge n. 219/1981, che conduce a determinare l’indennizzo in misura inferiore al valore venale effettivo del bene, in quanto la sua adozione si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981, considerato che, secondo la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007, obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (cfr. Cass. SS.UU. n. 2419/2011 e 10130/2012; sez. I n. 23867/2014; in generale, SU n. 2644 e 2645/1998). Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione dei suindicati parametri normativi nella parte in cui la sentenza impugnata, confermando la liquidazione dell’indennità di occupazione dal 22 gennaio 1991 al 13 marzo 1999 senza che il proprietario avesse mai perduto la disponibilità e il godimento dei beni, non si èpronunciata sul motivo di appello incidentale con cui il “Consorzio” aveva dedotto che l’occupazione era avvenuta in epoca successiva al trasferimento del bene per effetto del decreto di esproprio del 13 marzo 1999 e al conseguente avvio dei lavori esecutivi dell’opera stradale. Il motivo è fondato. Il “Consorzio” aveva dedotto che “tra il 1991 ed il 1999, nonostante il perfezionarsi del procedimento espropriativo ed il trasferimento in favore dell’ente espropriante del diritto di proprietà, per la ferma ed interrotta opposizione dell’originario proprietario e del suo nucleo familiare, la disponibilità degli immobili è stata dagli stessi conservata fino al maggio 2000 [sicché] risulta evidente che nessun importo a titolo indennità di occupazione doveva essere riconosciuto, non essendo stato imposto al proprietario, almeno nel periodo preso in considerazione, alcun sacrificio in ordine al pieno godimento dei beni”. T ale censura, proposta dal “Consorzio” c on motivo di appello incidentale (riportato nel ricorso)e potenzialmente decisiva, è stata ignorata, non essendosi la Corte territoriale pronunciatasu di essa : è una omissione che è causa di nullità della sentenza impugnata in parte qua, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Venendo al ricorso incidentale di ANAS, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha riferito nella memoria di avere ricevuto la notifica valida del solo ricorso del “Consorzio” avverso la sentenza qui impugnata dell’11 dicembre 2017, implicitamente contestando di avere ricevuto la notifica di altri ricorsi e, quindi, anche del ricorso incidentale di ANAS. Quest’ultimo ricorso, tuttavia, risulta ritualmente notificato ad Alfano l’11 maggio 2018 a mezzo posta e ne è dimostrata la c.d. tempestività “interna”, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), considerando che il ricorso principale del “Consorzio” era stato notificato ad ANAS il 5 aprile 2018. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha riferito della notifica della sentenza d’appello in data 7 febbraio 2018 anche ad ANAS, ma la circostanza non ha rilievo ai fini della tempestività “esterna” del ricorso di ANAS, in relazione ai termini di cui all’art. 325 e 326 c.p.c., essendo lo stesso, seppur tardivo, efficace exart. 334 c.p.c. ANAS denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 80 ss. L. n. 219/1981 e 2, lett. d), d.lgs. n. 143/1994, per avere la sentenza impugnata erroneamente dichiarato la responsabilità solidale propria e del concessionario [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimo invece unico legittimato passivo in forza di concessione traslativa; con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, della convenzione stipulata tra il Presidente della Regione e il Consorzio che prevedeva un’ampia attribuzione di poteri al Consorzio concessionario, con l’effetto di renderlo legittimato passivo esclusivo; con il terzo motivo, omissione di motivazione, ai sensi dell’art. 132, lett. b), c.p.c., sempre sulla questione della legittimazione passiva di ANAS. Questi motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. In via generale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. Tanto premesso, avendo gli artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente, l’art. 81) della L. n. 219/1981 autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa, la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva, che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge (ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 17190/2018,6769/2009, n. 8496/1998, n. 10998/1993, n. 1529/1989; sez. I n. 23566/2023, n. 10390/2012, n. 19959/2011, n. 11139/2003, n. 4323/1999). In effetti, come osservato dalle Sezioni Unite, “da tempo questa Corte ha chiarito che, in tema di esecuzione di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, le norme di cui agli artt. 81 e ss. di detta legge demandano necessariamente all’ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l’esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all’espletamento delle procedure di espropriazione; correlativamente, l’ente concessionario -e non già la P.A. concedente - risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall’opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, derivino gli stessi da attività legittima ovvero (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) da illecito aquiliano” (Cass. SU n. 10500/2016). Nella fattispecie, la Corte d’appello ha osservato, da un lato, che “il rapporto obbligatorio relativo al pagamento dell’indennità intercorre tra proprietario e concessionario, mentre il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande avente ad oggetto il pagamento dell’indennità” e, dall’altro, contraddittoriamente, che “dalla lettura di detta convenzione” (intercorrente “tra il Presidente della Giunta regionale della Campania, commissario straordinario di governo, e il [OSCURATO:PERSONA]”) “si evince chiaramente la fondatezza della domanda rispetto al consorzio Cooperativo, quanto meno in via solidale rispetto a quella dell’Ente concedente”. Anche sul piano (fattuale) della interpretazione della convenzione inter-partes la sentenza impugnata non consente di ricostruire attraverso quale iter logico la Corte di merito abbia affermato la corresponsabilità di ANAS a fianco del “Consorzio” concessionario, non riportando neppure per cenni il contenuto della convenzione richiamata, il cui testo (riportato nel ricorso di ANAS) lascia trasparire l’ampiezza dei pubblici poteri attribuiti al concessionario: di “svolgere a propria cura, in nome e per contodel concedente, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi: la presa di possesso degli immobili occorrente all'esecuzione delle opere…; l’espletamento delle procedure di espropriazione in conformità alle disposizioni del titolo VIII della citata legge 219/81 e quelle anche in deroga… che saranno eventualmente emanate”. La sentenza impugnata è quindi viziata anche perché priva di motivazione sul punto, in relazione agli artt. 132, lett. b), e 360 n, 4 c.p.c., essendo giunta a una conclusione incompatibile con le indicazioni normative e della convenzione secondo le quali il Consorzio, quale concessionario e delegato all’esercizio dei poteri pubblicistici occorrenti per l’espletamento delle procedure ablatorie, è unico titolare dal lato passivo delle obbligazioni indennitarie e risarcitorie inerenti al rapporto espropriativo. Gli altri motivi di ANAS, riguardanti la congruità della stima delle indennità di esproprio e occupazione (quarto, quinto e settimo motivo) e la questione della qualificazione urbanistica dei beni (sesto motivo), sono assorbiti. E’ assorbito anche l’unico motivo del ricorso incidentale di Alfano, riguardante la quantificazione dell’indennità di occupazione. In conclusione, il ricorso principale del “Consorzio” e i primi tre motivi del ricorso incidentale di ANAS sono accolti, risultando assorbiti i restanti motivi dei ricorsi di ANAS e di Alfano. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre motivi del ricorso di ANAS; dichiara ass