CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 15434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30422/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edomiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1075/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, rigettando il suo gravame, ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda revocatoria proposta nei riguardi di un atto dispositivo ritenuto pregiudizievole alle sue ragioni creditorie; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; Considerato che: nelle more della fissazione della presente [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso ex art. 390 c.p.c.; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia; non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti intimate, non avendo le medesime svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sez