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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 gennaio 2021

Cassazione n. 46734/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 5.01.2021 dal Tribunale di Locri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 275 comma 1 bis cod.proc.pen. a seguito di condanna pronunciata con sentenza 22.06.2020 per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.

Il Tribunale rilevava che la condanna intervenuta per gli stessi fatti per i quali era stata applicata la misura coercitiva precludeva la rivalutazione del requisito della gravità indiziaria; riteneva privo di rilievo l'elemento di novità introdotto dalla difesa con memoria prodotta nel corso dell'udienza camerale, e costituito da una consulenza tecnica di parte riguardante la lettura di una conversazione intercettata tra il figlio dell'imputato e altri soggetti prospettata in termini tali da escluderne il riferimento a [OSCURATO:PERSONA], perché frutto di una lettura frammentaria del dato captativo inidonea a scalfire la motivazione con cui la sentenza di condanna aveva ritenuto invece la conversazione significativa dell'appartenenza attuale dell'imputato al sodalizio criminale sulla scorta di una lettura complessiva dell'intero contesto dialogico operata sulla base della perizia trascrittiva e degli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

Quanto alle esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 del codice di rito, il giudice del riesame riteneva pienamente operante la presunzione (relativa) di sussistenza delle suddette esigenze - affermata dall'ordinanza gravata ai sensi dell'art. 275 comma 3 in ragione del titolo del reato - sulla base delle modalità e circostanze della condotta ascritta all'imputato, consistita nella partecipazione a una locale di ndrangheta, quella di Bianco, tuttora operativa e legata a quella di [OSCURATO:PERSONA] dominata dalla cosca Pelle, nei cui confronti il Santanna aveva dimostrato una fedeltà che gli era valsa la ricollocazione nell'organigramma associativo; l'attualità della condotta partecipativa, discendente anche dalla natura aperta della contestazione associativa, cristallizzatasi alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, e la prova acquisita dell'attività posta in essere dall'imputato, col supporto della propria famiglia, per essere riammesso nel sodalizio mafioso, pur nella possibilità di distaccarsene, legittimava l'adozione della misura coercitiva.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alle norme di cui agli artt. 273, 274, 275 comma 1-bis cod.proc.pen., anche in relazione all'art. 416 bis cod.pen.

Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del tribunale del riesame del nuovo elemento addotto dalla difesa con memoria 6, —5 10.02.2021 e idoneo a determinare un mutamento del compendio indiziario, interagendo col quadro probatorio già valutato dalla sentenza non definitiva di condanna, quadro che il giudice della cautela avrebbe dovuto riconsiderare alla luce di tale elemento di novità, anziché limitarsi al mero richiamo del contenuto della sentenza; né l'ordinanza impugnata aveva precisato perché il risultato della perizia trascrittiva fosse preferibile a quello della consulenza tecnica di parte.

Sotto un secondo profilo, il ricorrente censura l'omessa argomentazione degli elementi normativamente richiesti per l'applicazione della misura cautelare a seguito della sopravvenienza della sentenza di condanna, e costituiti dall'esito del procedimento, dalle modalità del fatto e dagli elementi sopravvenuti, in grado di superare il giudicato cautelare in precedenza formatosi a seguito di annullamento da parte del tribunale del riesame, confermato dalla Corte di legittimità, di una prima ordinanza applicativa della misura coercitiva; in particolare non erano stati indicati, né avevano costituito oggetto di valutazione, gli elementi capaci di determinare un aggravamento delle esigenze cautelari rispetto al giudizio (negativo) precedente, e che avrebbero dovuto caratterizzarsi per la loro specificità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione.

2. L'ordinanza impugnata ha spiegato perché l'elemento di novità introdotto dalla difesa in sede cautelare di riesame mediante la produzione di una consulenza tecnica prospettante una diversa lettura di una conversazione intercettata tra soggetti terzi, facente parte del compendio captativo acquisito nel giudizio di merito, sia inidoneo a scalfire la tenuta probatoria della sentenza di condanna, fondata su una valutazione del globale contesto dialogico (comprensivo anche della suddetta conversazione) risultante dalle trascrizioni effettuate nella forma della perizia e dalle complessive risultanze processuali, in termini dimostrativi dell'appartenenza attuale dell'imputato al sodalizio criminale.

L'esistenza di una puntuale motivazione al riguardo rende generica, e perciò inammissibile, la riproposizione - in questa sede - della censura con cui il ricorrente lamenta l'omessa valorizzazione del suddetto elemento: nella misura, infatti, in cui il motivo omette di confrontarsi criticamente col percorso argomentativo del provvedimento gravato, limitandosi a una mera riedizione della doglianza originaria, già ritenuta infondata, esso risulta generico, alla stregua dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura aspecifica della censura, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849).

3. Nel resto, il ricorso si limita a sollecitare una rivalutazione, in punto di fatto, dei presupposti, costituiti dall'attualità della partecipazione associativa del Santanna alla ndrangheta, che hanno supportato l'emissione dell'ordinanza coercitiva ai sensi dell'art. 275 comma 1 bis cod.proc.pen., per un titolo di reato (416 bis cod.pen.) che legittima l'operatività della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

L'ordinanza impugnata, invero, ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dal combinato disposto dei commi 1-bis e 3 dell'art. 275 cod.proc.pen., per cui la pronuncia di una sentenza di condanna, anche non defrnitiva, costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l'applicazione della misura cautelare personale, non preclusa dall'eventuale formazione di un giudicato cautelare favorevole al soggetto prima di tale atto, in quanto caratterizzato ex lege da un quid pluris rispetto alla situazione precedente, rappresentato dall'esistenza di una pronuncia di merito basata su prove e non più su un quadro di mera gravità indiziaria (Sez. 1 n. 33896 del 14/07/2010, Rv. 248178; Sez. 6 n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269956), che - in quanto relativa a uno dei delitti elencati nel comma 3 dell'art. 275 - costituisce elemento idoneo a fondare una presunzione di pericolosità del condannato.

D'altronde, il precedente cautelare evocato dal ricorrente, discendente dal rigetto (con sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 34285 del 7/06/2018) del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza che aveva annullato il titolo custodiale emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva attinto esclusivamente il profilo della gravità indiziaria, allora ritenuto insussistente, che risulta all'evidenza superato dalla sopravvenienza della sentenza di condanna, con conseguente inconferenza dell'argomento difensivo sviluppato sul punto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 5.01.2021 dal Tribunale di Locri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 275 comma 1 bis cod.proc.pen. a seguito di condanna pronunciata con sentenza 22.06.2020 per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. Il Tribunale rilevava che la condanna intervenuta per gli stessi fatti per i quali era stata applicata la misura coercitiva precludeva la rivalutazione del requisito della gravità indiziaria; riteneva privo di rilievo l'elemento di novità introdotto dalla difesa con memoria prodotta nel corso dell'udienza camerale, e costituito da una consulenza tecnica di parte riguardante la lettura di una conversazione intercettata tra il figlio dell'imputato e altri soggetti prospettata in termini tali da escluderne il riferimento a [OSCURATO:PERSONA], perché frutto di una lettura frammentaria del dato captativo inidonea a scalfire la motivazione con cui la sentenza di condanna aveva ritenuto invece la conversazione significativa dell'appartenenza attuale dell'imputato al sodalizio criminale sulla scorta di una lettura complessiva dell'intero contesto dialogico operata sulla base della perizia trascrittiva e degli esiti dell'istruttoria dibattimentale. Quanto alle esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 del codice di rito, il giudice del riesame riteneva pienamente operante la presunzione (relativa) di sussistenza delle suddette esigenze - affermata dall'ordinanza gravata ai sensi dell'art. 275 comma 3 in ragione del titolo del reato - sulla base delle modalità e circostanze della condotta ascritta all'imputato, consistita nella partecipazione a una locale di ndrangheta, quella di Bianco, tuttora operativa e legata a quella di [OSCURATO:PERSONA] dominata dalla cosca Pelle, nei cui confronti il Santanna aveva dimostrato una fedeltà che gli era valsa la ricollocazione nell'organigramma associativo; l'attualità della condotta partecipativa, discendente anche dalla natura aperta della contestazione associativa, cristallizzatasi alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, e la prova acquisita dell'attività posta in essere dall'imputato, col supporto della propria famiglia, per essere riammesso nel sodalizio mafioso, pur nella possibilità di distaccarsene, legittimava l'adozione della misura coercitiva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alle norme di cui agli artt. 273, 274, 275 comma 1-bis cod.proc.pen., anche in relazione all'art. 416 bis cod.pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del tribunale del riesame del nuovo elemento addotto dalla difesa con memoria 6, —5 10.02.2021 e idoneo a determinare un mutamento del compendio indiziario, interagendo col quadro probatorio già valutato dalla sentenza non definitiva di condanna, quadro che il giudice della cautela avrebbe dovuto riconsiderare alla luce di tale elemento di novità, anziché limitarsi al mero richiamo del contenuto della sentenza; né l'ordinanza impugnata aveva precisato perché il risultato della perizia trascrittiva fosse preferibile a quello della consulenza tecnica di parte. Sotto un secondo profilo, il ricorrente censura l'omessa argomentazione degli elementi normativamente richiesti per l'applicazione della misura cautelare a seguito della sopravvenienza della sentenza di condanna, e costituiti dall'esito del procedimento, dalle modalità del fatto e dagli elementi sopravvenuti, in grado di superare il giudicato cautelare in precedenza formatosi a seguito di annullamento da parte del tribunale del riesame, confermato dalla Corte di legittimità, di una prima ordinanza applicativa della misura coercitiva; in particolare non erano stati indicati, né avevano costituito oggetto di valutazione, gli elementi capaci di determinare un aggravamento delle esigenze cautelari rispetto al giudizio (negativo) precedente, e che avrebbero dovuto caratterizzarsi per la loro specificità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione. 2. L'ordinanza impugnata ha spiegato perché l'elemento di novità introdotto dalla difesa in sede cautelare di riesame mediante la produzione di una consulenza tecnica prospettante una diversa lettura di una conversazione intercettata tra soggetti terzi, facente parte del compendio captativo acquisito nel giudizio di merito, sia inidoneo a scalfire la tenuta probatoria della sentenza di condanna, fondata su una valutazione del globale contesto dialogico (comprensivo anche della suddetta conversazione) risultante dalle trascrizioni effettuate nella forma della perizia e dalle complessive risultanze processuali, in termini dimostrativi dell'appartenenza attuale dell'imputato al sodalizio criminale. L'esistenza di una puntuale motivazione al riguardo rende generica, e perciò inammissibile, la riproposizione - in questa sede - della censura con cui il ricorrente lamenta l'omessa valorizzazione del suddetto elemento: nella misura, infatti, in cui il motivo omette di confrontarsi criticamente col percorso argomentativo del provvedimento gravato, limitandosi a una mera riedizione della doglianza originaria, già ritenuta infondata, esso risulta generico, alla stregua dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura aspecifica della censura, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849). 3. Nel resto, il ricorso si limita a sollecitare una rivalutazione, in punto di fatto, dei presupposti, costituiti dall'attualità della partecipazione associativa del Santanna alla ndrangheta, che hanno supportato l'emissione dell'ordinanza coercitiva ai sensi dell'art. 275 comma 1 bis cod.proc.pen., per un titolo di reato (416 bis cod.pen.) che legittima l'operatività della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. L'ordinanza impugnata, invero, ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dal combinato disposto dei commi 1-bis e 3 dell'art. 275 cod.proc.pen., per cui la pronuncia di una sentenza di condanna, anche non defrnitiva, costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l'applicazione della misura cautelare personale, non preclusa dall'eventuale formazione di un giudicato cautelare favorevole al soggetto prima di tale atto, in quanto caratterizzato ex lege da un quid pluris rispetto alla situazione precedente, rappresentato dall'esistenza di una pronuncia di merito basata su prove e non più su un quadro di mera gravità indiziaria (Sez. 1 n. 33896 del 14/07/2010, Rv. 248178; Sez. 6 n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269956), che - in quanto relativa a uno dei delitti elencati nel comma 3 dell'art. 275 - costituisce elemento idoneo a fondare una presunzione di pericolosità del condannato. D'altronde, il precedente cautelare evocato dal ricorrente, discendente dal rigetto (con sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 34285 del 7/06/2018) del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza che aveva annullato il titolo custodiale emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva attinto esclusivamente il profilo della gravità indiziaria, allora ritenuto insussistente, che risulta all'evidenza superato dalla sopravvenienza della sentenza di condanna, con conseguente inconferenza dell'argomento difensivo sviluppato sul punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore