Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27880/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; igisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di O. Castellano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono generici e volti alla rivalutazione, preclusa in sede di legittimità, del merito delle scelte del trattamento punitivo che i giudici di appello, in linea con la sentenza di primo grado, hanno motivato con argomentazioni che rinviano anche al giudizio di pericolosità dell'imputato previo esame delle deduzioni difensive al riguardo e valorizzando, non illogicamente, la circostanza che all'imputato, in ragione delle sue condizioni di salute, era stata applicata la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen.; i a, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conti* condanna del b@ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; igisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di O. Castellano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono generici e volti alla rivalutazione, preclusa in sede di legittimità, del merito delle scelte del trattamento punitivo che i giudici di appello, in linea con la sentenza di primo grado, hanno motivato con argomentazioni che rinviano anche al giudizio di pericolosità dell'imputato previo esame delle deduzioni difensive al riguardo e valorizzando, non illogicamente, la circostanza che all'imputato, in ragione delle sue condizioni di salute, era stata applicata la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen.; i a, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conti* condanna del b@ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt
Sentenza Cassazione n. 27880/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris