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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2020

Cassazione n. 25687/2023

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sigliere ORDINANZA sul ricorso 17951/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via degli Scipioni n. 110 Pec: -ricorrente - contro la società [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato R [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72 -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 375/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI; Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] SpA, allegando un credito di € 200.000 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. (di seguito Cereagricola) e nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per merci acquistate dalla società debitrice, chiese, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che il Tribunale di Verona dichiarasse inefficaci nei propri confronti due atti di donazione stipulati in data 13/2/2015 e 27/7/2015 con i quali,rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alle proprie figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva donato ai propri figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i propribeni immobili così pregiudicando la garanzia del credito; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in particolare eccependo , per quanto ancora qui rileva, la violazione dell’art. 168 l. fall. in ragione della pendenza, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del procedimento di concordato preventivo promosso dalla Cereagricola, con conseguente divieto di azioni esecutive fino alla definitività del decreto di omologazione e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti della revocatoria;il Tribunale di Verona riconobbe la sussistenza dell’eventus damni ma rigettò la domanda per mancanza di prova dell’elemento soggettivo, in quanto, assumendo che gli atti dispositivi fossero anteriori al sorgere del credito, ritenne non raggiunta la prova che tali atti fossero dolosamente preordinati a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, non avendo la società [OSCURATO:PERSONA] SpA prodotto in atti i bilanci di esercizio dai quali desumere l’andamento economico della società debitrice e ritenendo che il deposito in giudizio della relazione ex art. 172 L. Fall. del commissario giudiziale fosse tardivo, di guisa che né la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo né il completamento della medesima potevano ritenersi sufficienti a fornire elementi temporali certi per stabilire quando si fosse manifestato lo stato di crisi e a partire da quale momento i convenuti dovessero averne avuto sufficiente consapevolezza; a seguito di appello della [OSCURATO:PERSONA] SpA la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 6/2/2020 , ha accolto il gravame e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia degli atti dispositivi -posti in essere da Gino e [OSCURATO:PERSONA] favore dei figli -nei confronti della società creditrice; per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte del gravame ha riformato la sentenza di primo grado che aveva concluso per la mancanza di prova della dolosa preordinazione sulla base della ritenuta inutilizzabilità di documenti versati in atti: il giudice del gravame ha ritenuto che detta documentazione, ed in particolare la relazione del commissario giudiziale ex art. 172 L. Fall, fosse stata depositata in giudizio con la memoria conclusiva, e dunque alla prima occasione utile successiva alla sua formazione, di guisa da non poter essere considerata tardiva ma pienamente utilizzabile; quanto all’elemento soggettivo della dolosa preordinazione, la Corte d’Appello ha ritenuto cheavendo i convenuti, immediatamente dopo le donazioni degli immobili ai figli, provveduto all’acquisto di merci per € 200.000 ed essendo la conoscenza da parte dei soci dello stato di dissesto della società confermata da plurimi elementi, la dolosa preordinazione doveva ritenersi certamente provata; avverso la sentenzache, accogliendo l’appello, ha condannato gli appellati in solido a rifondere all’appellante le spese del doppio grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito la società [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. la parte controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. error in procedendo per violazione degli artt. 702 bis co. 1 e 702 ter co. 3 e 5 c.p.c. in tema di preclusioni istruttorie nel procedimento sommario di cognizione per avere la corte territoriale erroneamente utilizzato, ai fini del decidere , documentazione prodotta tardivamente in giudizio in contrasto con il principio di diritto secondo il quale, nel procedimento sommario di cognizione, le preclusioni istruttorie maturano fin dagli atti introduttivi del giudizio o comunque non oltre la prima udienza di trattazione della causa ex art. 702 bis, 3° co. c.p.c.; il motivo è inammissibile in quanto non si correla alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza,secondo cui la documentazione era da ritenersi ammissibile perché formata successivamente al maturare del termine delle preclusioni istruttorie, essendo la relazione del commissario giudiziale datata 27/3/2017, risultando la stessa essere stata portata a conoscenza della creditrice in data 14/4/2017 e depositata in data 29/5/2017, dunque subito dopo la sua formazione e conoscenza, entrambe ben posteriori alla prima udienza di trattazione del 15/2/2016; sul punto la sentenza, la cui ratio decidendi non è idoneamente attinta dal motivo di ricorso, è conforme all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile la produzione in giudizio, anche in grado di appello, dei documenti formatisi dopo il termine delle prec lusioni istruttorie ma prima della definizione del giudizio; a seguito della pronuncia a S.U. n. 8203 del 2005, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso di escluder e che , dal vigente regime processuale, possa ricavarsi un onere della pa rte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art.92 cod. proc. civ. (Cass., 1, n. 18962 del 16/9/2011;Cass., 2, n. 7977 dell’11/3/2022); né può sostenersi che la questione della utilizzabilità della documentazione non fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti in quanto, secondo quanto precisato dalla parte controricorrente, il socio e l’amministratore della società debitrice avevano articolato specifiche difese nella comparsa di costituzione in appello sulla relazione del [OSCURATO:PERSONA] con ciò dimostrando di averne avuto conoscenza e di poter dedurre sulla medesima; conil secondo motivo di ricorso - violazione/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della dolosa preordinazione in capo al debitore -il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia erratonel limitarsi ad accertare la consapevolezza del debitore circa la sussistenza dello stato di dissesto della società là dove avrebbe dovuto farsi carico di verificare che l’atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicare la soddisfazione delle ragioni creditorie; il motivo è infondato perché assume che la corte del merito avrebbe dovuto vagliare la sussistenza del dolo specifico prodromico alla dolosa preordinazione dell’atto dispositivo a pregiudicare le ragioni del credito, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ritiene sufficiente il dolo generico (Cass., n. 24747 del 2008, Cass., n. 5812 del 2023); peraltro il motivo non è privo di profili di inammissibilità essendo volto cioè a sollecitare questa Corte ad un riesame del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, cioè ad una valutazione che, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, non può essere sindacata da questa Corte quando, come nel caso di specie,congruamente motivata, con ampi riferimenti ad indizi gravi, precisi e concordanti quali la prossimità temporale degli atti dispositivi rispetto al dissesto della società, il rapporto di parentela, etc.; con il terzo motivo di ricorso -violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti- il ricorrente lamenta che la sentenza ha omesso di considerare che la Cereagricola era cliente storico dellaGruppo Manara SpA, come risultante da numerose fatture di acquisto relative all’anno 2014, prodotte in atti,sicché vi era la prova che la debitrice fosse solita effettuare acquisti anche di ingenti quantità dalla società [OSCURATO:PERSONA], e che i pagamenti fosserostati sempre puntualmente onorati, sicché il giudice avrebbe dovuto desumereda tale circostanza la buona fede di Uscita e l’assoluta insussistenza dell’animus nocendi;il motivo è inammissibile e non corrisponde al paradigma dell’art. 360, co.1 n. 5 c.p.c. in quanto il ricorrente non riporta dove e come abbia introdotto la relativa questione nei gradi di merito così da poter fondatamente affermare che la doglianza costituisse un fatto su cui, nonostante fosse stato articolato il contraddittorio, la sentenza avesse omesso di pronunciare; dalle suesposte considerazioni deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e a pagare in favore d ella società [OSCURATO:PERSONA] SpA le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 6000(oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ORDINANZA sul ricorso 17951/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via degli Scipioni n. 110 Pec: -ricorrente - contro la società [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato R [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72 -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 375/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] SpA, allegando un credito di € 200.000 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. (di seguito Cereagricola) e nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per merci acquistate dalla società debitrice, chiese, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che il Tribunale di Verona dichiarasse inefficaci nei propri confronti due atti di donazione stipulati in data 13/2/2015 e 27/7/2015 con i quali,rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alle proprie figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva donato ai propri figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i propribeni immobili così pregiudicando la garanzia del credito; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in particolare eccependo , per quanto ancora qui rileva, la violazione dell’art. 168 l. fall. in ragione della pendenza, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del procedimento di concordato preventivo promosso dalla Cereagricola, con conseguente divieto di azioni esecutive fino alla definitività del decreto di omologazione e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti della revocatoria;il Tribunale di Verona riconobbe la sussistenza dell’eventus damni ma rigettò la domanda per mancanza di prova dell’elemento soggettivo, in quanto, assumendo che gli atti dispositivi fossero anteriori al sorgere del credito, ritenne non raggiunta la prova che tali atti fossero dolosamente preordinati a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, non avendo la società [OSCURATO:PERSONA] SpA prodotto in atti i bilanci di esercizio dai quali desumere l’andamento economico della società debitrice e ritenendo che il deposito in giudizio della relazione ex art. 172 L. Fall. del commissario giudiziale fosse tardivo, di guisa che né la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo né il completamento della medesima potevano ritenersi sufficienti a fornire elementi temporali certi per stabilire quando si fosse manifestato lo stato di crisi e a partire da quale momento i convenuti dovessero averne avuto sufficiente consapevolezza; a seguito di appello della [OSCURATO:PERSONA] SpA la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 6/2/2020 , ha accolto il gravame e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia degli atti dispositivi -posti in essere da Gino e [OSCURATO:PERSONA] favore dei figli -nei confronti della società creditrice; per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte del gravame ha riformato la sentenza di primo grado che aveva concluso per la mancanza di prova della dolosa preordinazione sulla base della ritenuta inutilizzabilità di documenti versati in atti: il giudice del gravame ha ritenuto che detta documentazione, ed in particolare la relazione del commissario giudiziale ex art. 172 L. Fall, fosse stata depositata in giudizio con la memoria conclusiva, e dunque alla prima occasione utile successiva alla sua formazione, di guisa da non poter essere considerata tardiva ma pienamente utilizzabile; quanto all’elemento soggettivo della dolosa preordinazione, la Corte d’Appello ha ritenuto cheavendo i convenuti, immediatamente dopo le donazioni degli immobili ai figli, provveduto all’acquisto di merci per € 200.000 ed essendo la conoscenza da parte dei soci dello stato di dissesto della società confermata da plurimi elementi, la dolosa preordinazione doveva ritenersi certamente provata; avverso la sentenzache, accogliendo l’appello, ha condannato gli appellati in solido a rifondere all’appellante le spese del doppio grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito la società [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. la parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. error in procedendo per violazione degli artt. 702 bis co. 1 e 702 ter co. 3 e 5 c.p.c. in tema di preclusioni istruttorie nel procedimento sommario di cognizione per avere la corte territoriale erroneamente utilizzato, ai fini del decidere , documentazione prodotta tardivamente in giudizio in contrasto con il principio di diritto secondo il quale, nel procedimento sommario di cognizione, le preclusioni istruttorie maturano fin dagli atti introduttivi del giudizio o comunque non oltre la prima udienza di trattazione della causa ex art. 702 bis, 3° co. c.p.c.; il motivo è inammissibile in quanto non si correla alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza,secondo cui la documentazione era da ritenersi ammissibile perché formata successivamente al maturare del termine delle preclusioni istruttorie, essendo la relazione del commissario giudiziale datata 27/3/2017, risultando la stessa essere stata portata a conoscenza della creditrice in data 14/4/2017 e depositata in data 29/5/2017, dunque subito dopo la sua formazione e conoscenza, entrambe ben posteriori alla prima udienza di trattazione del 15/2/2016; sul punto la sentenza, la cui ratio decidendi non è idoneamente attinta dal motivo di ricorso, è conforme all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile la produzione in giudizio, anche in grado di appello, dei documenti formatisi dopo il termine delle prec lusioni istruttorie ma prima della definizione del giudizio; a seguito della pronuncia a S.U. n. 8203 del 2005, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso di escluder e che , dal vigente regime processuale, possa ricavarsi un onere della pa rte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art.92 cod. proc. civ. (Cass., 1, n. 18962 del 16/9/2011;Cass., 2, n. 7977 dell’11/3/2022); né può sostenersi che la questione della utilizzabilità della documentazione non fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti in quanto, secondo quanto precisato dalla parte controricorrente, il socio e l’amministratore della società debitrice avevano articolato specifiche difese nella comparsa di costituzione in appello sulla relazione del [OSCURATO:PERSONA] con ciò dimostrando di averne avuto conoscenza e di poter dedurre sulla medesima; conil secondo motivo di ricorso - violazione/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della dolosa preordinazione in capo al debitore -il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia erratonel limitarsi ad accertare la consapevolezza del debitore circa la sussistenza dello stato di dissesto della società là dove avrebbe dovuto farsi carico di verificare che l’atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicare la soddisfazione delle ragioni creditorie; il motivo è infondato perché assume che la corte del merito avrebbe dovuto vagliare la sussistenza del dolo specifico prodromico alla dolosa preordinazione dell’atto dispositivo a pregiudicare le ragioni del credito, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ritiene sufficiente il dolo generico (Cass., n. 24747 del 2008, Cass., n. 5812 del 2023); peraltro il motivo non è privo di profili di inammissibilità essendo volto cioè a sollecitare questa Corte ad un riesame del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, cioè ad una valutazione che, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, non può essere sindacata da questa Corte quando, come nel caso di specie,congruamente motivata, con ampi riferimenti ad indizi gravi, precisi e concordanti quali la prossimità temporale degli atti dispositivi rispetto al dissesto della società, il rapporto di parentela, etc.; con il terzo motivo di ricorso -violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti- il ricorrente lamenta che la sentenza ha omesso di considerare che la Cereagricola era cliente storico dellaGruppo Manara SpA, come risultante da numerose fatture di acquisto relative all’anno 2014, prodotte in atti,sicché vi era la prova che la debitrice fosse solita effettuare acquisti anche di ingenti quantità dalla società [OSCURATO:PERSONA], e che i pagamenti fosserostati sempre puntualmente onorati, sicché il giudice avrebbe dovuto desumereda tale circostanza la buona fede di Uscita e l’assoluta insussistenza dell’animus nocendi;il motivo è inammissibile e non corrisponde al paradigma dell’art. 360, co.1 n. 5 c.p.c. in quanto il ricorrente non riporta dove e come abbia introdotto la relativa questione nei gradi di merito così da poter fondatamente affermare che la doglianza costituisse un fatto su cui, nonostante fosse stato articolato il contraddittorio, la sentenza avesse omesso di pronunciare; dalle suesposte considerazioni deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e a pagare in favore d ella società [OSCURATO:PERSONA] SpA le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 6000(oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p
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