CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 08069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 127/ RG 27775 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per resistenza, aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, condotta commessa il Pir settembre 2012, ritenendo che il reato sia prescritto. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata (pag. 5) la prescrizione non è decorsa, proprio in ragione della contestata recidiva, pari a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dal momento del fatto. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità defricorsecon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 La Consigliera sora [OSCURATO:PERSONA] nt