Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 dicembre 2024

Cassazione n. 34997/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9589/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.358/2023 depositata il 08/02/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevata la mancanza dell’accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della parte resistente ed esse si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, previa compensazione della metà, in euro 2.000,00 oltre euro 100,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 24/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9589/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.358/2023 depositata il 08/02/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevata la mancanza dell’accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, stante la mancata accettazione della parte resistente ed esse si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, previa compensazione della metà, in euro 2.000,00 oltre euro 100,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 24/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34997/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris