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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14166/2026

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resentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente–avverso la sentenza n. 67/2025 della Corte di Appello di Bari, pubblicata in data20.03.2025, N.R.G. 513/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA],volte ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., previo accertamento della nullità dei contrattidi collaborazione intercorsi con la suddetta società dal 2011 al 2016, nonché lacondanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributivematurate e alla regolarizzazione contributiva e previdenziale e allareintegrazione nella posizione funzionale ricoperta nell’organizzazione aziendaleed il risarcimento del danno conseguente, previa declaratoria di inefficacia,nullità ed illegittimità del recesso datoriale intimato con deorrenza dal31.5.2016.2.

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello n.514/2023 proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento dell’appello n.513/2023 proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato che il medesimo haprestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società appellatadal 2.9.2011 al 31.5.2016, con mansioni di operatore telefonico e coninquadramento nel terzo livello del CCNL per gli operatori di imprese diTelecomunicazioni, ha condannato la società appellata alla regolarizzazione delrapporto di lavoro sul piano contributivo e assicurativo nonché al pagamento infavore della controparte delle differenze retributive e del TFR rispettivamentequantificate in € 98.747,25 ed in € 6998,34 al lordo delle ritenute, oltrerivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sinoal soddisfo, detratti gli importi effettivamente percepiti nel corso del rapporto dilavoro; ha inoltre dichiarato l’inefficacia del recesso datoriale, intimato condecorrenza dal 31.5.2016, ha ordinato alla società appellata di reintegrare illavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e l’ha condannata alrisarcimento del danno mediante il pagamento di un’indennità commisurataall’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sinoa quella dell’effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali per il medesimo periodo.Numero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/20263.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione sulla base di sette motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’intervenuta rinuncia al ricorso, congiuntamente sottoscritta dalprocuratore della società ricorrente munito di procura speciale e dalcontroricorrente e depositata in data 25.2.2026, è stata ritualmente formulataai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto è intervenuta prima dell’adunanzacamerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.).2.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.3.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4,cod. proc. civ.4.

La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 202, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente–avverso la sentenza n. 67/2025 della Corte di Appello di Bari, pubblicata in data20.03.2025, N.R.G. 513/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA],volte ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., previo accertamento della nullità dei contrattidi collaborazione intercorsi con la suddetta società dal 2011 al 2016, nonché lacondanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributivematurate e alla regolarizzazione contributiva e previdenziale e allareintegrazione nella posizione funzionale ricoperta nell’organizzazione aziendaleed il risarcimento del danno conseguente, previa declaratoria di inefficacia,nullità ed illegittimità del recesso datoriale intimato con deorrenza dal31.5.2016.2. La Corte di Appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello n.514/2023 proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento dell’appello n.513/2023 proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato che il medesimo haprestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società appellatadal 2.9.2011 al 31.5.2016, con mansioni di operatore telefonico e coninquadramento nel terzo livello del CCNL per gli operatori di imprese diTelecomunicazioni, ha condannato la società appellata alla regolarizzazione delrapporto di lavoro sul piano contributivo e assicurativo nonché al pagamento infavore della controparte delle differenze retributive e del TFR rispettivamentequantificate in € 98.747,25 ed in € 6998,34 al lordo delle ritenute, oltrerivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sinoal soddisfo, detratti gli importi effettivamente percepiti nel corso del rapporto dilavoro; ha inoltre dichiarato l’inefficacia del recesso datoriale, intimato condecorrenza dal 31.5.2016, ha ordinato alla società appellata di reintegrare illavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e l’ha condannata alrisarcimento del danno mediante il pagamento di un’indennità commisurataall’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sinoa quella dell’effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali per il medesimo periodo.Numero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/20263. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione sulla base di sette motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, congiuntamente sottoscritta dalprocuratore della società ricorrente munito di procura speciale e dalcontroricorrente e depositata in data 25.2.2026, è stata ritualmente formulataai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto è intervenuta prima dell’adunanzacamerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.).2. Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4,cod. proc. civ.4. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 202, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/2026
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