CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo, concernente il mancato scrutinio del motivo sulla quantificazione della pena, è inammissibile, posto che la Corte di appello ha correttamente dedotto che con l'impugnazione non era stata censurata la commisurazione della pena e solo in sede di discussione erano stati dedotti motivi nuovi su tale aspetto; ritenuto che la ritenuta inammissibilità è conforme al principio devolutivo, che impone la specificazione dei motivi da sottoporre al giudizio di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente