Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:716
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0613
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 22 settembre 2022 (
1
)
Causa C‑613/21 P
[OSCURATO:PERSONA] europeo
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedura di nomina a un posto di direttore – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura del candidato e nomina di un altro candidato – Irregolarità della procedura di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Trasparenza – Parità di trattamento – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»
I.
Introduzione
1.
L’assunzione di alti funzionari è disciplinata dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») (
2
) e, ove applicabili, da atti interni specifici di un’istituzione. In generale, l’obiettivo delle procedure di assunzione è consentire all’amministrazione di operare una scelta informata del candidato più adatto al posto di cui trattasi, nonché garantire la trasparenza del processo di assunzione e la parità di trattamento di tutti i candidati. L’impugnazione in esame, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] europeo contesta la sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑670/19
, non pubblicata,
EU:T:2021:435
; in prosieguo: la «sentenza impugnata») concerne aspetti specifici della procedura di assunzione degli alti funzionari delle istituzioni dell’Unione e, più in particolare, l’interrelazione tra i criteri applicati nel corso di siffatta procedura nell’esame comparativo dei meriti dei candidati. Si tratta di una questione importante, poiché da essa dipende la discrezionalità di cui gode l’amministrazione nel corso della procedura di selezione.
II.
Fatti
2.
I fatti della controversia sono esposti ai punti da 1 a 18 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.
3.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un funzionario entrato in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo il 21 aprile 1986. Egli ha svolto varie mansioni in seno al [OSCURATO:PERSONA], nei settori della stampa, dell’informazione, della cultura e dei media.
4.
Il 27 febbraio 2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un avviso di posto vacante ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»), al fine di coprire il posto di direttore nella Direzione generale della comunicazione – Direzione dei media (in prosieguo: «direttore dei media)». Il termine per la presentazione delle candidature era fissato al 23 marzo 2018. Il 22 marzo 2018 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto all’avviso di posto vacante.
5.
[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto tre candidature in risposta all’avviso di posto vacante pubblicato. Tuttavia, al fine di poter scegliere fra una rosa più ampia di candidati al posto di direttore dei media, il 27 marzo 2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un avviso di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto (in prosieguo: l’«avviso di trasferimento»). Inoltre, il 13 aprile 2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un bando di assunzione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto (
GU 2018, C 132 A, pag. 1
; in prosieguo: il «bando di assunzione»).
6.
Il termine per la presentazione delle candidature, quale indicato nel bando di assunzione, scadeva il 27 aprile 2018. In totale, 16 candidati hanno partecipato, dei quali 3 in risposta all’avviso di posto vacante, uno in risposta all’avviso di trasferimento e 12 a seguito del bando di assunzione. Tra tali candidati, A ha presentato la sua candidatura in risposta al bando di assunzione, il 26 aprile 2018.
7.
Poiché nel giugno del 2018 il direttore dei media non era ancora stato nominato, al sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati attribuiti incarichi provvisori connessi a tale posto, al fine di garantire la continuità del servizio in seno alla Direzione dei media.
8.
Nel contesto del procedimento per la nomina di un direttore dei media, è stato istituito un comitato consultivo per la nomina degli alti funzionari (in prosieguo: il «comitato consultivo»), conformemente alla decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«Ufficio di presidenza»), del 16 maggio 2000, che definisce le fasi della procedura di nomina del personale di inquadramento superiore, come modificata dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 18 febbraio 2008 (in prosieguo: la «decisione che definisce le fasi della procedura»).
9.
In occasione della sua riunione del 4 ottobre 2018, il comitato consultivo ha adottato criteri per l’esame comparativo dei meriti dei candidati (in prosieguo: i «criteri di valutazione comparativa»). Sulla base di tali criteri, il comitato consultivo ha redatto un elenco di candidati e ha raccomandato all’Ufficio di presidenza i nominativi delle persone da invitare a un colloquio. L’Ufficio di presidenza ha approvato all’unanimità tale raccomandazione. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato la sua candidatura in risposta all’avviso di posto vacante, A, che si era candidato in risposta al bando di assunzione, e B, unico candidato ad aver risposto all’avviso di trasferimento, rientravano fra i candidati invitati al colloquio.
10.
Prima di incontrare i candidati, il comitato consultivo ha definito sette argomenti o temi come base per i colloqui, al fine di analizzare le candidature e di classificare i candidati a seguito di tali colloqui.
11.
I colloqui hanno avuto luogo il 19 novembre 2018.
12.
Sulla base dei colloqui con i candidati preselezionati, il comitato consultivo ha presentato all’Ufficio di presidenza una relazione motivata, ai fini dell’adozione di una decisione. Tale relazione classificava i candidati in ordine di merito e recava, in allegato, una raccomandazione concernente i candidati più qualificati per occupare il posto di direttore dei media. L’Ufficio di presidenza ha discusso tale relazione nel corso di una riunione tenutasi il 10 dicembre 2018. Il verbale di tale riunione indica che il comitato consultivo aveva proposto tre candidati per coprire il posto vacante, secondo una graduatoria che collocava A in prima posizione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] in seconda e B in terza. L’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, ha deciso di seguire la raccomandazione del comitato consultivo e ha nominato A al posto controverso.
13.
L’11 dicembre 2018 il direttore generale della DG comunicazione ha informato il personale della Direzione della conclusione della procedura di assunzione e ha ringraziato il sig. [OSCURATO:PERSONA] per aver svolto gli incarichi provvisori a lui attribuiti, a partire dal giugno del 2018, presso tale Direzione.
14.
Con messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2018, il segretario generale ha notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] la decisione recante rigetto della sua candidatura e nomina di A al posto di direttore dei media (in prosieguo: la «decisione controversa»).
15.
L’8 marzo 2019 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione controversa ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Detto reclamo è stato respinto.
III.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16.
Il 1
o
ottobre 2019 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione controversa e, dall’altro, il risarcimento del danno da egli asseritamente subito.
17.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale, la somma di EUR 40000.
18.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi a sostegno del suo ricorso. Nel controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato o, in subordine, di respingere il ricorso in quanto infondato.
19.
Al punto 43 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto, in via preliminare, l’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] quanto alla ricevibilità del secondo motivo dedotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha poi respinto, al punto 74 della sentenza impugnata, la prima parte del secondo motivo dedotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’illegittimità della decisione che definisce le fasi della procedura e dell’articolo 6 del bando di assunzione. Il Tribunale ha altresì respinto, al punto 106 della sentenza impugnata, il primo motivo dedotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione.
20.
Il Tribunale ha quindi esaminato la seconda parte del secondo motivo dedotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della quale la procedura di selezione aveva violato l’articolo 27 dello Statuto e i principi di certezza del diritto, trasparenza, buona amministrazione e parità di trattamento.
21.
In primo luogo, il Tribunale ha ricordato, al punto 111 della sentenza impugnata, che il rispetto del principio di parità di trattamento nel corso della procedura di selezione dei funzionari esige che i criteri di valutazione comparativa siano fissati prima della procedura di assunzione di cui trattasi (
3
).
22.
In secondo luogo, il Tribunale ha statuito, al punto 112 della sentenza impugnata, che i criteri di esame comparativo dei meriti dei candidati non dovrebbero essere modificati nel corso della procedura di selezione, in modo da evitare il rischio che tali criteri siano adattati alle candidature ricevute.
23.
In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 113 della sentenza impugnata, che i criteri di valutazione comparativa devono essere notificati all’autorità che ha il potere di nomina, affinché quest’ultima sia a conoscenza del modo in cui tali meriti sono stati valutati nella fase di preselezione dei candidati ai fini del colloquio, nonché nella fase dei colloqui.
24.
In quarto luogo, il Tribunale ha statuito, al punto 114 della sentenza impugnata, che, sebbene l’amministrazione goda di un ampio potere discrezionale quanto all’organizzazione della procedura di selezione, spetta ai giudici dell’Unione garantire la parità di trattamento dei candidati da parte dell’amministrazione (
4
).
25.
In aggiunta a tali statuizioni, il Tribunale ha dichiarato, al punto 117 della sentenza impugnata, che la valutazione delle risposte dei candidati alle domande poste dal comitato consultivo nel corso dei colloqui, sulla base dell’elenco di sette argomenti o temi, non teneva conto dei tre criteri di valutazione comparativa definiti sulla base degli avvisi di posto vacante e di trasferimento e del bando di assunzione nell’ambito della prima fase della procedura di selezione.
26.
Il Tribunale ha poi statuito, al punto 118 della sentenza impugnata, che, sebbene sia possibile porre domande ai candidati, tali domande non dovrebbero divenire nuovi criteri di valutazione comparativa.
27.
Inoltre, il Tribunale ha constatato, al punto 123 della sentenza impugnata, che l’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, non era stato informato della sostituzione dei criteri di valutazione comparativa con i sette argomenti o temi utilizzati nel corso dei colloqui.
28.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto, al punto 125 della sentenza impugnata, la seconda parte del secondo motivo a sostegno del ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] e ha constatato che la decisione controversa era stata adottata in esito a una procedura di assunzione irregolare.
29.
Il Tribunale ha poi accolto, al punto 145 della sentenza impugnata, la seconda parte del terzo motivo dedotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, tale motivo nel suo complesso, nella parte in cui verteva su un errore manifesto di valutazione che inficiava la decisione controversa. Secondo il Tribunale, l’autorità che ha il potere di nomina aveva nominato A al posto senza essere stata debitamente informata dell’esperienza professionale del sig. [OSCURATO:PERSONA].
30.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha deciso, al punto 146 della sentenza impugnata, di annullare la decisione controversa, senza esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente.
31.
Infine, il Tribunale ha parzialmente accolto, ai punti 173 e 174 della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riguardava il danno materiale subito a causa della decisione controversa e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di EUR 40000.
IV.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
32.
Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa al Tribunale e di riservare le spese.
33.
In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di respingere il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] e di condannare quest’ultimo a farsi carico di tutte le spese.
34.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico di tutte le spese.
V.
Esame mirato del ricorso
35.
A sostegno delle sue conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di impugnazione. Il primo motivo verte su errori di diritto e su uno snaturamento dei fatti per quanto riguarda la constatazione dell’irregolarità della procedura di selezione. Il secondo motivo è volto a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha snaturato i fatti e gli elementi di prova per quanto concerne la constatazione secondo cui la decisione controversa è viziata da un errore manifesto di valutazione. In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione e ha violato il principio di proporzionalità omettendo di esaminare le conseguenze dell’annullamento della decisione controversa.
36.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi del primo motivo di impugnazione e del motivo di impugnazione dedotto in subordine.
A.
Primo motivo di impugnazione: errori di diritto e snaturamento dei fatti quanto all’accertamento dell’irregolarità della procedura di selezione
37.
Il primo motivo di impugnazione si articola in quattro parti. Le esaminerò congiuntamente, poiché esse sono interconnesse.
38.
Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione della decisione che definisce le fasi della procedura, e che le motivazioni sulle quali esso si è fondato sono contraddittorie. In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i criteri di valutazione comparativa sono utilizzati soltanto nella prima fase della procedura di selezione. Nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi, il comitato consultivo ha adottato tre criteri di valutazione comparativa (
5
), e in seguito sette argomenti di discussione ai fini dei colloqui (
6
). Esso sostiene che il Tribunale ha quindi erroneamente contestato al comitato consultivo, ai punti 118 e 119 della sentenza impugnata, di aver modificato i criteri di valutazione comparativa nella fase dei colloqui. In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione che definisce le fasi della procedura non esige che il comitato consultivo fornisca informazioni all’Ufficio di presidenza nella seconda fase della procedura. Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un errore di diritto nel contestare al comitato consultivo, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, di non aver informato l’Ufficio di presidenza della modifica dei criteri di valutazione comparativa nella fase dei colloqui. In terzo luogo, in riferimento a tale errore di diritto, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria.
39.
Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio della parità di trattamento. In primo luogo, esso contesta la pertinenza della sentenza nella causa Booss e Fischer/Commissione (
7
), sulla quale il Tribunale si è basato per dichiarare, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, che i criteri di valutazione comparativa non dovrebbero essere modificati nel corso della procedura di selezione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che un divieto generale di modificare i criteri di valutazione comparativa nel corso della procedura di selezione non è compatibile con l’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto. In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha omesso di esaminare se gli argomenti discussi nel corso dei colloqui presentassero un nesso con le condizioni indicate nel bando di assunzione e se taluni candidati siano stati avvantaggiati rispetto ad altri.
40.
Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione e l’applicazione, da parte del Tribunale, del principio di trasparenza. Esso contesta la conclusione del Tribunale, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, secondo cui il comitato consultivo ha omesso di informare l’Ufficio di presidenza della modifica dei criteri di valutazione comparativa nella fase dei colloqui. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha statuito ultra petita, poiché il ricorrente lamentava una violazione del principio di trasparenza nei confronti dei candidati, e non nei confronti dell’Ufficio di presidenza.
41.
Con la quarta parte del primo motivo di impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale uno snaturamento dei fatti. Esso critica la conclusione del Tribunale, al punto 119 della sentenza impugnata, ai sensi della quale la graduatoria per ordine di merito non può fondarsi «unicamente» sulle risposte fornite dai candidati ai sette argomenti o temi discussi durante il colloquio. Esso sostiene che, sebbene i criteri di valutazione comparativa non siano stati utilizzati nella seconda fase della procedura, la Corte non dispone di elementi tali da indicare che tali criteri non siano stati presi in considerazione ai fini della classificazione dei candidati in ordine di merito.
42.
Nella risposta, per quanto riguarda l’interpretazione, da parte del Tribunale, della decisione che definisce le fasi della procedura, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sebbene l’amministrazione goda di un ampio potere discrezionale quanto all’organizzazione della procedura di selezione, essa è tenuta a rispettare il principio della parità di trattamento di tutti i candidati. Egli sostiene che la decisione che definisce le fasi della procedura non permette di ricorrere a criteri di valutazione comparativa diversi a seconda della fase della procedura. Per quanto concerne il principio di trasparenza, egli ricorda che l’articolo 4, lettera c), di tale decisione impone al comitato consultivo di trasmettere all’Ufficio di presidenza i criteri di valutazione comparativa. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] erra nel sostenere che tale decisione non prevede l’obbligo di informare l’autorità che ha il potere di nomina della modifica di tali criteri nel corso della procedura.
43.
Per quanto riguarda l’interpretazione del principio della parità di trattamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale si sia correttamente basato, al punto 111 della sentenza impugnata, sulla sentenza nella causa Booss e Fischer/Commissione (
8
). Di converso, egli ritiene che le sentenze nelle cause Mavridis/[OSCURATO:PERSONA] (
9
) e Verros/[OSCURATO:PERSONA] (
10
), citate dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, non siano pertinenti. Egli sostiene altresì che l’interpretazione adottata dal Tribunale non ha violato l’allegato III dello Statuto. Infine, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di dedurre dinanzi al Tribunale la questione se i nuovi criteri di valutazione comparativa adottati nella fase dei colloqui fossero idonei a favorire taluni candidati.
44.
Per quanto riguarda l’interpretazione del principio di trasparenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, egli ha dedotto un motivo concernente l’asserita violazione del principio di buona amministrazione. Pertanto, il Tribunale non ha statuito ultra petita.
45.
Per quanto concerne la censura relativa allo snaturamento dei fatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa sia infondata. Egli sostiene, a tal riguardo, che dal verbale della riunione del 10 dicembre 2018 risulta che il comitato consultivo ha proposto la nomina al posto in questione di tre candidati «in ordine di preferenza» e non «sulla base delle capacità e delle competenze necessarie per ricoprire il posto vacante».
46.
Il nucleo centrale della controversia tra le parti consiste nella questione se il Tribunale abbia interpretato correttamente la decisione che definisce le fasi della procedura laddove ha statuito, al punto 112 della sentenza impugnata, che i criteri di valutazione comparativa non dovrebbero essere modificati nel corso della procedura di selezione. Il punto di partenza dell’analisi di tale questione è dettato dalla formulazione degli articoli 4 e 5 della decisione che definisce le fasi della procedura per quanto concerne posti di inquadramento superiore (
11
). La prima fase consiste nella definizione dei criteri di valutazione comparativa da parte del comitato consultivo, sulla base dell’avviso di posto vacante (
12
). La seconda fase consiste nell’esame comparativo dei meriti dei candidati da parte del comitato consultivo e nell’elaborazione, da parte di quest’ultimo, dell’elenco dei candidati che esso raccomanda di invitare a un colloquio. La terza fase consiste nella comunicazione all’Ufficio di presidenza, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, dell’elenco redatto dal comitato consultivo, nonché dei criteri di valutazione comparativi adottati dal comitato consultivo. La quarta fase consiste nell’adozione, da parte dell’Ufficio di presidenza, dell’elenco dei candidati da invitare a un colloquio. La quinta fase consiste nello svolgimento di tali colloqui e nella redazione di una relazione a tal riguardo da parte del comitato consultivo. La sesta fase consiste nella trasmissione, da parte del segretario generale, di detta relazione, accompagnata da una raccomandazione, al presidente del [OSCURATO:PERSONA] e all’Ufficio di presidenza. La settima e ultima fase della procedura consiste nell’adozione, da parte dell’Ufficio di presidenza, di una decisione relativa al candidato da nominare in seguito alla proposta fatta dal presidente.
47.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che dalla formulazione di tale decisione risulta che la procedura per la selezione degli alti funzionari si compone principalmente di due fasi. La prima consiste nell’esame comparativo dei meriti dei candidati e nell’approvazione dell’elenco dei candidati da invitare a un colloquio, ad opera dell’Ufficio di presidenza. La seconda consiste nello svolgimento di colloqui con i candidati iscritti in tale elenco. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i criteri di valutazione comparativa sono utilizzati soltanto nel corso della prima fase della procedura, mentre nella seconda fase nulla impone il ricorso agli stessi criteri o, in altri termini, nulla vieta l’uso di nuovi criteri durante i colloqui. Pertanto, a suo avviso, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che la procedura di selezione era viziata da un’irregolarità.
48.
A tal riguardo, rilevo che la decisione che definisce le fasi della procedura si compone di una
sequenza di fasi
, descritta al precedente paragrafo 46. Tale decisione non divide le fasi in tappe specifiche o separate. Di converso, tutte le fasi sono
interconnesse
e formano, nel complesso, un
unico processo di selezione
, la cui cornice è offerta dall’avviso di posto vacante (o, eventualmente, dal bando di assunzione). Lo scopo ultimo di tali fasi è lo stesso in ogni procedura di assunzione. Più precisamente, l’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto precisa che le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione (
13
).
49.
Un esame dettagliato delle fasi della procedura dimostra che la prima fase costituisce il pilastro dell’intera procedura, che culmina nella nomina del candidato più adatto al posto di cui trattasi. Infatti, in questa prima fase i criteri di valutazione comparativa sono definiti dal comitato consultivo sulla base dell’avviso di posto vacante (o, se del caso, del bando di assunzione). L’avviso di posto vacante e i criteri di valutazione comparativa costituiscono elementi necessari ai fini dell’adozione, da parte dell’Ufficio di presidenza, dell’elenco dei candidati da invitare a un colloquio. Il colloquio è effettuato soltanto dopo che l’Ufficio di presidenza ha stabilito un elenco di candidati, sulla base dei summenzionati criteri. Vi è chiaramente un
nesso
tra la preselezione dei candidati e i loro rispettivi colloqui. Se tali fasi sono collegate, devono esserlo anche i criteri di valutazione applicati in ciascuna di esse. Pertanto, a mio avviso, il [OSCURATO:PERSONA] opera una
divisione artificiosa
tra le diverse fasi della procedura di selezione.
50.
A differenza di quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione della procedura di selezione come un continuum non rende superfluo il colloquio con i candidati né priva l’amministrazione di un metodo di organizzazione della procedura di selezione. L’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale quanto ai metodi cui essa ricorre durante le varie fasi della procedura di selezione per valutare i meriti dei candidati. Ciò vale a maggior ragione per quanto riguarda i posti di alto livello. È pacifico che il comitato consultivo può porre ai candidati tutte le domande che reputa necessarie nel corso dei colloqui. È altresì possibile strutturare tali domande attorno ad argomenti o temi diversi. Non si può contestare all’autorità che ha il potere di nomina il fatto di chiedere ai candidati a posti di alto livello di esporre, ad esempio, la loro concezione del posto in questione (
14
) o la loro visione della direzione.
51.
Occorre tuttavia ricordare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante, benché l’autorità che ha il potere di nomina disponga di una grande libertà di valutazione nel raffronto dei meriti dei candidati, libertà di cui essa può valersi con specifico riferimento al posto da assegnare, il suo potere deve comunque essere esercitato entro i limiti ch’essa stessa si è imposta nell’avviso di posto vacante (
15
). Inoltre, l’ampia discrezionalità dell’amministrazione dev’essere esercitata tenendo pienamente conto di tutte le norme pertinenti applicabili, comprese le norme procedurali interne da essa stabilite (
16
). Nel caso di specie, l’atto pertinente è la decisione che definisce le fasi della procedura.
52.
Dall’altro lato, qualsiasi argomento o tema utilizzato durante i colloqui deve
discendere
dai criteri di valutazione comparativa. In altri termini, tali argomenti o temi non modificano i criteri originari, ma guidano il comitato consultivo nel corso dei colloqui, al fine di valutare l’idoneità dei candidati alla luce di ciascun criterio. Pertanto, il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 118 della sentenza impugnata, che le domande poste durante i colloqui non dovrebbero diventare «nuovi criteri» di valutazione comparativa dei meriti dei candidati, adottati nel corso del corso della procedura di selezione dopo la preselezione dei candidati da invitare a un colloquio.
53.
Il Tribunale ha giustamente tratto indicazioni dalla sentenza nella causa Booss e Fischer/Commissione (
17
), che si fonda, a sua volta, sulle sentenze nelle cause Culin/Commissione (
18
) e Grassi/Consiglio (
19
). Sulla base di tale giurisprudenza, il Tribunale ha statuito, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, che il principio di parità di trattamento dei candidati esige che i criteri di valutazione comparativa siano stabiliti prima dell’inizio della procedura di assunzione e che tali criteri non debbano subire adattamenti o modifiche nel corso della procedura di selezione.
54.
[OSCURATO:PERSONA] contesta la pertinenza di tale giurisprudenza, sostenendo che essa riguardava un avviso di posto vacante pubblicato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, mentre nella presente causa l’Ufficio di presidenza ha deciso di estendere la sua ricerca mediante la pubblicazione di un bando di assunzione sulla base dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale disposizione prevede una procedura speciale, nell’ambito della quale l’autorità che ha il potere di nomina può applicare, nel corso della procedura, criteri che non sono stati indicati nell’avviso di posto vacante. Esso si fonda, a tal riguardo, sulle sentenze nelle cause Mavridis/[OSCURATO:PERSONA] (
20
) e Verros/[OSCURATO:PERSONA] (
21
).
55.
A mio avviso, queste ultime due sentenze non corroborano la conclusione raggiunta dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui è possibile modificare i criteri di valutazione comparativa nel corso della procedura. Da tale giurisprudenza discende che, nell’ambito della procedura speciale prevista all’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta ad applicare le disposizioni dell’allegato III dello Statuto relative ai bandi di concorso. Essa può quindi applicare, nel corso della procedura, criteri che non sono menzionati espressamente nell’avviso di posto vacante. Ciò vale anche per il comitato di selezione al quale l’autorità che ha il potere di nomina abbia delegato il suo potere di selezione.
56.
Tuttavia, nella presente causa, il Tribunale non ha contestato al comitato consultivo di aver esercitato il suo potere di definire criteri di valutazione comparativa (
22
). Il Tribunale non ha neppure contestato l’individuazione di argomenti o temi per guidare il comitato consultivo nel corso dei colloqui. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di applicare la decisione che definisce le fasi della procedura, il comitato consultivo era tenuto soltanto a fissare i criteri sulla base del testo del bando di assunzione. Inoltre, qualsiasi argomento o tema ai fini della conduzione dei colloqui doveva trarre la sua «legittimazione» da tali criteri e, in ultima istanza, dal bando di assunzione. Nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi, disciplinata dall’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto e da norme di condotta interne, il bando di assunzione rappresenta il
limite esterno
dell’intera procedura di selezione e i criteri costituiscono l’
espressione specifica
di detto limite esterno. Pertanto, qualsiasi argomento o tema di discussione nel corso dei colloqui non può essere completamente distinto dai criteri di valutazione comparativa definiti all’inizio della procedura di assunzione. Essi costituiscono un’
amplificazione
o una
concretizzazione
di tali criteri. Spetta al comitato consultivo stabilire il nesso necessario tra i criteri e gli argomenti utilizzati nel corso del colloquio.
57.
Ritengo pertanto che il Tribunale abbia correttamente dichiarato, al punto 119 della sentenza impugnata, che la graduatoria dei candidati in ordine di merito non poteva fondarsi unicamente sulle risposte fornite sui sette argomenti o temi affrontati durante i colloqui, poiché un approccio del genere non soddisfa il requisito secondo cui i criteri di valutazione comparativa non devono essere modificati nel corso della procedura di selezione.
58.
Quanto all’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, che la procedura di selezione era viziata da irregolarità poiché l’Ufficio di presidenza non era stato informato dal comitato consultivo della modifica dei criteri di selezione, rilevo che tale argomento si fonda su una premessa errata. Come è stato dimostrato supra, la premessa errata è che i criteri di valutazione comparativa possano essere modificati durante la procedura di selezione. Il comitato consultivo può preparare domande che discendano dai criteri fissati nella prima fase. Nella sua relazione all’Ufficio di presidenza, il comitato consultivo deve quindi precisare in che modo le risposte alle domande dimostrino l’idoneità dei candidati, tenendo debitamente conto di tali criteri.
59.
Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] erra nel sostenere che il Tribunale abbia statuito ultra petita, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la violazione del principio di trasparenza. Il Tribunale ha accertato l’esistenza di una violazione di tale principio nell’ambito della violazione dell’obbligo di informare l’Ufficio di presidenza degli argomenti o temi di discussione nel corso dei colloqui e del nesso tra tali temi e i criteri di valutazione comparativa.
60.
Pertanto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata deve essere respinto.
61.
Non mi convince neppure la censura del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la motivazione della sentenza impugnata in tali punti sarebbe contraddittoria. Mi sembra che tale censura si fondi su una lettura erronea della sentenza impugnata. Ai punti da 66 a 73 di quest’ultima, il Tribunale ha dichiarato che le istituzioni godono di un’ampia discrezionalità nell’adottare norme interne che disciplinano la procedura di selezione dei candidati a posti di alto livello e che la decisione che definisce le fasi della procedura funge da quadro generale della procedura di selezione. Il Tribunale ha quindi dichiarato che non occorreva definire i criteri di valutazione comparativa nel testo di tale decisione. In questa fase del suo ragionamento, il Tribunale non ha affrontato la questione della coerenza dei criteri applicati nel corso della procedura di selezione, né quella dell’obbligo di informare l’Ufficio di presidenza. Pertanto, il rigetto dell’eccezione di illegittimità della decisione che definisce le fasi della procedura, al punto 74 della sentenza impugnata, non rimette in discussione la constatazione, effettuata ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, dell’irregolarità della procedura seguita nel corso della selezione di cui trattasi.
62.
[OSCURATO:PERSONA] contesta poi al Tribunale di aver constatato una violazione del principio della parità di trattamento senza aver esaminato se gli argomenti o i temi discussi nel corso dei colloqui fossero connessi o meno alle condizioni enunciate nel bando di assunzione (
23
). A tal riguardo, rilevo che il [OSCURATO:PERSONA] non intende stabilire un nesso tra gli argomenti o i temi discussi durante i colloqui, i criteri definiti all’inizio della procedura e il bando di assunzione. [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto, ad esempio, che gli argomenti o i temi utilizzati nella fase dei colloqui fossero una concretizzazione dei criteri definiti nella prima fase e del bando di assunzione. Esso sostiene invece, nella sua impugnazione, che nella fase dei colloqui il comitato consultivo non era più vincolato ai criteri da esso inizialmente adottati. È dunque a torto che il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver esaminato l’esistenza di un nesso che il [OSCURATO:PERSONA] stesso ritiene superfluo.
63.
Ritengo che il Tribunale abbia giustamente dichiarato, al punto 112 della sentenza impugnata, che la modifica dei criteri di valutazione comparativa nel corso della procedura di selezione comporta il rischio che tali criteri siano adattati ai candidati al posto da coprire. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che tale rischio è scarso e che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se gli argomenti o i temi definiti ai fini dei colloqui favorissero alcuni candidati. A sostegno della sua tesi, il [OSCURATO:PERSONA] rinvia alle sentenze nelle cause Vlachou/Corte dei conti (
24
) e Caturla-Poch e de la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
25
). Da queste due sentenze risulta che il sistema o il metodo di valutazione dei titoli dei candidati non dovrebbe essere oggettivamente tale da trattare alcuni candidati in modo favorevole e altri in modo sfavorevole (
26
). Tuttavia, a mio avviso, tale giurisprudenza non consente di confermare che la constatazione di una violazione del principio di parità di trattamento in una procedura di selezione impone, in ciascun caso concreto, l’esame della questione se taluni candidati siano stati trattati in modo favorevole e altri in modo sfavorevole. Inoltre, la situazione nel caso di specie solleva una questione diversa, vale a dire il rapporto tra criteri e gli argomenti o temi di discussione nel corso dei colloqui definiti ai fini della selezione del candidato più adatto.
64.
Infine, mi sembra che la censura del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, al punto 119 della sentenza impugnata, dichiarando che la graduatoria dei candidati in ordine di merito non dovrebbe fondarsi unicamente sulle risposte fornite dai candidati relativamente ai sette argomenti o sui temi di discussione durante i colloqui, si fondi su un’interpretazione erronea della sentenza impugnata. In primo luogo, l’utilizzo da parte del Tribunale del termine «esclusivamente» (in francese, «
uniquement
») si può spiegare alla luce della constatazione, contenuta al punto 118 della sentenza impugnata, secondo cui le domande poste durante il colloquio non dovrebbero diventare nuovi criteri di valutazione comparativa. Esso si spiega altresì alla luce della constatazione del Tribunale, al punto 123 della sentenza impugnata, secondo cui i criteri di valutazione comparativa non sono stati utilizzati durante i colloqui. In secondo luogo, spetta al [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che i criteri e gli argomenti o temi utilizzati durante l’intera procedura erano connessi e sono stati tenuti in considerazione nel loro complesso dall’autorità che ha il potere di nomina.
65.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione.
B.
Motivo di impugnazione dedotto in subordine: errore di diritto nell’interpretazione del principio di proporzionalità per quanto concerne le conseguenze dell’annullamento della decisione controversa
66.
In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’annullamento della decisione di nominare A al posto di direttore dei media è viziato da un errore di diritto consistente in un difetto di motivazione e in una violazione del principio di proporzionalità. Esso osserva che il Tribunale ha annullato una decisione adottata a beneficio di un terzo, vale a dire A. Fondandosi sulla sentenza del Tribunale nella causa Spadafora/Commissione (
27
), il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare, bilanciando tutti gli interessi contrapposti, se l’annullamento costituisse una sanzione eccessiva.
67.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva che A non poteva avvalersi del principio del legittimo affidamento, posto che la decisione di nomina al posto di cui trattasi era stata impugnata, e sostiene, in ogni caso, che l’annullamento della decisione non era una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità in parola.
68.
Ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] sostenga a ragione che il Tribunale, al punto 146 della sentenza impugnata, ha annullato la decisione controversa senza esaminare la proporzionalità di siffatto annullamento. La sentenza del Tribunale nella causa Spadafora/Commissione (
28
) contiene un ragionamento che è manifestamente pertinente per la controversia in esame. In tale sentenza è stato dichiarato che, in linea di principio, il ricorrente deve essere reintegrato nella situazione giuridica nella quale si trovava anteriormente al verificarsi dell’irregolarità nella procedura di selezione. Tuttavia, qualora il ripristino della situazione anteriore implichi un annullamento di atti aventi come destinatari soggetti terzi e favorevoli per questi ultimi, occorre verificare, preliminarmente, se l’annullamento non costituisca una sanzione eccessiva dell’irregolarità di cui trattasi. In tale contesto, occorre tener conto della natura dell’illegittimità commessa, dell’interesse della parte ricorrente, degli interessi dei terzi e dell’interesse del servizio.
69.
Nel caso di specie, è evidente che l’annullamento della decisione controversa è idoneo a pregiudicare A, che è stato nominato al posto di cui trattasi. In tali circostanze, l’annullamento della sua nomina richiede un previo esame della proporzionalità di siffatto annullamento, che implica una ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Di conseguenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto decidendo, al punto 146 della sentenza impugnata, di annullare la decisione controversa senza procedere a siffatta valutazione.
70.
Si deve tuttavia ricordare che, qualora i motivi di una decisione del Tribunale rivelino una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di quest’ultima appaia fondato per altri motivi di diritto, una tale violazione non è in grado di comportare l’annullamento della decisione e si deve dunque procedere a una sostituzione della motivazione (
29
).
71.
Ciò si verifica nel caso di specie. Infatti, la ponderazione di tutti gli interessi in gioco dovrebbe condurre all’annullamento della decisione controversa, fatto salvo l’obbligo, per l’amministrazione, di trovare una soluzione equa per A. Più specificamente, la procedura di assunzione è viziata da un’irregolarità rilevante. Come ho spiegato in precedenza nell’ambito dell’analisi del primo motivo di impugnazione, il comitato consultivo non dovrebbe modificare i criteri di valutazione comparativa nel corso della procedura di selezione. Per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], il suo interesse consiste nell’annullamento della decisione controversa, affinché egli possa trarre un beneficio dal suo ricorso. Per quanto riguarda l’amministrazione, non vedo alcuna lesione dell’interesse del servizio. L’annullamento della decisione controversa non si sostituisce alla valutazione dell’amministrazione in ordine al candidato da nominare al posto di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] dovrà riaprire la procedura, astenendosi dal compiere le irregolarità constatate dalla sentenza impugnata. Al termine della nuova procedura di selezione, esso sarà libero di scegliere il candidato più adatto al posto di cui trattasi. Per quanto riguarda A, la sua situazione è diversa. L’annullamento della decisione controversa crea il rischio, per A, di perdere il posto al quale è stato nominato. Inoltre, tale irregolarità non è imputabile ad A. Anche se, come sostiene il sig. [OSCURATO:PERSONA], A non poteva ignorare il fatto che la sua nomina non era definitiva fintantoché era pendente un ricorso contro la relativa decisione, ciò non toglie il fatto che la condotta di A non è censurabile.
72.
Tuttavia, il pregiudizio agli interessi di A non implica che la Corte debba astenersi dal confermare l’annullamento della decisione controversa in considerazione dell’irregolarità di cui trattasi. L’amministrazione è tuttavia tenuta a ricercare una soluzione equa a tale situazione per quanto concerne il terzo pregiudicato. Più precisamente, qualora al termine della nuova procedura di selezione un’altra persona sia nominata al posto in questione, il [OSCURATO:PERSONA] sarà tenuto a salvaguardare gli interessi di A.
73.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che il motivo dedotto in subordine debba essere respinto in quanto inoperante.
VI.
Conclusione
74.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione e il motivo di impugnazione dedotto in subordine.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] (
GU 1962, P 45, pag. 1385
).
(
3
) V., in tal senso, sentenza del 3 marzo 1993, Booss e Fischer/Commissione (
T‑58/91
,
EU:T:1993:15
, punto
67
).
(
4
) V., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione (
T‑100/04
,
EU:T:2008:68
, punti
132
e
133
e giurisprudenza ivi citata).
(
5
) I criteri erano i seguenti: «1) esperienza specifica nei settori menzionati nell’avviso di posto vacante o nel bando di assunzione: direzione di una grande unità nel settore dei media, della stampa e delle telecomunicazioni; 2) amministrazione o gestione: esperienza in ambito manageriale (in settori quali risorse umane, gestione, bilancio, finanze, etc.); 3) esperienza internazionale: esperienza professionale in un ambiente lavorativo dell’Unione e/o internazionale» (traduzione libera delle osservazioni del ricorrente dall’originale in lingua francese).
(
6
) Gli argomenti erano i seguenti: «1) Motivi per la presentazione della candidatura al posto, visione strategica e piano di attività per la Direzione; 2) Come assicurare che i canali di comunicazione siano utilizzati per trasmettere un messaggio coerente, conformemente al quadro di esecuzione strategico; 3) Priorità della comunicazione per il prossimo anno elettorale; 4) Come aumentare l’impatto delle visite di alto livello, dei progetti legislativi di rilievo e delle sessioni plenarie da un punto di vista mediatico; 5) Promozione della politica dell’uguaglianza di genere; 6) Sfide determinate dalla cessazione di attività e determinazione delle priorità negative; 7) Come utilizzare al meglio la possibilità di riqualificare posti AST come posti AD in un contesto di mansioni di alto livello e scarsità di risorse» (traduzione libera delle osservazioni del ricorrente dall’originale in lingua francese).
(
7
) Sentenza del 3 marzo 1993,
T‑58/91
,
EU:T:1993:15
.
(
8
) Sentenza del 3 marzo 1993,
T‑58/91
,
EU:T:1993:15
.
(
9
) Sentenza del 19 maggio 1983,
289/81
,
EU:C:1983:142
.
(
10
) Sentenza del 19 maggio 1983,
306/81
,
EU:C:1983:143
.
(
11
) Il testo di tale decisione è citato al punto 47 della sentenza impugnata.
(
12
) Il testo della decisione che definisce le fasi della procedura si riferisce soltanto all’avviso di posto vacante. Tuttavia, nel caso di specie, come risulta dal punto 50 della sentenza impugnata, tale decisione era applicabile anche alla procedura di assunzione condotta sulla base del bando di assunzione.
(
13
) V. punto 67 della sentenza impugnata.
(
14
) V., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1990, Kalavros/Corte di giustizia,
T‑160/89 e T‑161/89
,
EU:T:1990:86
, punto
37
.
(
15
) V., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione,
C‑343/87
,
EU:C:1990:49
, punto
19
.
(
16
) V. sentenza del 28 settembre 2017, Hristov/Commissione e EMA,
T‑495/16 [OSCURATO:PERSONA] I e T‑495/16 [OSCURATO:PERSONA]
, non pubblicata,
EU:T:2017:676
, punto
139
e giurisprudenza ivi citata.
(
17
) Sentenza del 3 marzo 1993, Booss e Fischer/Commissione,
T‑58/91
,
EU:T:1993:15
, punto
67
.
(
18
) Sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione,
C‑343/87
,
EU:C:1990:49
, punto
19
.
(
19
) Sentenza del 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio,
188/73
,
EU:C:1974:112
.
(
20
) Sentenza del 19 maggio 1983,
289/81
,
EU:C:1983:142
, punto
16
.
(
21
) Sentenza del 19 maggio 1983,
306/81
,
EU:C:1983:143
, punto
16
.
(
22
) Di converso, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato l’ampio potere discrezionale delle istituzioni nell’ambito di una procedura di assunzione fondata sull’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto.
(
23
) [OSCURATO:PERSONA] cita una serie di punti contenuti nel suo controricorso e nella sua controreplica in primo grado. Tuttavia, tali punti non mirano a stabilire un nesso tra i vari criteri e tali argomenti nel corso della procedura di selezione. Vi è soltanto un argomento, nella controreplica, che potrebbe essere pertinente, mediante il quale il [OSCURATO:PERSONA] dichiara che l’«esperienza professionale» può essere collegata a vari elementi figuranti ai punti 4 e 5 del bando di assunzione. Tuttavia, esso omette di riprendere nel dettaglio tale argomento nei suoi atti processuali e non sostiene che gli argomenti discussi nel corso dei colloqui siano connessi ai criteri definiti all’inizio della procedura di assunzione.
(
24
) Sentenza del 6 febbraio 1986,
143/84
,
EU:C:1986:55
.
(
25
) Sentenza del 13 luglio 1989,
361/87 e 362/87
,
EU:C:1989:317
.
(
26
) Sentenza del 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti,
143/84
,
EU:C:1986:55
, punti
17
e
19
.
(
27
) Sentenza del 5 dicembre 2017,
T‑250/16 P
, non pubblicata,
EU:T:2017:866
, punto
110
.
(
28
) Ibidem.
(
29
) Sentenza del 10 febbraio 2021, RFA International/Commissione,
C‑56/19 P
,
EU:C:2021:102
, punto
61
.