CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 26338/2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 135, presso lo studio Legalitax, giusta delega in atti; -ricorrente - contro LATTUCHELLACarmen, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],ed elettivamente dom iciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 9, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Veneto n. 154/02 /201 8 , de- positata il 7febbraio 2018. Vistol’atto depositato in cancelleria il 31 marzo 2022 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv . P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàe condanna la ricor rente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.000,00 per compensi,Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15%sul compensoe agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 luglio 202