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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11659/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15 settembre 2022, con motivazione contestuale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di truffa aggravata in concorso a lui ascritto, la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa, su concorde richiesta delle parti.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso.

In particolare, il ricorrente lamenta l'insussistenza della aggravante contestata e la conseguenziale erronea qualificazione giuridica del fatto.

Nello specifico, ci si duole che siano state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 -bis, e 61, n. 7, cod. pen., dal momento che, in primo luogo, appare non corretta la valutazione di sussistenza della aggravante della minorata difesa in riferimento all'età della persona offesa, per aver agito in danno di persona ultrasessantacinquenne, e dall'altro,, non si potrebbe configurare un danno patrimoniale di rilevante gravità, poiché in realtà la decurtazione subita dalla vittima consisterebbe in soli euro 20.000.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.1.

Secondo l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

In tale perimetro normativo è dunque ritualmente deducibile l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214), ma, coerentemente con l'esegesi consolidata in riferimento al fatto tipico, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971).

La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619; Sez. 6, n. 31.08 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; nonché, anche prima dell'inserimento del comma 2 -bis nel corpo dell'art. 448 cod. proc. pen., ex pluribus, Sez. 3, n. 46.373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789).

3.2. In ossequio ai principi indicati, nel caso di specie, appare non consentita in questa sede la doglianza relativa all'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., dal momento che il solo importo monetario, pari ad euro 20.000, risulta inequivocabilmente di per sé idoneo a integrare la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Nell'ambito di un simile scrutinio, infatti, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, possa essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264543, che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato; conforme Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446).

3.3. Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, ma deve essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotino la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780).

La motivazione in merito alla sussistenza di questa condizione deve essere letta nel rispetto di quanto devoluto all'esame di questa Corte di legittimità, alla luce delle riflessioni che precedono.

Tenuto conto, pertanto, della (necessaria) concisione della sentenza e della mancanza di un approfondimento istruttorio sul punto, reso ultroneo dalla volontà abdicativa delle parti, la formale lettura dell'imputazione, fisiologicamente stringata, evidenzia, già di per sé, modalità di commissione del fatto (truffa secondo il risaputo schema della comunicazione alla madre, o ad altro ascendente, di un soggetto terzo e inconsapevole, che quest'ultimo si troverebbe in stato di arresto a seguito di incidente stradale e che serve immediatamente una consistente somma in contanti per evitare ulteriori e più gravi traversie giudiziarie) che lasciano emergere condizioni di particolare credulità e sprovvedutezza della persona offesa, che non avrebbe neppure riconosciuto il mendacio di chi, in una conversazione telefonica, si spacciava come suo figlio.

Tali emergenze fattuali, non smentite da altre risultanze di segno contrario spendibili in questa sede, contestualizzano, insieme al mero - e non dirimente - dato anagrafico, il contenuto della contestazione per quanto riguarda l'accertamento che la privata difesa sia rimasta in concreto ostacolata.

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).

In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), al pagamento in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 settembre 2022, con motivazione contestuale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di truffa aggravata in concorso a lui ascritto, la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa, su concorde richiesta delle parti. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso. In particolare, il ricorrente lamenta l'insussistenza della aggravante contestata e la conseguenziale erronea qualificazione giuridica del fatto. Nello specifico, ci si duole che siano state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 -bis, e 61, n. 7, cod. pen., dal momento che, in primo luogo, appare non corretta la valutazione di sussistenza della aggravante della minorata difesa in riferimento all'età della persona offesa, per aver agito in danno di persona ultrasessantacinquenne, e dall'altro,, non si potrebbe configurare un danno patrimoniale di rilevante gravità, poiché in realtà la decurtazione subita dalla vittima consisterebbe in soli euro 20.000. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.1. Secondo l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». In tale perimetro normativo è dunque ritualmente deducibile l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214), ma, coerentemente con l'esegesi consolidata in riferimento al fatto tipico, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619; Sez. 6, n. 31.08 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; nonché, anche prima dell'inserimento del comma 2 -bis nel corpo dell'art. 448 cod. proc. pen., ex pluribus, Sez. 3, n. 46.373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789). 3.2. In ossequio ai principi indicati, nel caso di specie, appare non consentita in questa sede la doglianza relativa all'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., dal momento che il solo importo monetario, pari ad euro 20.000, risulta inequivocabilmente di per sé idoneo a integrare la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Nell'ambito di un simile scrutinio, infatti, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, possa essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264543, che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato; conforme Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446). 3.3. Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, ma deve essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotino la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780). La motivazione in merito alla sussistenza di questa condizione deve essere letta nel rispetto di quanto devoluto all'esame di questa Corte di legittimità, alla luce delle riflessioni che precedono. Tenuto conto, pertanto, della (necessaria) concisione della sentenza e della mancanza di un approfondimento istruttorio sul punto, reso ultroneo dalla volontà abdicativa delle parti, la formale lettura dell'imputazione, fisiologicamente stringata, evidenzia, già di per sé, modalità di commissione del fatto (truffa secondo il risaputo schema della comunicazione alla madre, o ad altro ascendente, di un soggetto terzo e inconsapevole, che quest'ultimo si troverebbe in stato di arresto a seguito di incidente stradale e che serve immediatamente una consistente somma in contanti per evitare ulteriori e più gravi traversie giudiziarie) che lasciano emergere condizioni di particolare credulità e sprovvedutezza della persona offesa, che non avrebbe neppure riconosciuto il mendacio di chi, in una conversazione telefonica, si spacciava come suo figlio. Tali emergenze fattuali, non smentite da altre risultanze di segno contrario spendibili in questa sede, contestualizzano, insieme al mero - e non dirimente - dato anagrafico, il contenuto della contestazione per quanto riguarda l'accertamento che la privata difesa sia rimasta in concreto ostacolata. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), al pagamento in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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