CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 23213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diverse sentenze di condanna. Dopo aver premesso che, già in sede di cognizione, era stata riconosciuta la continuazione tra i delitti indicati ai nn. 4 e 5, il Tribunale osservava che, benché aventi la medesima natura, i furti risultavano commessi in periodi temporali distanti tra loro, senza che emergesse un disegno criminoso unitario; più che la continuazione, emergeva una situazione accostabile all'abitualità nel delitto. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale non aveva tenuto conto che il giudice della cognizione, nel procedimento indicato al n. 5, aveva già riconosciuto la continuazione tra due fatti di ricettazione commessi il 12/10/2012 e il 12/11/2010; tale circostanza imponeva al giudice dell'esecuzione una motivazione rafforzata per negare un vincolo che il Giudice della cognizione aveva ritenuto sussistente. 3. L'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del precedente riconoscimento della continuazione da parte del giudice della cognizione tra i reati giudicati con due delle cinque sentenze di condanna oggetto dell'incidente di esecuzione: al contrario, l'ordinanza fa menzione di tale riconoscimento, facendone derivare l'impossibilità di provvedere sull'istanza di riconoscimento del vincolo tra i reati giudicati dalle due sentenze, avendo già provveduto il giudice della cognizione. Ciò che il ricorrente non chiarisce è l'incidenza della valutazione operata in quella sede dal giudice della cognizione - che riconosceva la continuazione tra due reati commessi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro - sulla possibilità di ritenere avvinti dalla continuazione anche reati commessi due, tre e sei anni dopo i primi.Sul punto, il ricorso tace mentre il Tribunale, a sostegno del rigetto dell'istanza, applica la giurisprudenza costante di legittimità in punto di continuazione. Questa Corte, in effetti, ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente j)Gia