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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06503/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di tentato furto e simulazione di reato.

A motivi di ricorso la difesa lamenta che non sarebbe stata sufficientemente provata la responsabilità del suo assistito, risultando gli accertamenti sul traffico telefonico inidonei ad attestare la presenza del ricorrente sul luogo del furto.

Sarebbe eccessivamente gravosa la decisione dei giudici di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di euro

5.000. Il ricorso è inammissibile.

I motivi risultano del tutto generici.

La difesa riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni in fatto e diritto.

L'accertata responsabilità del ricorrente è stata desunta da una serie di circostanziati elementi, puntualmente richiamati dalla Corte d'appello nella motivazione (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza).

E' quindi destituita di fondamento l'affermazione contenuta nel ricorso, secondo la quale la responsabilità dell'imputato discenderebbe dalla sola verifica del traffico telefonico generato dalla sua utenza.

E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Nel presente caso manca ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.

Del pari inammissibile è la doglianza riguardante la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma indicata nella sentenza di primo grado.

La Corte di merito ha precisato i criteri ai quali è stato fatto riferimento nella quantificazione di tale somma, comprensiva dei danni materiali e morali patiti dalla persona offesa in seguito al tentativo di furto.

I rilievi difensivi sono, per la loro genericità, inidonei a rivelare aspetti di criticità nella giustificazione offerta sul punto in sentenza.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di tentato furto e simulazione di reato. A motivi di ricorso la difesa lamenta che non sarebbe stata sufficientemente provata la responsabilità del suo assistito, risultando gli accertamenti sul traffico telefonico inidonei ad attestare la presenza del ricorrente sul luogo del furto. Sarebbe eccessivamente gravosa la decisione dei giudici di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di euro 5.000. Il ricorso è inammissibile. I motivi risultano del tutto generici. La difesa riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni in fatto e diritto. L'accertata responsabilità del ricorrente è stata desunta da una serie di circostanziati elementi, puntualmente richiamati dalla Corte d'appello nella motivazione (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza). E' quindi destituita di fondamento l'affermazione contenuta nel ricorso, secondo la quale la responsabilità dell'imputato discenderebbe dalla sola verifica del traffico telefonico generato dalla sua utenza. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel presente caso manca ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. Del pari inammissibile è la doglianza riguardante la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma indicata nella sentenza di primo grado. La Corte di merito ha precisato i criteri ai quali è stato fatto riferimento nella quantificazione di tale somma, comprensiva dei danni materiali e morali patiti dalla persona offesa in seguito al tentativo di furto. I rilievi difensivi sono, per la loro genericità, inidonei a rivelare aspetti di criticità nella giustificazione offerta sul punto in sentenza. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere e
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