CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 21694/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], resa in data g aprile 2022, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen; Il primo ed unico motivo di ricorso deduce l'estinzione del delitto ascritto all'odierno ricorrente per difetto della condizione di procedibilità, posto che la persona offesa presentava, sì, formale denuncia, ma non anche querela da cui emergesse la volontà di punizione; Il suddetto motivo è fondato. Premesso che dagli atti del fascicolo risulta un solo verbale di denuncia per il delitto di furto, sporta dalla persona offesa in data 19 febbraio 2015, in cui manca qualsivoglia riferimento alla volontà di punizione (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, P.g. in proc. Martinez e altro, Rv. 266722 - 01; Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, Pg, Rv. 285311 - 01; Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Pg, Rv. 287759 - 01), va ricordato che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di cui si discute; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s