CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 36564/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza impugnata, ha annullato il provvedimento genetico della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposto a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari il 22/05/2020, disponendo l'immediata cessazione della misura in atto. Il Tribunale, dopo aver svolto un'ampia motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen., 12, commi 1,3 lett.d) e 3-ter lett.b) d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, ha tuttavia disposto la cessazione della misura cautelare ritenendo che la risalenza dei fatti in contestazione non consentisse di ritenere attuale il pericolo di reiterazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico, complesso, motivo per violazione degli artt.125,309,546 e 292, comma 2, lett. c)-bis cod. proc. pen. per avere il giudice fondato la propria decisione su una motivazione apparente, per altro verso illogica e contraddittoria, in ogni caso totalmente pretermettendo le specifiche censure mosse in sede di riesame anche a mezzo di apposita memoria difensiva. Secondo il ricorrente, l'ordinanza contiene mere clausole di stile che nulla aggiungono alle motivazioni svolte nell'ordinanza genetica. In particolare, la difesa aveva specificamente contestato i fatti indicati nei capi di imputazione, ma il fribunale si è limitato a richiamare il contenuto delle intercettazioni, condividendo le conclusioni del giudice della cautela, senza dare alcun riscontro alle doglianze difensive. Nelle intercettazioni esaminate, peraltro, non vi era alcun riferimento alla percezione di somme di denaro o ripartizione di compensi e negli atti di indagine manca qualsivoglia accertamento sia in ordine all'adozione di un compenso in favore del ricorrente sia in merito all'incasso della somma di danaro a titolo di rennunerazione del consenso prestato all'atto di matrimonio. Il tribunale ha del tutto trascurato il rilievo difensivo per cui negli atti sarebbe del tutto assente la richiesta di annullamento dei matrimoni in oggetto, nonostante nel provvedimento vi si faccia riferimento. Anche con riguardo al secondo matrimonio, non vi è alcuna prova della stabile relazione intrattenuta dalla donna con lo stesso imputato; per come affermato dinanzi al giudice del riesame, difettava in capo al ricorrente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma , # asseritamente violata descritta nei capi di imputazione, ossia la prova del dolo ' specifico costituito dalla consapevolezza e dalla volontà di approfittare della condizione di illegalità dei due cittadini extracomunitari per trarne vantaggi economici. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 4. Secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di legittimità (Sez.1, n.45918 del 15/10/2019, Beltrarnelli, Rv. 277331), «Non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente». 4.1. Tale pronuncia ha applicato il principio espresso dalla Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002) a mente del quale «In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato». 4.2. Le citate pronunce riguardavano, in entrambi i casi, il ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare detentiva, alla quale può seguire, ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., il diritto dell'indagato ingiustamente ed incolpevolmente assoggettato a misura privativa della libertà ad ottenere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione. 5. Nel caso in esame, vertendosi in fattispecie di misura cautelare personale non detentiva, neppure potrebbe configurarsi il suindicato interesse ad una pronuncia di fondatezza del ricorso sul punto della gravità indiziaria, con ulteriore evidenza dell'inammissibilità del ricorso. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il giorno 23 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sidente Em u