CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 31033/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30133/2020 Numero sezionale 4515/2022 Numero di raccolta generale 17657/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1684/13/20 depositata in data 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRPEF 2006, fondato sulla rilevanza di incrementi patrimoniali nel periodo 2006-2009 relativi ad acquisti di immobili ritenuti dall’Ufficio incongrui; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Ufficio gravava tal pronuncia di appello; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta qui intimata; Considerato che: - l’unico motivo dedotto si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 e dell’art. 43 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 38 c. 5 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in quanto notificato oltre il termine di decadenza prescritto, non potendo considerarsi omessa la dichiarazione della contribuente, che, secondo il giudice dell’appello, non era tenuta a presentarla; - il motivo è fondato; - la doglianza dell’Agenzia delle Entrate va qualificata come denuncia di errore di sussunzione: come è noto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26307 del 15/12/2014; precedentemente anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22348 del 24/10/2007) il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30133/2020 Numero sezionale 4515/2022 Numero di raccolta generale 17657/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 360, n. 3, c.p.c. ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione ("id est": del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., i motivi per i quali chiede la cassazione; - e ciò in quanto, come questa Corte costantemente ritiene (Cass. Sez. 3, Ord. n. 21772 del 29/08/2019; in argomento anche Cass. Sez. 3, Sent. n. 24756 del 28/11/2007) in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa; - nel caso che ci occupa, effettivamente la CTR ha applicato il termine per così dire “ordinario” di decadenza senza considerare che la situazione di fatto (l’occultamento di un reddito percetto da parte della sig. [OSCURATO:PERSONA]) le avrebbe imposto, in realtà (e le impone nel giudizio di rinvio) di sussumere tal situazione di fatto nel campo di applicazione del diverso termine “eccezionale” o derogatorio di decadenza diversamente previsto dall’art. 43 e dall’art. 38 c. 5 del d.P.R. n. 600 del 1973; tali disposizioni consentono all’Ufficio, nei casi ivi previsti, di agire in un lasso di tempo più ampio poiché i comportamenti del contribuente che qui si contestano risultano più insidiosi e gravi; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30133/2020 Numero sezionale 4515/2022 Numero di raccolta generale 17657/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà quindi, definita ormai come tempestiva l’azione di accertamento dell’Amministrazione, esaminare il merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione che deciderà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legitt